24.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/756 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2018

che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina, in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel.

1.   PRODOTTO IN ESAME

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell'Argentina. Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(3)

Il denunciante ha dapprima chiesto alla Commissione di registrare le importazioni del prodotto in esame nella denuncia. Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha poi presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). Il denunciante ha poi trasmesso ulteriori osservazioni e informazioni aggiornate, tra l'altro, rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(4)

In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(5)

Il denunciante ritiene che la registrazione sia giustificata in quanto esistono sufficienti elementi di prova di un rischio serio ed effettivo di un pregiudizio grave ai danni dell'industria di biodiesel dell'Unione dovuto a massicce importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni in un breve periodo di tempo, in particolare nel 2018 (dopo il periodo dell'inchiesta, «post-PI»). Secondo il denunciante, vi sono inoltre sufficienti elementi di prova dell'esistenza di importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, di circostanze gravi derivanti da tali importazioni sovvenzionate come pure dell'inizio del concretizzarsi di un pregiudizio provocato da tali importazioni sovvenzionate.

(6)

La Commissione ha esaminato la domanda anche alla luce dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, che fissa le condizioni per la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate. L'esame della Commissione ha preso in considerazione anche le osservazioni formulate il 21 marzo 2018 dalla Camara Argentina de Biocombustibiles («CARBIO») e il 3 aprile 2018 dal governo dell'Argentina, che sostenevano tra l'altro che la domanda di registrazione del denunciante non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(7)

Come spiegato nei considerando da 8 a 16, la Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni ricevute e ha considerato se vi siano sufficienti elementi di prova del fatto che si verificheranno circostanze gravi nelle quali, per il prodotto in esame, importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocheranno un pregiudizio difficilmente rimediabile nonché se si possa ritenere necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1.   Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto sovvenzionato provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile

(8)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti ad indicare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro:

i)

nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ad esempio nella fornitura di semi di soia;

ii)

nell'acquisto, da parte della pubblica amministrazione, di beni per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato e/o in un sostegno al reddito o ai prezzi, come l'acquisto di biodiesel disposto dalla pubblica amministrazione (convenzione per la fornitura di biodiesel);

iii)

nel trasferimento diretto di fondi, sotto forma di prestiti, e in finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali, compresi prestiti agevolati della Banca nazionale dell'Argentina (Banco de la Nación Argentina); nonché

iv)

nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come l'ammortamento accelerato concesso ai produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, l'esenzione dall'imposta sul reddito minimo presunto e il differimento della medesima per i produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006, e varie esenzioni da imposte provinciali.

(9)

Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza delle prove.

(10)

Le misure di cui al considerando 8 sarebbero presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell'Argentina o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, le misure sarebbero limitate a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifiche e compensabili.

(11)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

(12)

Inoltre, sulla base delle informazioni più recenti fornite dal denunciante nella sua domanda di registrazione (3), la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione dei produttori esportatori stiano cominciando a comportare un pregiudizio grave (e non solo una minaccia di pregiudizio grave) per l'industria dell'Unione.

(13)

La domanda di registrazione, corredata delle informazioni presentate successivamente, fornisce sufficienti elementi di prova dell'esistenza di circostanze gravi nelle quali, verso la fine del periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e nel primo trimestre del periodo successivo al PI, da gennaio 2018 a marzo 2018, ha cominciato a concretizzarsi un pregiudizio difficilmente rimediabile.

(14)

Tale pregiudizio è in effetti causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, che beneficiano di sovvenzioni compensabili. Gli elementi di prova indicano un forte aumento delle importazioni del prodotto in esame in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra agosto 2017 e il primo trimestre del periodo successivo al PI. Dagli elementi di prova disponibili emerge in particolare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono passate da 0 tonnellate nell'agosto 2017 a 410 600 tonnellate (4) nel primo trimestre del periodo successivo al PI, con una conseguente impennata della quota di mercato dallo 0 % al 10 % (5). Ulteriori elementi di prova dimostrano che, tra il settembre 2017 e il febbraio 2018, l'Argentina ha esportato 837 000 tonnellate del prodotto in esame, il che fa presupporre ulteriori sostanziali importazioni per il periodo successivo al febbraio 2018 (6).

(15)

Gli elementi di prova dimostrano inoltre che il massiccio aumento delle importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sta cominciando ad avere notevoli effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, compreso un abbassamento dei prezzi. Tra il 1o settembre 2017 e il 31 marzo 2018, i prezzi del biodiesel FAME (esteri metilici di acidi grassi) sono diminuiti del 12,3 % (7).

(16)

Gli elementi di prova presentati dal denunciante nella sua domanda di registrazione indicano inoltre che il deterioramento della situazione del mercato si sta traducendo in una riduzione prevista della produzione e/o nel ricorso ad un'attività parziale in almeno tre società dell'Unione. Ciò comporterà una diminuzione significativa della produzione e delle vendite dell'Unione e avrà un impatto negativo sull'occupazione nell'industria dell'Unione.

(17)

La Commissione ha infine valutato se il pregiudizio grave che ha iniziato a concretizzarsi dopo il periodo dell'inchiesta sia difficilmente rimediabile. A tale proposito si osserva che il prodotto in esame risente molto delle variazioni dei prezzi, come dimostrano il livello ridotto delle importazioni di tale prodotto dopo l'istituzione di dazi antidumping nel 2013 (8) e il successivo aumento delle importazioni dopo la diminuzione dei dazi antidumping nel settembre 2017 (9). Un numero crescente di produttori dell'Unione rischia di subire un calo delle vendite e una riduzione dei livelli di produzione qualora proseguano gli attuali livelli accresciuti di importazioni dall'Argentina a prezzi assertivamente sovvenzionati, come dimostrato finora. È evidente che tale rischio avrà un impatto negativo sull'occupazione e sui risultati complessivi dei produttori dell'Unione. La riduzione dei redditi e la perdita permanente della quota di mercato costituiscono pertanto un pregiudizio grave difficilmente rimediabile.

3.2.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(18)

Visti i dati indicati ai considerando 14 e 15 e le considerazioni esposte al considerando 17, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell'industria dell'Unione sta peggiorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate già nel primo trimestre del 2018. Qualora alla fine dell'inchiesta in corso la Commissione dovesse concludere che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio grave, la riscossione di dazi compensativi sulle importazioni registrate può essere ritenuta una misura appropriata per evitare la reiterazione di tale pregiudizio.

4.   PROCEDURA

(19)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(20)

In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.

(21)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta.

(22)

Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione. L'argomentazione nella denuncia che chiedeva l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni faceva riferimento al fatto che il 9 novembre 2017 gli Stati Uniti d'America hanno istituito, nei confronti delle importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, dazi definitivi che vanno dal 71,45 % al 72,28 %. In base alle informazioni pervenute dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'inchiesta, il livello preliminare di eliminazione del pregiudizio è del 29,5 %. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, vale a dire il 29,5 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(23)

I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell'Argentina.

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)   GU C 34 del 31.1.2018, pag. 37.

(3)  Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione appartengono allo European Biodiesel Board (il denunciante).

(4)  

Fonte: Base dati Surveillance 2.

(5)  Il consumo dell'UE si basa sui dati contenuti nella denuncia.

(6)  

Fonte: base dati relativa alle statistiche sulle esportazioni dell'Argentina [https://comex.indec.gov.ar/search/exports/2018/M/38260000/C]

(7)  

Fonte: https://www.neste.com/en/corporate-info/investors/market-data/biodiesel-prices-sme-fame.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).