22.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/746 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine entro il quale i beneficiari possono modificare le domande uniche o le domande di pagamento a seguito della comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Per garantire parità di trattamento tra i beneficiari è opportuno far sì che, dopo il termine ultimo previsto per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, tutti i beneficiari dispongano sempre dello stesso numero di giorni per poter modificare la domanda unica o la domanda di pagamento.

(2)

L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campo. Le nuove tecnologie, quali i sistemi aeromobili senza pilota, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori GNSS collegati ad EGNOS e Galileo e i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altri dispositivi, forniscono informazioni pertinenti sulle attività svolte sulle superfici agricole. Al fine di ridurre l'onere dei controlli per l'autorità competente e per il beneficiario, in particolare il numero delle ispezioni fisiche in campo, e di promuovere l'uso delle nuove tecnologie nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a prove pertinenti raccolte grazie a tali tecnologie e a qualsiasi altra prova documentale appropriata per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno interessata, nonché il rispetto dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità. Se tali prove non dovessero portare a risultati definitivi, si dovrebbe continuare a ricorrere necessariamente alle ispezioni fisiche in campo.

(3)

Le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo, forniscono dati pertinenti, esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili che consentono di monitorare tutte le superfici agricole degli Stati membri. È opportuno autorizzare gli Stati membri o le regioni ad utilizzare un metodo alternativo per effettuare i controlli, avvalendosi sistematicamente di tali dati o di dati analoghi e trattandoli in modo automatizzato nonché dando seguito ai casi in cui tale trattamento automatizzato non porti a risultati definitivi, senza per questo compromettere l'efficacia del sistema nell'offrire il livello di garanzia necessario per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese (sistema denominato, di seguito, «monitoraggio»). È pertanto opportuno istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali tali controlli effettuati tramite monitoraggio in uno Stato membro o in una regione possono sostituire i controlli in loco connessi alla superficie.

(4)

Qualora i controlli effettuati tramite monitoraggio consentano all'autorità competente di concludere che occorre irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3), è opportuno stabilire che il controllo in loco di follow-up di cui all'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non è necessario.

(5)

Tenendo conto delle necessità di investimento iniziali da parte dell'autorità competente per la sostituzione dell'attuale metodo dei controlli in loco con il sistema dei controlli effettuati tramite monitoraggio, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta il ricorso a questi ultimi solo per regimi di aiuto, misure di sostegno o tipologie di operazione specifici, contemplando nel contempo la possibilità di introdurli gradualmente per un determinato regime di aiuto o una data misura di sostegno. Durante il periodo di introduzione graduale, che dovrebbe essere limitato nel tempo per poter garantire parità di trattamento tra i beneficiari, nuove disposizioni dovrebbero permettere agli Stati membri o alle regioni di estendere progressivamente il ricorso ai controlli tramite monitoraggio all'intera superficie interessata dal regime di aiuto o dalla misura di sostegno. Tale approccio consentirà agli Stati membri o alle regioni di prepararsi alla piena applicazione del monitoraggio, perfezionando nel contempo le procedure di follow-up e gli strumenti informatici utilizzati per l'analisi dei dati. Nel caso in cui siano limitati a superfici selezionate in base a criteri ben definiti, oggettivi e non discriminatori, i controlli tramite monitoraggio dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari operanti su tali superfici.

(6)

È opportuno stabilire una percentuale minima di controllo per far sì che, nel caso in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non fossero pertinenti, i controlli riguardanti il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i requisiti e gli altri obblighi siano soddisfacenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l'autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e di altri obblighi che non possono essere controllati.

(7)

I risultati delle analisi automatizzate dei dati ottenuti dai satelliti Sentinel di Copernicus o di dati analoghi possono essere, per i beneficiari, uno strumento di aiuto ai fini del rispetto dei requisiti. Ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse segnalazioni su possibili casi di non conformità e, a tal fine, le autorità nazionali dovrebbero avere l'obbligo di istituire strumenti adeguati. È opportuno far sì che la comunicazione di questi risultati ai beneficiari non venga interpretata come una notifica dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco. Il beneficiario, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di modificare la domanda di aiuto o la domanda di pagamento al fine di correggere la propria dichiarazione sull'uso di una superficie agricola, a condizione che le disposizioni applicabili siano state rispettate. È altresì opportuno consentire agli Stati membri di fissare un termine ultimo entro il quale tali modifiche possono essere accolte.

