26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1844 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a utilizzare per segnalare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione (3), che modifica le norme relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ha introdotto la nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili con uno specifico requisito patrimoniale. Al fine di assicurare che le autorità di vigilanza ricevano le necessarie informazioni anche sugli investimenti in società di infrastrutture effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con un livello di dettaglio e di precisione paragonabile a quello esistente per le altre classi di attività all'interno del calcolo del modulo del rischio di mercato, i pertinenti modelli di segnalazione stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere adeguati tenendo conto di tali modifiche. |
(3) |
Disposizioni sull'uso corretto del segno delle espressioni e la coerenza dei tassi di cambio sono essenziali per migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni comunicate per quanto riguarda i dati storici denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. L'articolo 2 e l'articolo 3 sono stati pertanto modificati per migliorare la qualità delle informazioni comunicate. |
(4) |
I modelli relativi alle analisi delle variazioni hanno lo scopo di spiegare con metriche economiche come e perché la situazione dell'impresa si è evoluta nel corso dell'anno. Poiché i portatori di interessi hanno individuato un certo numero di settori suscettibili di miglioramento e ulteriori chiarimenti, occorre apportare alcune modifiche alle istruzioni dei modelli da S.29.01 a S.29.04. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. |
(6) |
Errori redazionali nelle istruzioni dei modelli che possono dar luogo a informazioni non coerenti e fuorvianti e, di conseguenza, incidere sulla qualità del processo di controllo prudenziale dovrebbero essere corretti. Occorre pertanto apportare alcune correzioni, principalmente volte a ovviare alla mancanza di alcuni elementi di segnalazione o informazioni sotto il titolo «Osservazioni generali» e alla mancanza di alcune celle nelle «Istruzioni». |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(8) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera d):
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(2) |
all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.»; |
(3) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
(4) |
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
(5) |
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
(6) |
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
(1) |
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
(2) |
l'allegato II è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento; |
(3) |
l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (società di infrastrutture) (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14).
(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
nel modello S.01.02.01 è aggiunta la seguente riga:
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2) |
nel modello S.01.02.04 è aggiunta la seguente riga:
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3) |
modello S.12.01.01:
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4) |
modello S.26.01.01:
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5) |
modello S.26.01.04:
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6) |
modello SR.26.01.01:
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7) |
nel modello S.29.03.01 la riga R0300 è sostituita dalla seguente:
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8) |
modello S.29.04.01:
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9) |
modello S.30.04.01:
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10) |
nel modello S.37.01.04, tra le colonne C0090 e C0100, è inserita la seguente nuova colonna C0091 «Rating interno»: «Rating interno C0091».
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ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
sezione S.01.02 — Informazioni di base, nella tabella è aggiunta la seguente riga:
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2) |
sezione S.04.01 — Attività svolta per paese:
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3) |
sezione S.06.02 — Elenco delle attività:
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4) |
sezione S.06.03 — Organismi di investimento collettivo — Metodo look-through:
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5) |
sezione S.07.01 — Prodotti strutturati; nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è aggiunto il punto seguente:
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6) |
sezione S.08.01 — Derivati aperti:
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7) |
sezione S.08.02 — Operazioni su derivati:
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8) |
sezione S.11.01 — Attività detenute a titolo di garanzia collaterale:
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9) |
nella sezione S.12.01 — Riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT, la tabella è modificata come segue:
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10) |
sezione S.14.01 — Analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, la tabella è modificata come segue:
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11) |
nella sezione S.15.01 — Descrizione delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare il livello della prestazione garantita.»; |
