30.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1063 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.

(2)

All'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» dovrebbe pertanto essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.

(3)

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero essere tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3).

(4)

Le autorità doganali necessitano di una deroga permanente all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni che sono poco frequenti e per le quali l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici richiederebbe uno sforzo economico sproporzionato. Considerato che la gamma di procedimenti informatici varia da uno Stato membro all'altro, anche le domande e le decisioni per le quali tale deroga dovrebbe essere concessa differiscono da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri devono utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali esistono requisiti comuni in materia di dati e sono stati introdotti sistemi elettronici comuni. È pertanto opportuno stabilire un nuovo articolo 7 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che consenta l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici esclusivamente per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(5)

Al fine di evitare che il processo decisionale sia indebitamente ritardato da un richiedente che non fornisce le giuste informazioni alle autorità doganali, pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'articolo 10, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non dovrebbe estendere il diritto a essere sentiti ai richiedenti che sono stati invitati a fornire le informazioni pertinenti e hanno omesso di farlo, con la conseguenza che le autorità doganali non sono in grado di accettare la loro domanda.

(6)

La definizione di esportatore registrato di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere chiarita al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. La definizione non dovrebbe invece includere la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia.

(7)

L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente dovrebbe essere estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati, ossia il sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.

(8)

Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.

(9)

Al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell'origine nel caso del cumulo regionale, è opportuno fondere il secondo e il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(10)

Al fine di garantire coerenza con i termini utilizzati all'articolo 166, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 167, paragrafo 1, lettera s), all'articolo 168 e all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.

(11)

Per motivi di chiarezza, l'articolo 82 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe fare riferimento agli allegati in cui sono stabiliti i pertinenti requisiti comuni in materia di dati per l'impegno del fideiussore.

(12)

Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni relative alle garanzie, il riferimento agli Stati membri nell'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle autorità doganali.

(13)

Il termine per l'adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all'articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere prorogato qualora non sia possibile, per l'autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall'esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dall'esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga dovrebbe essere possibile solo se il richiedente non vi si oppone e dovrebbe essere chiaramente limitata alle suddette situazioni specifiche.

(14)

Al fine di garantire la fluidità degli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (5) e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano (territori fiscali speciali), gli articoli 114 e 134 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero introdurre talune semplificazioni concernenti le formalità e i controlli doganali applicabili a tali scambi quando hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro.

(15)

A norma dell'articolo 115 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci a condizione che le merci siano dichiarate per un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo molto breve. Tale periodo dovrebbe essere leggermente prolungato in modo che più operatori economici possano soddisfare tale condizione. Lo stesso prolungamento dovrebbe applicarsi alla condizione relativa all'approvazione di un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.

(16)

Al fine di proteggere le informazioni relative al luogo di cattura dei prodotti della pesca quando la stampa del giornale di pesca è fornita alle autorità di paesi terzi affinché dette autorità possano certificare che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordati e trasportati attraverso il loro paese o territorio non sono stati manipolati, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a eliminare tali informazioni dalla stampa del giornale di pesca ai fini di tale certificazione. Per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente.

(17)

La possibilità, contemplata all'articolo 136 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, di dichiarare verbalmente un mezzo di trasporto per l'ammissione temporanea dovrebbe essere estesa alle situazioni specifiche di cui agli articoli 214, 215 e 216 di tale regolamento in quanto le formalità doganali normalmente applicate non sono in genere necessarie per tali merci.

(18)

Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo è stato indicato in due disposizioni identiche all'articolo 76, lettera b), e all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata sopprimendo l'articolo 168, paragrafo 2.

(19)

Le autorizzazioni di uso finale che consentono di immagazzinare insieme prodotti diversi rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata («immagazzinamento misto») dovrebbero prevedere garanzie sufficienti per la successiva identificazione delle diverse merci che sono state mescolate e per consentirne il controllo da parte delle autorità doganali. Una disposizione analoga a quella esistente nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), abrogato, dovrebbe essere introdotta nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(20)

Al fine di garantire coerenza con l'articolo 118, paragrafo 4, del codice, l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe consentire che merci difettose o non conformi alle clausole del contratto siano vincolate al regime di transito esterno, invece di essere trasportate fuori dal territorio doganale dell'Unione, con la conseguenza che in entrambi i casi le merci interessate perdono la posizione doganale di merci unionali.