(8)

È opportuno chiarire che le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento di un controllo in loco non dovrebbero rientrare nella popolazione di controllo da cui prelevare i campioni necessari ai fini del rispetto delle percentuali minime di controllo. È inoltre opportuno disporre che queste domande o i dati relativi a tali richiedenti siano utilizzati per verifiche incrociate miranti ad individuare eventuali doppioni di domande di aiuto ricevibili e informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

(9)

Per chiarire l'ambito di applicazione dei controlli in loco riguardanti l'obbligo di riconversione per i casi di inosservanza relativi ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, è opportuno disporre che tali controlli siano effettuati su parcelle che devono essere riconvertite, in modo da verificare se l'obbligo di riconversione è stato rispettato.

(10)

Per consentire agli Stati membri di ottimizzare la selezione del campione è opportuno prevedere maggior flessibilità nel selezionare i campioni di controllo di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il metodo di selezione obbligatorio dovrebbe essere sostituito da principi generali riguardanti le modalità di combinazione dei campioni. Per ottenere un tasso di errore rappresentativo si dovrebbe inoltre prevedere un campione casuale minimo per ciascuno dei regimi di aiuto e per ciascuna delle misure di sostegno. Per poter continuare ad applicare l'approccio basato sul rischio per i controlli riguardanti il pagamento per l'inverdimento è altresì opportuno definire il metodo di selezione dei campioni di controllo pertinenti.

(11)

Al fine di agevolare l'attuazione del sistema integrato e di ridurre i tempi di esecuzione dei controlli, la possibilità di limitare i controlli relativi alla misurazione della superficie a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate dovrebbe essere estesa anche ai controlli riguardanti l'ammissibilità.

(12)

Per vigilare sull'attuazione dei controlli tramite monitoraggio è opportuno prevedere un obbligo di notifica per gli Stati membri.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(14)

Per far sì che gli Stati membri possano utilizzare quanto prima le nuove tecnologie nel quadro dei loro sistemi integrati di gestione e controllo, le nuove norme sulle domande uniche, sulle domande di pagamento e sui controlli dovrebbero essere applicate a decorrere dall'anno di domanda 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

(1)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter.   In caso di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 bis, il beneficiario può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l'uso di singole parcelle agricole a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.»;

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Le modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all'autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

«2 ter.   Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 ter sono comunicate all'autorità competente entro la data stabilita dall'autorità stessa. Tale data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento al beneficiario della prima rata o dell'anticipo a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»;

d)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, l'obbligo di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco.»;

(2)

all'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.»;

(3)

all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

«I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.»;

(4)

all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;»;

(5)

all'articolo 33 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.»;

(6)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.

2.   Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:

a)

una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;

b)

una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;

c)

una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;

d)

il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.

3.   Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l'articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.

Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.

Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.»;

c)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;»;

(7)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco possono essere limitati a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, si procede alla misurazione e ai controlli di ammissibilità per tutte le parcelle agricole oppure all'estrapolazione di conclusioni dal campione.»;

b)

al paragrafo 7, le parole «articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014» sono sostituite dalle parole «articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.»;

(8)

all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»;

(9)

all'articolo 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti da essa richieste non consentano di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera ritenuta soddisfacente;»;

(10)

è inserito il seguente articolo 40 bis:

«Articolo 40 bis

Controlli tramite monitoraggio

1.   L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:

a)

istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

b)

effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;

c)

effettua controlli sul 5 % dei beneficiari soggetti ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno. Una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari è selezionata a caso. La percentuale restante è selezionata sulla base di un'analisi dei rischi;

d)

informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c).

Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto.

2.   Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:

a)

non si applicano gli articoli 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'articolo 37, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 38 e 40 del presente regolamento;

b)

la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa effettuata a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie o sul 20 % nel caso in cui lo Stato membro disponga di un sistema di autorizzazione preventiva.

3.   L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h).

Nei primi due anni di applicazione l'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In questi casi, nel secondo anno di applicazione le superfici oggetto di tali controlli sono più estese rispetto al primo anno.

Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.»;

(11)

è inserito il seguente articolo 40 ter:

«Articolo 40 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia deciso di effettuare i controlli tramite monitoraggio a decorrere dall'anno di domanda 2018, la comunicazione è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

(12)

l'articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio conformemente all'articolo 40 bis, le lettere da b) a e) del primo comma non si applicano. La relazione di controllo indica i risultati di tali controlli a livello di parcella.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell'articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell'articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se tali controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.»;

(13)

all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).