12) |
nella sezione S.15.02 — Copertura delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0140 della tabella è sostituito dal seguente: «Il «risultato economico» che la garanzia delle polizze ha generato nell'anno di riferimento considerato il risultato della strategia di copertura. Se la copertura è effettuata per portafoglio di prodotti, quando ad esempio gli strumenti di copertura non possono essere assegnati a specifici prodotti, l'impresa deve attribuire l'effetto della copertura ai diversi prodotti utilizzando il peso di ciascun prodotto nell'elemento «Risultato economico senza copertura» (C0110). Quanto precede non va indicato nel caso in cui l'impresa non dispone essa stessa d un programma di copertura, ma riassicura solo la parte di garanzia.»; |
13) |
nella sezione S.16.01 — Informazioni sulle rendite derivanti da obbligazioni di assicurazione non vita, l'elenco chiuso nella terza colonna («Istruzioni») della riga Z0010 della tabella è sostituito dal seguente:
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14) |
nel modello S.22.03, nella terza colonna della tabella, le istruzioni per il C0010/R0060 sono sostituite dalle seguenti: «Aggiustamento di congruità al tasso privo di rischio per il portafoglio segnalato, indicato in punti base utilizzando la notazione decimale, per ex. 100pb indicati come 0,01.»; |
15) |
sezione S.22.05 — Calcolo complessivo della misura transitoria sulle riserve tecniche, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0010/R0070 della tabella, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In assenza di limitazione indicare l'importo calcolato come R0060*(R0010-R0050).»; |
16) |
sezione S.22.06 — Migliore stima soggetta ad aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni sono segnalate in relazione alle obbligazioni materiali in paesi e in valute per i quali l'aggiustamento per la volatilità della valuta, e ove applicabile l'incremento per paese, si applica finché il 90 % del totale della migliore stima soggetta all'aggiustamento per la volatilità sia stato segnalato per valuta e per paese.»; |
17) |
sezione S.23.04 — Elenco degli elementi dei fondi propri:
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18) |
nella sezione S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato, la tabella è modificata come segue:
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19) |
sezione S.29.01 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività; nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0030/R0190 della tabella, è aggiunta la frase seguente: «Tale importo non include l'importo delle azioni proprie.»; |
20) |
sezione S.29.02 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività dovuta a investimenti e passività finanziarie:
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21) |
sezione S.29.03 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività dovuta alle riserve tecniche:
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22) |
sezione S.29.04 — Analisi dettagliata per periodo — Flussi tecnici contro riserve tecniche:
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23) |
nella sezione S.30.01 — Coperture facoltative per l'attività di assicurazione non vita e per l'attività di assicurazione vita — Dati di base, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello è prospettivo (per essere in linea con S.30.03) e in quanto tale riflette i trattati di riassicurazione effettivi e validi nel successivo anno di riferimento per i 10 rischi più importanti in termini di esposizione riassicurata per ogni area di attività. Le imprese devono segnalare i rischi più importanti del successivo periodo di riferimento che sono coperti dai trattati di riassicurazione validi durante il successivo periodo di riferimento. Se la strategia di riassicurazione subisce sostanziali cambiamenti dopo la data di validità o se il rinnovo dei contratti di riassicurazione è effettuato in data successiva alla data di riferimento e prima del successivo 1o gennaio, le informazioni contenute nel presente modello sono ripresentate al momento opportuno.»; |
24) |
la sezione S.30.02 — Coperture facoltative per l'attività di assicurazione non vita e per l'attività di assicurazione vita — Dati sulle quote è modificata come segue:
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25) |
nella sezione S.30.04 — Piano di riassicurazione passiva — Dati sulle quote, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0240 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
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26) |
nella sezione S.31.01 — Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo), terza colonna («Istruzioni») della riga C0220 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
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27) |
nella sezione S.31.02 — Società veicolo — Dati sulle quote, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
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28) |
nella sezione S.36.02 — Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati, la tabella è modificata come segue:
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ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
nella sezione S.01.02 — Informazioni di base, nella tabella è aggiunta la seguente riga:
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2) |
la sezione S.03.01 — Elementi fuori bilancio — Generale è rettificata come segue:
