3.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/671 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) («il denunciante» o «EBMA») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.

(2)

Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC, in seguito a una denuncia presentata l'8 novembre 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.

1.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») per entrambi i procedimenti è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC e attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(4)

Nelle denunce è stata espressa l'intenzione di chiedere la registrazione. Il denunciante ha presentato le domande di registrazione il 31 gennaio 2018, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente uno stoccaggio prima della stagione di vendita 2018.

(7)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(8)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

(9)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

(10)

Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sui prezzi praticati nel mercato interno e sulla scelta della Svizzera in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.

(11)

Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 193 % al 430 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping.

(12)

Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 20 ottobre 2017.

(13)

Giant, un produttore esportatore con un importatore collegato, ha sostenuto che l'apertura di un'inchiesta antidumping non era sufficiente per acquisire informazioni sulle pratiche di dumping.

(14)

Grazie alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, essendo parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.

(15)

La stessa parte interessata ha sostenuto che non si poteva pretendere che un importatore conoscesse l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e ancor meno che fosse in grado di prevedere il valore normale in base al quale dovrebbero essere valutati i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

(16)

La Commissione ha ricordato che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base era menzionata nella denuncia ed era indicata anche nell'avviso di apertura.

(17)

Il denunciante ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio che dimostrano un netto calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 42,5 % nel 2014 al 28,6 % nel periodo usato per la denuncia, livelli di redditività ridotti e in calo dal 3,4 % del fatturato nel 2014 al 2,1 % nel periodo usato per la denuncia nonché calcoli delle vendite sottocosto che vanno dal 153 % al 206 %.

(18)

La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

(19)

I dati di Eurostat non consentono un'analisi completa dell'evoluzione delle importazioni di biciclette elettriche nell'Unione. In effetti, mentre il periodo dell'inchiesta inizia nell'ottobre 2016, fino al gennaio 2017 circa il 99 % delle importazioni di biciclette elettriche era classificato con un codice NC comprendente altri prodotti.

(20)

In questo contesto il denunciante ha fornito cifre dettagliate basate su dati della dogana cinese relativi alle esportazioni del periodo che va da gennaio 2014 a febbraio 2018. In base alle osservazioni delle parti interessate e a un confronto delle statistiche, la Commissione ha constatato un ritardo di due mesi tra le esportazioni dalla RPC e le importazioni nell'Unione.

(21)

La Commissione ha quindi ritenuto nella sua analisi che i dati sulle esportazioni della dogana cinese fornissero elementi di prova prima facie sufficienti sulle importazioni nell'Unione con un ritardo di due mesi per la spedizione. Al fine di determinare l'importo delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2016 al 30 settembre 2017), la Commissione ha perciò utilizzato i dati sulle esportazioni cinesi del periodo compreso tra agosto 2016 e luglio 2017.

(22)

Il volume delle esportazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato dell'82 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017. Il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018 era inoltre superiore del 64 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ritiene che tali cifre dimostrino un aumento sostanziale delle importazioni.

(23)

Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno sostenuto che i dati grezzi sulle esportazioni cinesi su cui si è basato il denunciante per sostenere la sua domanda di registrazione dovrebbero essere divulgati nel fascicolo non riservato, al fine di garantire l'affidabilità della fonte e delle informazioni fornite. Secondo gli importatori i codici utilizzati non erano menzionati e potevano comprendere altri prodotti.

(24)

Il denunciante ha messo a disposizione della Commissione le statistiche dettagliate utilizzate per sostenere la sua domanda. La divulgazione di questi dati violerebbe i diritti d'autore. Tuttavia il denunciante ha reso disponibili nella versione non riservata della domanda le cifre aggregate relative alle esportazioni per mese e per anno ed ha anche indicato come fonte la dogana cinese, oltre a menzionare i codici utilizzati e a spiegare il metodo che aveva applicato per escludere i prodotti diversi dal prodotto in esame. La fonte di per sé era nota e pubblicamente consultabile a pagamento. Tali dati erano inoltre ampiamente corroborati da Eurostat per il periodo disponibile. Nessun'altra parte interessata ha proposto dati o una metodologia alternativi. In queste circostanze e visto il livello di divulgazione dei dati aggregati e della metodologia nel fascicolo non riservato, la Commissione ritiene che i dati di immissione non siano necessari perché la parte interessata possa esercitare i propri diritti di difesa. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta.

