21.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1263 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2018

che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/644 stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali disposizioni riguardano in particolare la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi e la trasparenza delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2018/644, i fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono tenuti a trasmettere all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti informazioni su sé stessi, utilizzando un modulo definito dalla Commissione.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/644, le informazioni relative al fornitore di servizi di consegna dei pacchi devono essere trasmesse una sola volta, e l'autorità nazionale di regolamentazione deve essere informata di eventuali modifiche di tali informazioni entro 30 giorni. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/644, le informazioni relative alle attività del fornitore di servizi di consegna dei pacchi devono essere trasmesse ogni anno. È pertanto opportuno definire due moduli distinti per la trasmissione di tali informazioni.

(4)

Al fine di evitare il doppio conteggio dei pacchi è opportuno che i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, al momento di trasmettere le informazioni relative al numero di pacchi trattati e al fatturato dell'anno civile precedente, indichino se i servizi di consegna dei pacchi siano oggetto di un contratto concluso con il mittente o siano gestiti per conto di un altro fornitore di servizi di consegna dei pacchi. È anche opportuno che le informazioni trasmesse indichino se il luogo di partenza o di destinazione dei pacchi si trovi all'interno o al di fuori dell'Unione, poiché ciò avrà un'incidenza sulle fasi del servizio di consegna postale svolte da tale fornitore.

(5)

Poiché le informazioni richieste dovranno essere trattate dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, e in considerazione delle competenze di tali autorità, i moduli sono stati elaborati in stretta collaborazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I moduli per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/644, sono definiti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19.

(2)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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