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3) |
nella sezione S.03.02 — Elementi fuori bilancio — Elenco delle garanzie illimitate ricevute dal gruppo, sotto il titolo «Osservazioni generali», il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per garanzie illimitate si intendono le garanzie di importo illimitato, indipendentemente dal fatto che la data sia limitata o illimitata. Le garanzie interne incluse nell'ambito della vigilanza del gruppo non sono segnalate in questo modello.»; |
4) |
la sezione S.06.02 — Elenco delle attività è modificata come segue:
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5) |
la sezione S.06.03 — Organismi di investimento collettivo — Metodo look-through è modificata come segue:
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6) |
nella sezione S.07.01 — Prodotti strutturati, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella, è aggiunto il punto seguente:
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7) |
sezione S.08.01 — Derivati aperti:
|
8) |
sezione S.08.02 — Operazioni su derivati:
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9) |
la sezione S.11.01 — Attività detenute a titolo di garanzia collaterale:
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10) |
nella sezione S.15.01 — Descrizione delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare il livello della prestazione garantita in percentuale.»; |
11) |
nella sezione S.15.02 — Copertura delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0140 della tabella è sostituito dal seguente: «Il «risultato economico» che la garanzia delle politiche ha generato durante l'anno di riferimento alla luce del risultato della strategia di copertura. Se la copertura è effettuata per portafoglio di prodotti, ad esempio quando gli strumenti di copertura non sono assegnati a specifici prodotti, l'impresa deve assegnare l'effetto della copertura ai diversi prodotti utilizzando il peso di ciascun prodotto nell'elemento «Risultato economico senza copertura» (C0110). Ciò non deve essere segnalato nel caso in cui l'impresa non abbia un proprio programma di copertura, ma serve solo da riassicurazione della parte di garanzia.»; |
12) |
la sezione S.23.04 — Elenco degli elementi dei fondi propri è modificata come segue:
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13) |
nella sezione S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato, la tabella è modificata come segue:
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14) |
la sezione S.31.01 — Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo)] è modificata come segue:
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15) |
la sezione S.31.02 — Società veicolo (SVP) è modificata come segue:
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16) |
nella sezione S.35.01 — Contributo alle riserve tecniche del gruppo, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0250 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare l'importo totale delle riserve tecniche al lordo delle operazioni infragruppo (C0050) soggetto all'aggiustamento per la volatilità. Comunicare le riserve tecniche dopo la misura transitoria e con margine di rischio. Compilare la cella con gli importi al lordo della riassicurazione e delle operazioni infragruppo, compresa la riassicurazione infragruppo.»; |
17) |
nella sezione S.36.02 — Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati, la tabella è modificata come segue:
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18) |
sezione S.37.01 — Concentrazione del rischio, la tabella è modificata come segue:
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ALLEGATO IV
L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
la definizione del codice CIC 12, Obbligazioni sovranazionali è sostituita dalla seguente: «Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.»; |
2) |
la definizione del codice CIC 24, Strumenti del mercato monetario è sostituita dalla seguente: «Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.». |
ALLEGATO V
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, nel modello S.23.01.04, la riga R0410 è sostituita dalla seguente:
«Enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM — Totale |
R0410». |
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ALLEGATO VI
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
1) |
nella sezione S.05.01 — Premi, sinistri e spese per area di attività, sotto il titolo «Osservazioni generali», il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per la segnalazione trimestrale, le spese amministrative, le spese di gestione degli investimenti, le spese di acquisizione, le spese di gestione dei sinistri e le spese generali sono presentate in forma aggregata.»; |
2) |
nella sezione S.12.01 — Riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT, nella prima colonna della tabella, gli elementi «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010» sono sostituiti dai seguenti: «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010». |
ALLEGATO VII
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
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nella sezione S.05.01 — Premi, sinistri e spese per area di attività, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per la segnalazione trimestrale, le spese amministrative, le spese di gestione degli investimenti, le spese di acquisizione, le spese di gestione dei sinistri e le spese generali sono presentate in forma aggregata.». |