3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1880 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

(3)

Il 6 giugno 2018 la Repubblica ceca ha comunicato alla Commissione i denaturanti che intende utilizzare per la completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

(4)

Il 4 luglio 2018 la Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri.

(5)

Alla Commissione non sono pervenute obiezioni.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.

Acetone

CAS: 67-64-1

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Etil ter-butil etere

CAS: 637-92-3

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio lampante

CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metietilchetone (2-butanone)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Blu di metilene (52015)

CAS: 61-73-4

Nafta solvente

CAS: 92062-36-7

Essenza di trementina

CAS: 8006-64-2

Benzina per uso tecnico

CAS: 92045-57-3

Il termine “etanolo assoluto” è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine “alcole assoluto” utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I.   Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1,0 litri di alcole isopropilico,

1,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

II.   Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

3,0 litri di alcole isopropilico,

3,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

1,0 litri di alcole isopropilico,

1,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

1,0 litri di alcole isopropilico,

2,0 litri di metiletilchetone,

1,0 grammi di denatonium benzoato.

III.   Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto:

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene,

0,1 litri di benzina per uso tecnico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

2,0 litri di metanolo,

1,0 litri di essenza di trementina,

0,50 litri di olio lampante,

0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1.

2,0 litri di metiletilchetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.

2.

2,0 litri di acetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.

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