(21)

Per semplificare il ricorso al regime di esportazione seguito dal regime di transito ed eliminare il rischio che insorgano un'obbligazione doganale e un debito per altri oneri non coperti da una garanzia, le merci unionali esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul dovrebbero essere obbligatoriamente vincolate al regime di transito esterno e quindi diventare merci non unionali.

(22)

Al fine di agevolare la sorveglianza da parte delle autorità doganali dei movimenti di merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio vincolate al regime di esportazione seguito dal regime di transito, è opportuno che tali merci possano essere vincolate al regime di transito esterno, il che comporta la perdita della loro posizione doganale di merci unionali.

(23)

Al fine di facilitare il trattamento delle domande da parte delle autorità doganali e di rendere più efficiente la procedura di presentazione delle domande per gli operatori economici, agli speditori autorizzati dovrebbe essere consentito di presentare domande di autorizzazione all'utilizzo di sigilli di modello speciale all'autorità doganale competente per la concessione della qualifica di speditore autorizzato.

(24)

Una serie di disposizioni relative all'ammissione temporanea fanno riferimento a mezzi di trasporto utilizzati per uso privato o per uso commerciale. Il significato di tali termini dovrebbe essere chiarito per tutte le norme in materia di esonero totale dai dazi all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea. Le definizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero pertanto essere convertite in una norma più generale all'articolo 207 di tale regolamento.

(25)

È opportuno inserire un nuovo paragrafo nell'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per consentire alle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione di poter beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in modo da poter utilizzare nell'Unione mezzi di trasporto stradale noleggiati privatamente al di fuori dell'Unione. Tale possibilità risolverebbe i problemi cui devono far fronte le agenzie di autonoleggio e promuoverebbe il turismo transfrontaliero. Tuttavia, dato che l'ammissione temporanea è destinata principalmente a persone stabilite al di fuori dell'Unione, l'articolo 218 dovrebbe limitare tale uso privato a un periodo di tempo breve.

(26)

Il ricorso al regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 218, 220, 223, 228 e da 231 a 236 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe inoltre essere consentito quando il titolare del regime è stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Tale flessibilità è necessaria in quanto non vi è alcun motivo che giustifichi un trattamento diverso delle persone stabilite all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione ai fini dell'importazione temporanea di alcune merci, come le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica.

(27)

Al fine di garantire che le disposizioni giuridiche siano attuate correttamente nei sistemi elettronici pertinenti, alcune disposizioni degli allegati A e B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere modificate.

(28)

Con la decisione 94/800/CE (7) il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Tale elenco di norme dovrebbe essere esteso ad altri prodotti al fine di consentire un'interpretazione uniforme del principio dell'ultima trasformazione sostanziale per tali prodotti. Inoltre, per assicurare che le norme siano applicate correttamente, l'elenco è aggiornato all'ultima versione della nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato).

(29)

Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. Agli articoli 124 bis, 126 bis, 129 bis, 129 quinquies, 131, 193, 195 e 197 è necessario che il riferimento agli articoli del codice che vengono integrati sia più preciso. Negli allegati A e B alcuni dati devono essere meglio definiti. Per garantire coerenza, i modelli figuranti negli allegati B-03 e B-05 contenenti un errore nel riferimento numerico al dato «Numero di riferimento/UCR» dovrebbero essere sostituiti e un errore nel riferimento al dato comune «Codice NC, quantità netta, valore (M)» nell'allegato 71-05 dovrebbe essere rettificato. È opportuno rettificare nell'allegato 90 taluni riferimenti erronei al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8), al regolamento (CEE) n. 2454/93 e al codice.

