18.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/732 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2018

relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di determinare quale sia la metodologia migliore a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, la Commissione ha incaricato l'Agenzia tedesca per l'energia (dena), a seguito di un bando di gara, di effettuare uno studio volto a individuare possibili opzioni di metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi (2).

(2)

Nello studio sono state analizzate quattro opzioni principali, le quali sono state tutte prese in considerazione dalla Commissione. L'opzione che prevede prezzi dei combustibili espressi come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi, considerando il prezzo unitario dei combustibili di cui alla direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il consumo dei veicoli quale indicato nel certificato di conformità, è apparsa la più completa ed è basata su dati misurabili. Tale opzione considera non solo il contenuto energetico del combustibile ma anche altri fattori rilevanti per il prezzo del combustibile per distanza percorsa, in particolare l'efficienza energetica delle tecnologie rispettivamente impiegate per i diversi combustibili nei veicoli.

(3)

Secondo un sondaggio sul raffronto dei prezzi dei combustibili (4) condotto dalla Fédération Internationale de l'Automobile a seguito di un bando di gara, una metodologia che esprime i prezzi dei combustibili come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi incontra il favore dei consumatori.

(4)

La metodologia selezionata dovrebbe consentire agli utenti un confronto diretto che includa tutti i fattori più rilevanti, anche in vista di scelte di acquisto future. Tale metodologia si presenta pertanto come la più adeguata ad aumentare la consapevolezza dei consumatori e la trasparenza dei prezzi dei combustibili. È anche la più adeguata a conseguire gli scopi più generali della direttiva 2014/94/UE, tenuti parimenti in considerazione nell'ambito della Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (5) adottata nel quadro dell'Unione dell'energia, ovvero contribuire a una diversificazione delle fonti di energia impiegate nei trasporti e ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti in questo settore.

(5)

È opportuno utilizzare il valore del consumo di combustibile indicato nel certificato di conformità dei veicoli per calcolare il prezzo dei combustibili. Tale valore si basa sulla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) (6) a partire dal settembre 2017 per i veicoli di tipo nuovo e dal settembre 2018 per tutti i veicoli nuovi. Questa procedura di prova sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) attualmente in uso. La WLTP prevede condizioni di prova più rigorose e consumi di combustibile più realistici, a vantaggio dei consumatori. Il riferimento a questi valori è coerente con le informazioni fornite ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, anche alla luce della raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione (8).

(6)

Poiché non sono indicati valori relativi al consumo di combustibile nel certificato di conformità dei veicoli per quanto riguarda le miscele di biocarburanti e benzina o diesel (9), gli Stati membri hanno facoltà di utilizzare i dati in loro possesso per determinare tali valori.

(7)

Per far sì che la metodologia sia applicabile in qualsiasi momento, il prezzo del combustibile da prendere in considerazione dovrebbe essere il prezzo medio del rispettivo combustibile per unità convenzionale sul periodo massimo, costituito dall'ultimo trimestre di calendario precedente il momento del calcolo.

(8)

A causa dei vincoli inerenti all'affissione dei raffronti presso le stazioni di rifornimento è opportuno specificare che l'impiego di tale metodologia presuppone la realizzazione di campioni di autovetture comparabili, almeno in termini di peso e potenza, che però utilizzano combustibili diversi.

(9)

Per agevolare ulteriormente il raffronto effettuato in base alla metodologia stabilita nel presente regolamento, gli Stati membri possono fare ricorso alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, come gli strumenti online. Questi strumenti dovrebbero consentire di ottenere informazioni specifiche per tutti i modelli o comunque per la maggior parte dei modelli di veicoli esistenti sul mercato e offrire la possibilità di aggiungere ulteriori informazioni.

(10)

Il programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) – settore trasporti per il periodo 2014-2020 (10) redatto dalla Commissione prevede un'azione mirata ad assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2014/94/UE. Secondo il programma di lavoro l'obiettivo consiste in particolare nel sostenere un'attuazione coerente dell'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva in tutti gli Stati membri e nel fornire assistenza a questi ultimi affinché forniscano le informazioni ai consumatori tramite strumenti digitali.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, che utilizza prezzi espressi come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi, è stabilita nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(2)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf.

(3)  Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(4)  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.

(5)  COM(2016) 501 final.

(6)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(7)  Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16).

(8)  Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, misurati e omologati in conformità della procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure), al momento di fornire le informazioni ai consumatori a norma della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 100).

(9)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

(10)  Decisione C(2014)1921 della Commissione, del 26 marzo 2014, come modificata.


ALLEGATO

1.

La metodologia comune stabilita nel presente allegato riguarda i combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE.

2.

Tale metodologia prevede, a scopo di affissione nelle stazioni di rifornimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/94/UE, un calcolo di base che consenta un raffronto indicativo dei prezzi sulla base di campioni di modelli di autovetture, stabiliti dagli Stati membri, e comparabili almeno in termini di peso e potenza, che però utilizzano combustibili diversi.

3.

La metodologia definisce il modo in cui, ai fini di detto raffronto, i prezzi di benzina, diesel e combustibili alternativi sono espressi come importi nella valuta applicabile per 100 km percorsi. Il calcolo si basa sui seguenti fattori:

a)

consumo di combustibile del rispettivo veicolo per 100 km percorsi indicato nel certificato di conformità del veicolo di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

se del caso, i valori di consumo di combustibile per 100 km percorsi determinati dagli Stati membri per le miscele di biocarburanti e benzina o diesel (2);

c)

i prezzi unitari di mercato dei rispettivi combustibili, espressi nella valuta applicabile per le unità menzionate nello Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 98/6/CE (di seguito: le unità convenzionali).

4.

Il prezzo espresso come importo nella valuta applicabile per 100 km percorsi si calcola come segue:

prezzo del combustibile nella valuta applicabile per unità convenzionale × consumo di combustibile per 100 km percorsi.

5.

Il prezzo del combustibile in unità convenzionali considerato corrisponde al prezzo medio sul periodo massimo, costituito dall'ultimo trimestre di calendario precedente il momento del calcolo.


(1)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).