15.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/711 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.

(2)

Il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco delle navi soggette a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio:

«(a)

1.

Nome: NADINE. Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. Informazioni supplementari: Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava in prossimità della costa di Mascate, Oman, al di fuori delle sue acque territoriali.

(b)

2.

Nome: Lynn S. Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018 (la precedente proroga era valida fino al 29 gennaio 2018) ed è valida fino al 28 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Informazioni supplementari: Inserita nell'elenco il 2 agosto 2017. IMO: 8706349. Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»