(30)

Le disposizioni di modifica del presente regolamento modificano diverse disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che si sono rivelate di difficile applicazione nella pratica. Esse dovrebbero garantire che l'attuazione del codice e del regolamento delegato sia più in linea con la realtà economica e sono pertanto necessarie e urgenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(31)

Ai fini della certezza del diritto, la nuova disposizione riguardante l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 ottobre 2017. In tale data è stato introdotto il sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 e da allora, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (9), le autorità doganali non possono più autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni doganali. Tuttavia, dopo il 2 ottobre 2017 è stato ancora necessario utilizzare alcune domande e decisioni in formato cartaceo. Queste dovrebbero produrre effetti per un certo periodo di tempo e non è nell'interesse né dell'operatore economico, né dello Stato membro che la loro validità sia messa in discussione per il mancato rispetto dei requisiti formali.

(32)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.   “esportatore”:

a)

il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b)

negli altri casi, quando a) non si applica:

i)

la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;

ii)

quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.»;

3)

al titolo I, capo 2, sezione 2, è inserito il seguente testo:

«Sottosezione 0

Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A

Articolo 7 bis

Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

4)

all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

5)

all'articolo 37, paragrafo 21, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure

c)

un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera (“rispeditore registrato”);»

6)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.»;

7)

all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»;

8)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»;

9)

all'articolo 76, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;»;

10)

all'articolo 82 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.»;

11)

all'articolo 83, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.»;

12)

l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2.   Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3.   Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

a)

se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

b)

se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e

c)

se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.»;

13)

l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

Scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2.   Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale.

Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3.   Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione.

Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4.   Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.»;

14)

l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1.   Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2.   Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;

b)

le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.»;

15)

l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Articolo 133

Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a)

l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;

b)

la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;

c)

il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;

d)

l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.»;

16)

l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1.   Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

a)

titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;

b)

titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;

c)

titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;

d)

titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione (“dichiarazione di spedizione”) e l'introduzione (“dichiarazione di introduzione”) delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

3.   Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.»;

17)

all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;»

18)

all'articolo 168, il paragrafo 2 è soppresso;

19)

al titolo VII, capo 1, sezione 2, è inserito il seguente articolo 177 bis:

«Articolo 177 bis

Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»;

20)

l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«Articolo 189

Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1.   Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

a)

le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

b)

le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;

c)

le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2.   Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

3.   Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4.   Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.»;

21)

è inserito il seguente articolo 197 bis:

«Articolo 197 bis

Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;

22)

all'articolo 207 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.»;

23)

all'articolo 212, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.»;

24)

l'articolo 215 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

25)

all'articolo 218 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 bis, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.»;

26)

all'articolo 220 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.»;

27)

all'articolo 223 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

28)

all'articolo 228 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

29)

all'articolo 231 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

30)

all'articolo 232 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

31)

all'articolo 233 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

32)

all'articolo 234 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

33)

all'articolo 235 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.»;

34)

all'articolo 236 è aggiunto il seguente comma:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).»;

35)

l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

36)

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

37)

l'allegato 22-01 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

1)

all'articolo 124 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 124 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento “T2L” o “T2LF”

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;

2)

all'articolo 126 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 126 bis

Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

3)

all'articolo 129 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

4)

all'articolo 129 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]»;

5)

all'articolo 131, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Trasbordo

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]»;

6)

all'articolo 193, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 193

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]»;

7)

all'articolo 195, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 195

Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]»;

8)

all'articolo 197, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 197

Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice];»

9)

l'allegato A è rettificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

10)

l'allegato B è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

11)

l'allegato B-03 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

12)

all'allegato B-04, titolo II, punto 9) «Procedure da seguire in fase di trasporto», secondo paragrafo sotto «Casella trasbordo (7/1)», i termini «la casella 18» sono sostituiti dai termini «la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8)»;

13)

l'allegato B-05 è rettificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

14)

all'allegato 71-05, sezione A, prima tabella, prima colonna «Dati comuni», settima riga «Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti trasformati», il testo è sostituito dal seguente:

«Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti»;

15)

l'allegato 90 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 2 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(5)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [14] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX.»;

2)

al titolo I, capitolo 1, nelle note, la descrizione della nota [15] è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale.»;

