12.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/981 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. L'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento prevede in particolare che i prodotti di origine animale, ad eccezione di alcuni casi specifici, possano essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti dei paesi terzi figuranti in elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi sono consultabili sul sito web della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (2).

(2)

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere inseriti in tali elenchi solo se le autorità competenti dei paesi terzi garantiscono che tali stabilimenti, insieme a qualsiasi stabilimento che lavora le materie prime di origine animale utilizzate per la lavorazione dei prodotti di origine animale interessati, soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero tenere aggiornati tali elenchi degli stabilimenti e comunicarli alla Commissione.

(3)

L'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i prodotti della pesca importati da una nave officina o da una nave frigorifero che batte bandiera di un paese terzo debbano provenire da navi figuranti in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura indicata all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

(4)

Nel settembre 2017 un'ispezione della Commissione ha rilevato che gli stabilimenti di produzione primaria che riforniscono gli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca non sono né identificati né soggetti a controlli ufficiali. Di conseguenza tale verifica ha concluso che l'autorità competente del Brasile non è in grado di fornire né le garanzie stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 854/2004, né tutte le garanzie indicate nel certificato sanitario per i prodotti della pesca riportato nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (3). Tale ispezione ha inoltre rivelato gravi carenze a livello delle infrastrutture e dei requisiti igienici in una serie di stabilimenti brasiliani ispezionati da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca. Dette carenze hanno dimostrato una sistematica mancanza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti del Brasile per quanto riguarda i prodotti della pesca.

(5)

In risposta alle raccomandazioni contenute nel rapporto di ispezione preliminare, le autorità brasiliane hanno informato la Commissione, in una lettera ufficiale datata 22 dicembre 2017, di avere sospeso il rilascio dei certificati sanitari per i prodotti della pesca destinati all'esportazione nell'Unione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Gli Stati membri hanno tuttavia comunicato alla Commissione che partite di prodotti della pesca originari del Brasile sono state presentate alle frontiere dell'Unione con certificati rilasciati dopo la data di sospensione.

(6)

In considerazione di ciò e in mancanza di nuove informazioni fornite dalle autorità brasiliane, non vi sono sufficienti garanzie del fatto che gli stabilimenti autorizzati a esportare prodotti della pesca dal Brasile nell'Unione soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e i loro prodotti costituiscono quindi un rischio per la salute pubblica. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco degli stabilimenti brasiliani tutti gli stabilimenti da cui possono essere importati nell'Unione prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(7)

Visto il rischio per la salute pubblica associato ai loro prodotti, a tali stabilimenti dovrebbe essere revocata senza indugio l'autorizzazione a esportare nell'Unione. È pertanto opportuno che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia il giorno successivo alla pubblicazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato al fine di sopprimere tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en.

(3)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).