11.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/53


Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )

1)

Pagina 37, articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c),

anziché:

«b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)

tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)

gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.»,

leggasi:

«b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)

nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)

tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)

gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.».

2)

Pagina 38, articolo 30, paragrafo 6, lettera a),

anziché:

«a)

i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;»

leggasi:

«a)

i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3;».