3)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi, al dato 4/3 (Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente), il primo paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.»;

4)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Identificazione delle merci, al dato 5/9 (Categorie di movimenti di merci esclusi), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.»;

5)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 – Attività e procedure, al dato 7/2 (Tipo di procedure doganali), il paragrafo sotto la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.»;

6)

nel titolo IV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato IV/6, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

7)

al titolo IV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il titolo del dato IV/6 è sostituito dal seguente:

«IV/6.   Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo.»;

8)

al titolo V, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato V/1, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.»;

9)

al titolo VI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato VI/2, il paragrafo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.»;

10)

al titolo XIII, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIII/6, nella colonna «Stato», il riferimento «[1]» è soppresso;

11)

al titolo XIV, capitolo 1, Tabella dei requisiti in materia di dati, riga corrispondente al dato XIV/4, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Termine di presentazione della dichiarazione complementare»;

12)

al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XIV/2, il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Domanda

Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.

Autorizzazione

Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.»;

13)

al titolo XIV, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, il dato XIV/4 è sostituito dal seguente:

«XIV/4.   Termine di presentazione della dichiarazione complementare

L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.»;

14)

al titolo XX, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XX/2 il testo sotto il titolo è sostituito dal seguente:

«Domanda

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

Autorizzazione

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.».


ALLEGATO II

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 1, riga corrispondente al dato 1/6, nella colonna G3, il testo è soppresso;

2)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, nella tabella relativa al gruppo 2, la riga corrispondente al dato 2/2 è sostituita dalla seguente:

«2/2

Informazioni supplementari

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY»;

 

3)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 2, la riga corrispondente al dato 2/3 è sostituita dalla seguente:

«2/3

Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY»;

 

4)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, nella tabella relativa al gruppo 3, sono aggiunte le seguenti righe:

«3/45

N. di identificazione della persona che presta la garanzia

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y»;

 

5)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, nella tabella relativa al gruppo 5, è aggiunta la seguente riga:

«5/31

Data di accettazione

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]»;

 

 

 

6)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/1, nella colonna D3, il testo è soppresso;

7)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/19, nella colonna D3, il testo è soppresso;

8)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 8, righe corrispondenti ai dati 8/2 e 8/3, nella colonna H2, il testo è soppresso;

9)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, nella tabella relativa al gruppo 8, la riga corrispondente al dato 8/7 «Cancellazione» è soppressa;

10)

al titolo I, capitolo 3, sezione 2, è aggiunta la seguente nota:

«[51]

Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari.»;

11)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1, dato 1/6 «Numero di articolo», i termini «Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, da G3 a G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

12)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 2, il dato 2/1 «Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti» è modificato come segue:

a)

prima del titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:», è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

 

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.

 

Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»;

b)

il titolo «Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

 

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

 

In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

 

Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.»;

c)

il titolo «Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» e il testo che segue tale titolo sono sostituiti dai seguenti:

«Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

 

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

 

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.

 

Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.»;

13)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 2, dato 2/3 «Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi», prima del titolo «Colonne da B1a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è inserito il testo seguente:

«Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

 

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

 

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.»;

14)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 3, è aggiunto il testo seguente:

«3/45    N. di identificazione della persona che presta la garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.

3/46.    N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.»;

15)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5, è aggiunto il testo seguente:

«5/31   Data di accettazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»;

16)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, dato 7/1 «Trasbordi», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;

17)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7, nel dato 7/19 «Altri incidenti durante il trasporto», il titolo «Colonna D3 della tabella» e il paragrafo che segue tale titolo sono soppressi;

18)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 8, il titolo riguardante il dato 8/7 «Cancellazione» e il testo che segue tale titolo sono soppressi.


ALLEGATO III

L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

nelle note introduttive, al punto 2.1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Per «sistema armonizzato» o «SA» si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 («SA 2017»).»;

2)

in tutto il testo dell'allegato, i termini «codice SA 2012» sono sostituiti dai termini «codice SA 2017»;

3)

nella sezione I, capitolo 2, nella tabella, è aggiunta la riga seguente:

«0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di suini, ovini o caprini, per almeno due mesi prima della macellazione.»;

4)

nella sezione II, prima del capitolo 14 è inserito il seguente testo:

«CAPITOLO 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

1.

Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

2.

Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

3.

Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2017

Designazione delle merci

Regole primarie

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

CC

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

CC

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

CC

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

CC

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

CC

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

CC

1107

Malto, anche torrefatto

CC

1108

Amidi e fecole; inulina.

CTH

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

CTH»;

5)

nella sezione IV, capitolo 20, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 2009, nella colonna «Designazione delle merci»: questa modifica non riguarda la versione italiana;

6)

nella sezione XI, capitolo 58, tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 5804, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006»;

7)

nella sezione XVI, capitolo 84, il titolo «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini della voce 8473» e le due frasi seguenti sono sostituiti dai seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

8)

nella sezione XVI, il capitolo 85 è così modificato:

a)

la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 8535, 8536, 8537, 8541 e 8542» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

b)

nella tabella, dopo la riga relativa al codice SA 2012 ex 8501, sono inserite le righe seguenti:

«ex 8523 59

Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata

CTH o assemblaggio di semiconduttori

ex 8525 80

Componente a semiconduttore di acquisizione immagini

CTH o assemblaggio di semiconduttori»;

c)

nella tabella, riga corrispondente al codice SA 2012 ex 8536, nella colonna «Designazione delle merci», il testo è sostituito dal seguente:

«Semiconduttori per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V»;

d)

nella tabella, la riga relativa al codice SA 2012 ex 8537 10 è soppressa;

e)

nella tabella è aggiunta la seguente riga:

«ex 8548 90

Moduli «smartconnect», compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card

CTH o assemblaggio di semiconduttori»;

9)

nella sezione XVIII, il capitolo 90 è così modificato:

a)

la voce «Definizione di «assemblaggio di semiconduttori» ai fini delle voci 9026 e 9031» e le due frasi seguenti sono sostituite dalle seguenti:

«Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.»;

b)

la tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice SA 2017

Designazione delle merci

Regole primarie

ex 9029

Componente a semiconduttore sensibile ai campi magnetici basato su elementi resistivi magneto-sensibili, con o senza componente supplementare di condizionamento del segnale

CTH, tranne dalla voce 9033 ; o assemblaggio di semiconduttori».


ALLEGATO IV

L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

1)

al titolo I, capitolo 1, note, alla nota [10] la descrizione è sostituita dalla seguente:

«Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti:

a)

domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162;

b)

domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205.»;

2)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/8 («Ubicazione delle merci»), il testo della voce «Colonne da 7b a 7d della tabella:» è sostituito dal seguente:

«Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.»;

3)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/10 («Ufficio(i) doganale di vincolo»), il testo è sostituito dal seguente:

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.»;

4)

al titolo I, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 4 — Date, tempi, periodi e luoghi, nel dato 4/13 («Ufficio doganale di controllo»), il testo è sostituito dal seguente:

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.»;

5)

al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, nel dato 5/1 «Codice delle merci», il titolo «Colonne da 7c a 7d della tabella» è sostituito dal titolo:

«Colonne da 7b a 7d della tabella:»;

6)

al titolo I, capitolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 — Identificazione delle merci, il dato 5/4 «Valore delle merci» è rettificato come segue:

a)

il titolo «Colonne della tabella 8a; 8b e 8d:» è sostituito dal titolo «Colonne da 8a a 8d della tabella:»;

b)

il titolo «Colonna 8c della tabella:» e il testo che segue tale titolo sono soppressi;

7)

al titolo XVI, capitolo 2, Requisiti in materia di dati, nel dato XVI/3 («Garanzie complementari») il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;».


