21.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1263 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2018
che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/644 stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali disposizioni riguardano in particolare la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi e la trasparenza delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2018/644, i fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono tenuti a trasmettere all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti informazioni su sé stessi, utilizzando un modulo definito dalla Commissione. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/644, le informazioni relative al fornitore di servizi di consegna dei pacchi devono essere trasmesse una sola volta, e l'autorità nazionale di regolamentazione deve essere informata di eventuali modifiche di tali informazioni entro 30 giorni. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/644, le informazioni relative alle attività del fornitore di servizi di consegna dei pacchi devono essere trasmesse ogni anno. È pertanto opportuno definire due moduli distinti per la trasmissione di tali informazioni. |
(4) |
Al fine di evitare il doppio conteggio dei pacchi è opportuno che i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, al momento di trasmettere le informazioni relative al numero di pacchi trattati e al fatturato dell'anno civile precedente, indichino se i servizi di consegna dei pacchi siano oggetto di un contratto concluso con il mittente o siano gestiti per conto di un altro fornitore di servizi di consegna dei pacchi. È anche opportuno che le informazioni trasmesse indichino se il luogo di partenza o di destinazione dei pacchi si trovi all'interno o al di fuori dell'Unione, poiché ciò avrà un'incidenza sulle fasi del servizio di consegna postale svolte da tale fornitore. |
(5) |
Poiché le informazioni richieste dovranno essere trattate dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, e in considerazione delle competenze di tali autorità, i moduli sono stati elaborati in stretta collaborazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I moduli per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/644, sono definiti negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19.
(2) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
ALLEGATO I
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