(25)

Alcuni importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che lo stoccaggio non era possibile a causa dei lunghi tempi necessari tra la progettazione e la consegna. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che il tempo che necessariamente intercorre tra la progettazione di una bicicletta elettrica e la sua effettiva consegna non impedisca l'eventuale stoccaggio di una bicicletta elettrica già progettata, in particolare considerando le informazioni sulle capacità inutilizzate nella RPC contenute nella denuncia. Inoltre, i dati statistici disponibili sostenevano la tesi secondo cui vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno negato che l'aumento delle esportazioni cinesi fosse prova di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni ed hanno affermato che esso rifletteva il carattere stagionale delle vendite di biciclette elettriche. La Commissione ha osservato che il raffronto tra diversi esercizi non era influenzato da effetti stagionali e indicava un aumento dell'82 % del volume delle importazioni dall'apertura del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

La società Giant ha negato che l'aumento delle importazioni fosse sostanziale e ha affermato che era inferiore o in linea con la crescita complessiva della domanda di biciclette elettriche nell'Unione. Detta società ha citato le pubblicazioni della CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry), secondo cui la crescita stimata nel 2016 era del 22,2 % rispetto al 2015, e dell'EBMA, il denunciante, secondo cui il tasso di crescita stimato nel 2017 era del 23 % rispetto al 2016. La società Giant ha sostenuto che l'ottobre 2017 era il punto d'inizio appropriato per valutare l'aumento delle importazioni. Essa ha calcolato che, in base ai dati sulle importazioni di Eurostat, le importazioni mensili di biciclette elettriche sono aumentate dell'8,7 % tra ottobre 2017 e gennaio 2018.

(28)

La Commissione ricorda che, secondo la Giant, i tempi di spedizione tra l'esportazione dalla RPC e l'importazione nell'Unione erano di «almeno uno o due mesi». Le importazioni dell'ottobre 2017 corrispondevano quindi alle esportazioni dalla RPC effettuate nell'agosto 2017, prima dell'apertura dell'inchiesta. Inoltre il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 era del 36 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Questo tasso di crescita non tiene conto del considerevole aumento delle importazioni già verificatosi durante il periodo dell'inchiesta ed è comunque nettamente superiore ai tassi di crescita della domanda registrati sul mercato dell'Unione negli anni 2016 e 2017.

(29)

La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.3.   Indebolimento dell'effettio riparatore del dazio

(30)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti dell'ulteriore pregiudizio che verrebbe arrecato da un continuo aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi in costante calo.

(31)

Come stabilito nei considerando 19-29, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.

(32)

Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame. Il prezzo medio in EUR delle importazioni dalla RPC nell'Unione era infatti inferiore dell'8 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017 e del 7 % rispetto al periodo dell'inchiesta.

(33)

Circostanze aggiuntive dimostrano che l'ulteriore aumento sostanziale delle importazioni potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi da applicare. È infatti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione di misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi verso il 20 luglio, una data che coinciderebbe con la fine della stagione di vendita 2018 di biciclette elettriche.

(34)

Tale ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del suo volume e di altre circostanze (come l'eccesso di capacità nella RPC e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che i dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.

(35)

La Commissione ha pertanto concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4.   Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

(36)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte sovvenzioni consistono, tra l'altro, i) nel trasferimento diretto di fondi e obbligazioni, ad esempio sussidi, prestiti agevolati, crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione, riduzioni della ritenuta d'imposta e sgravi ed esenzioni dall'IVA; e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di materie prime, terreni e energia per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Tale elemento di prova è stato reso disponibile nella versione consultabile della denuncia e nel memorandum sugli elementi di prova sufficienti.

(37)

Secondo quanto asserito nella denuncia, dette prassi costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali (inclusi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.

(38)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale indicano pertanto che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

(39)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione degli esportatori produttori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova riguardanti il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta nonché negli ultimi mesi. Le prove disponibili dimostrano, in particolare, che gli esportatori produttori cinesi hanno più che triplicato il volume del prodotto in esame esportato nell'Unione, da 219 mila a 703 mila unità (+ 484 mila unità), causando un forte aumento della quota di mercato, salita dal 19,2 % al 33 %. Inoltre, come indicato al considerando 22, la stessa tendenza è continuata nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018. Nel complesso gli elementi di prova dimostrano che il forte aumento delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ha una notevole incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione, compresi livelli ridotti di redditività. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione.

(40)

Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. Una volta che i fornitori cinesi si saranno inseriti nelle catene di fornitura degli acquirenti dell'industria dell'Unione, questi ultimi potranno essere riluttanti a cambiare i fornitori a favore dei produttori dell'Unione. È inoltre improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

3.5.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(41)

Infine, visti i dati riportati al considerando 39 e le considerazioni esposte al considerando 40, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di un tale pregiudizio.

4.   PROCEDURA

(42)

La Commissione ha quindi concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(43)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(44)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(45)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(46)

Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio varierebbe dal 193 % al 430 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

(47)

Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia in cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, il livello di eliminazione del pregiudizio rappresenterebbe il 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(48)

I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010) ed originarie della Repubblica popolare cinese

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19.

(4)  GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.