ALLEGATO V

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

1)

al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G4, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:

«Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice»;

2)

al titolo I, capitolo 2, sezione 1, tabella, riga corrispondente a G5, nella colonna «Base giuridica», il testo è sostituito dal seguente:

«Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice»;

3)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 5, riga corrispondente al dato 5/1, nella colonna «Casella n.», il riferimento «S12» è soppresso;

4)

al titolo I, capitolo 3, sezione 1, tabella relativa al gruppo 7, riga corrispondente al dato 7/13, nella colonna «Nome del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Codice del tipo di fornitore del container»;

5)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi), nei dati 1/1 «Tipo di dichiarazione», 1/2 «Tipo di dichiarazione supplementare», 1/3 «Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale», 1/4 «Formulari», 1/5 «Distinte di carico», 1/9 «Numero totale di articoli», i termini «Tutte le colonne pertinenti utilizzate della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini

«Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

6)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 — parti, nei dati 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», 3/9 «Destinatario», 3/10 «N. di identificazione del destinatario», 3/11 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/12 «Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master», 3/13 «Destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/14 «N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house», 3/15 «Importatore», 3/16 «N. di identificazione dell'importatore», 3/18 «N. di identificazione del dichiarante», 3/19 «Rappresentante», 3/20 «Identificazione del rappresentante», 3/21 «Codice di qualifica del rappresentante», 3/22 «Titolare del regime di transito», 3/23 «N. di identificazione del titolare del regime di transito»: non riguarda la versione italiana;

7)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/2 «N. di identificazione dell'esportatore», i termini «Colonne da H1 a H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

8)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/17 «Dichiarante», il secondo paragrafo dopo il titolo «Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.»;

9)

al titolo 2, Requisiti in materia di dati, gruppo 3 – parti, nel dato 3/36 «N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house», il primo paragrafo dopo la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.»;

10)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, nel dato 5/1 «Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione», i termini «Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati» sono sostituiti dai termini:

«Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

11)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 5 — Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni, il dato 5/20 «Codici dei paesi di transito delle spedizioni» è sostituito dal seguente:

«5/20    Codici dei paesi di transito delle spedizioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.»;

12)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 6 – Identificazione delle merci, nei dati 6/15 «Codice delle merci – Codice TARIC», 6/18 «Totale dei colli» e 6/19 «Tipo di merci», i termini «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:» non riguarda la versione italiana;

13)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, nel gruppo 6 — Identificazione delle merci, i dati 6/16 «Codice delle merci — Codici addizionali TARIC» e 6/17 «Codice delle merci — Codici addizionali TARIC nazionali» sono sostituiti dai seguenti:

«6/16.    Codice delle merci - Codice/i addizionale/i TARIC

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

6/17.    Codice delle merci – Codice/i addizionale/i nazionale/i

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice o i codici addizionali nazionali corrispondenti all'articolo in questione.»;

14)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/3 «Numero di riferimento del trasporto» è sostituito dal seguente:

«7/3    Numero di riferimento del trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

 

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

 

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave o dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi, di code-sharing o di un accordo contrattuale analogo con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.»;

15)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il dato 7/7 «Identità del mezzo di trasporto alla partenza» è rettificato come segue:

a)

i termini «Colonne B1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini «Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

b)

il primo paragrafo sotto il titolo «Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituito dal seguente:

«Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.»;

16)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/9 «Identità del mezzo di trasporto all'arrivo» i termini «Colonne G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:»

17)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), il titolo del dato 7/11 «Identificazione del tipo e delle dimensioni del container» è così rettificato: «Tipo e dimensioni del contanier»;

18)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/14 «Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne E2, da F1a a F1c, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

19)

al titolo II, Requisiti in materia di dati, gruppo 7 — Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature), nel dato 7/15 «Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» i termini «Colonne F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» sono sostituiti dai termini:

«Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:».


ALLEGATO VI

Nell'allegato B-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al capitolo I, il modello di elenco degli articoli è sostituito dal seguente:

«Image».


ALLEGATO VII

Nell'allegato B-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al titolo I, il modello di elenco di articoli transito/sicurezza è sostituito dal seguente:

«Image».


ALLEGATO VIII

Nell'allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la tabella di corrispondenza è così modificata:

1)

al punto 5, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il testo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93]»;

2)

al punto 6, nella colonna «Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447», il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice»;

3)

al punto 15, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«(articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93)»;

4)

al punto 16, nella colonna «Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93», il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93)».