30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 460,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 (2) della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di migliorarne l'allineamento con le norme internazionali e per agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi. |
(2) |
Per tenere debitamente conto delle attività svolte dagli enti creditizi che operano al di fuori dell'Unione, è opportuno derogare a qualsiasi obbligo in materia di entità minima di emissione applicabile alle attività liquide detenute da una filiazione in un paese terzo e consentire che tali attività siano rilevate ai fini del consolidamento. In caso contrario, l'ente impresa madre potrebbe risentire di una carenza di attività liquide a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante da una filiazione in un paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le attività detenute da tale filiazione per soddisfare il suo requisito di liquidità nel paese terzo sarebbero escluse dal requisito di liquidità consolidato. Tuttavia le attività della filiazione in un paese terzo dovrebbero essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta in cui le attività sono denominate e derivanti da tale filiazione. Inoltre, come per qualsiasi altra attività di paesi terzi, è opportuno rilevare le attività soltanto se queste sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo in questione. |
(3) |
È noto che le banche centrali possono fornire liquidità nella propria valuta e la valutazione del merito di credito delle banche centrali è meno rilevante ai fini della liquidità che ai fini della solvibilità. Di conseguenza, e al fine di armonizzare maggiormente le norme del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le norme internazionali e di assicurare condizioni di parità per gli enti creditizi operanti a livello internazionale, le riserve detenute da una filiazione di un paese terzo o da una succursale di un ente creditizio dell'Unione nella banca centrale di un paese terzo che non è stata classificata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta nella classe di merito di credito 1 dovrebbero essere ammissibili come attività liquide di livello 1 nel caso in cui soddisfino determinate condizioni. In particolare tali riserve dovrebbero essere ammissibili se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e, inoltre, se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la banca centrale in cui sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Tuttavia dovrebbe essere possibile rilevare tali riserve come attività di livello 1 soltanto per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve. |
(4) |
È opportuno tener conto del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento contiene i criteri per determinare se una cartolarizzazione può essere definita semplice, trasparente e standardizzata (STS). Poiché tali criteri garantiscono che le cartolarizzazioni STS siano di qualità elevata, essi dovrebbero essere utilizzati anche per determinare quali cartolarizzazioni devono essere riconosciute attività liquide di qualità elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità. Le cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61 se soddisfano tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402, in aggiunta ai criteri già precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono specifici per le loro caratteristiche di liquidità. |
(5) |
L'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 non dovrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia. È ragionevole attendersi che le operazioni con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro siano rinnovate in gravi condizioni di stress. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano derogare al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità nel caso di operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro nel caso in cui le operazioni interessino attività liquide di elevata qualità almeno in una delle componenti di ciascuna operazione e giungano a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, prima di concedere la deroga, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a consultare la banca centrale che è la controparte dell'operazione e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema. Inoltre la deroga dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia adeguate al fine di evitare eventuali possibilità di arbitraggio regolamentare o incentivi controproducenti per gli enti creditizi. Infine, ai fini di una maggiore armonizzazione delle norme dell'Unione con la norma internazionale stabilita dal Comitato di Basilea, le garanzie reali ricevute tramite operazioni su derivati dovrebbero essere escluse dal meccanismo di liquidazione. |
(6) |
Inoltre il trattamento dei tassi di deflusso e di afflusso per i contratti di vendita con patto di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e gli swap di garanzie dovrebbe essere pienamente allineato all'approccio della norma internazionale per il coefficiente di copertura della liquidità stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»). Nello specifico, il calcolo dei deflussi di cassa dovrebbe essere direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti. |
(7) |
Tenuto conto delle divergenze di interpretazione che sono emerse, è importante chiarire varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di copertura della liquidità; l'ammissibilità alla riserva di attività incluse in un aggregato (pool) e disponibili per ottenere finanziamenti (funding) nell'ambito di linee di credito revocabili gestite dalla banca centrale, di OIC e di depositi e altri finanziamenti in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale; il calcolo dei deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi; la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di credito e di liquidità infragruppo; il trattamento della posizione corta; e il riconoscimento di importi dovuti per titoli in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 7 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 8 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 10 è così modificato:
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(7) |
l'articolo 11 è così modificato:
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(8) |
l'articolo 13 è così modificato:
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(9) |
l'articolo 15 è così modificato:
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(10) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale 1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possono essere trattati come attività liquide a meno che l'ente centrale che riceve i depositi li tratti come depositi operativi. Laddove i depositi siano trattati come attività liquide, essi sono trattati in conformità a una delle seguenti disposizioni:
2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, entro 30 giorni di calendario, a un finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato dell'ente centrale o di un altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide e non è trattato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34. Al valore nominale del finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.»; |
(11) |
l'articolo 17 è così modificato:
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(12) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Compensazione di operazioni su derivati 1. L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione. 3. Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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(13) |
l'articolo 22 è così modificato:
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(14) |
all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31 bis, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo:
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(15) |
all'articolo 25, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(16) |
alla fine dell'articolo 26, è aggiunto il comma seguente: «Le autorità competenti comunicano all'ABE quali enti beneficiano della compensazione dei deflussi con gli afflussi correlati ai sensi del presente articolo. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.»; |
(17) |
l'articolo 28 è così modificato:
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(18) |
all'articolo 29, il paragrafo 2 è così modificato:
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(19) |
l'articolo 30 è così modificato:
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(20) |
l'articolo 31 è così modificato:
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(21) |
è inserito il seguente articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni del presente capo 1. L'ente creditizio moltiplica per un tasso di deflusso del 100 % le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività contemplate agli articoli da 24 a 31. 2. Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (funding) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli da 24 a 31, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i clienti finanziari e le banche centrali.»; |
(22) |
l'articolo 32 è così modificato:
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(23) |
l'articolo 34, paragrafo 2, è così modificato:
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(24) |
l'allegato I è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da 30 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).