2.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/19


REGOLAMENTO (UE) 2018/644 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le tariffe applicabili ai pacchi e altri invii postali transfrontalieri per i mittenti di piccoli volumi, in particolare piccole e medie imprese (PMI) e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.

(2)

L'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sottolinea il posto che occupano i servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi postali, nell'ambito dei valori condivisi dell'Unione, nonché il loro ruolo nel promuovere la coesione sociale e territoriale. Vi si afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere ai loro compiti.

(3)

Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE sottolinea inoltre che i valori condivisi dell'Unione in relazione ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 TFUE comprendono le differenze in termini di esigenze e preferenze degli utenti, che potrebbero derivare da situazioni geografiche, sociali e culturali differenti, nonché un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e la promozione di un accesso universale e dei diritti degli utenti.

(4)

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(5)

Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione con riguardo al controllo del mercato e alla sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ad esempio, alcune autorità possono esigere che i fornitori trasmettano informazioni pertinenti sui prezzi. L'esistenza di tali differenze è stata confermata da un parere congiunto dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, il quale ha concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano attraverso le frontiere. Tali differenze costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(6)

In ragione della natura internazionale del settore della corrispondenza postale e dei pacchi, è importante sviluppare ulteriori norme tecniche europee e internazionali a vantaggio degli utenti e dell'ambiente, anche per offrire maggiori opportunità commerciali alle imprese. Inoltre, gli utenti segnalano spesso problemi relativi alla qualità del servizio quando inviano, ricevono o restituiscono pacchi transfrontalieri. Allo stesso modo, pertanto, c'è la necessità di migliorare le norme di qualità dei servizi e l'interoperabilità delle consegne transfrontaliere dei pacchi e accordare a entrambe maggiore priorità a norma della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tramite il comitato europeo di normazione (CEN) e in altro modo. Sono inoltre necessari ulteriori progressi per rendere più efficienti i servizi, i quali dovrebbero tenere conto in particolare degli interessi degli utenti.

(7)

La normazione dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE sono una priorità strategica dell'Unione che dovrebbe essere ulteriormente perseguita. La normazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interoperabilità tra le reti nazionali e per l'esistenza di un servizio universale efficiente. Nell'agosto 2016 la Commissione ha presentato una quarta richiesta di normazione al CEN, con lo scopo di definire un programma di lavoro e fornire una relazione finale nell'agosto 2020 (4). Tale programma di lavoro dovrebbe tenere conto, in particolare, degli interessi degli utenti e delle considerazioni legate all'ambiente, nonché dell'efficienza, e dovrebbe contribuire a promuovere la creazione di un mercato unico digitale per l'Unione.

(8)

Il mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è variegato, complesso e competitivo, con vari fornitori che offrono servizi e prezzi diversi in funzione del peso, delle dimensioni e del formato dei pacchi, ma anche della loro destinazione, delle eventuali opzioni che offrono un valore aggiunto, quali i sistemi per la tracciatura, e del numero di pacchi inviati. In diversi Stati membri i fornitori del servizio universale non detengono una quota di maggioranza del mercato dei servizi di consegna dei pacchi. Tale diversità fa sì che i servizi di consegna dei pacchi da parte dei diversi fornitori siano difficilmente confrontabili, sia in termini di qualità che di prezzo, per i consumatori e gli utenti, poiché questi spesso non sono consapevoli dell'esistenza di diverse opzioni di consegna dei pacchi per servizi simili nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero. Sarebbe in particolare opportuno agevolare l'accesso a tali informazioni per le PMI e i privati. Inoltre, i piccoli e medi esercizi commerciali hanno individuato tali difficoltà di consegna come un ostacolo alle vendite transfrontaliere.

(9)

Al fine di migliorare i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente per i privati e le micro e le piccole imprese, anche quelle nelle zone remote o scarsamente popolate, nonché per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, è necessario migliorare l'accesso e la trasparenza degli elenchi pubblici delle tariffe per una serie limitata di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Rendendo i prezzi transfrontalieri più trasparenti e facilmente comparabili in tutta l'Unione si dovrebbe incoraggiare la riduzione di differenze eccessive tra le tariffe, incluse, se del caso, le differenze tariffarie ingiustificate tra tariffe interne e transfrontaliere.

(10)

Le consegne dei pacchi unitari fanno parte del servizio universale in ogni Stato membro, oltre a essere i servizi più frequentemente utilizzati dai privati e dalle piccole imprese. Ai fini dell'ulteriore sviluppo del commercio elettronico, è necessario migliorare la trasparenza e l'accessibilità economica delle tariffe unitarie.

(11)

Numerose società che vendono, vendevano o hanno provato a vendere online ritengono che i costi di consegna elevati, unitamente alle costose procedure di reclamo e alle garanzie rappresentino un problema. Sono necessari ulteriori interventi per garantire in particolare che le PMI e i privati di zone remote beneficino appieno di servizi ininterrotti di consegna transfrontaliera dei pacchi accessibili e a prezzi ragionevoli.

(12)

Il termine «fornitori del servizio universale» si riferisce a operatori postali che offrono un servizio postale universale o sue parti in uno specifico Stato membro. I fornitori del servizio universale che operano in più di uno Stato membro dovrebbero essere classificati come fornitori del servizio universale solo nello Stato o negli Stati membri in cui forniscono un servizio postale universale.

(13)

I servizi postali sono attualmente regolati dalla direttiva 97/67/CE. Tale direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e il servizio postale universale nell'Unione. Essa si concentra principalmente, ma non esclusivamente, sui servizi universali nazionali e non si occupa della sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Il rispetto dei requisiti minimi di servizio universale stabiliti dalla direttiva è garantito dalle autorità nazionali di regolamentazione nominate dallo Stato membro. Il presente regolamento integra pertanto le norme stabilite nella direttiva 97/67/CE relativamente ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Il presente regolamento fa salvi i diritti e le garanzie indicati nella direttiva 97/67/CE, compresa, in particolare, la prestazione continuativa di un servizio postale universale agli utenti.

(14)

Il presente regolamento non modifica la definizione di «invio postale» di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 97/67/CE, né le definizioni di diritto nazionale basate su di essa.

(15)

Si stima che attualmente l'80 % di tutti i pacchi indirizzati generati dal commercio elettronico abbia un peso inferiore ai 2 kg e sia spesso trattato nel circuito postale dedicato alla corrispondenza. Non vi sono informazioni sul peso dei pacchi consegnati con altre modalità. È importante che tali invii più leggeri siano soggetti al presente regolamento.

(16)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è pertanto necessario fornire una definizione chiara di pacco, di servizi di consegna dei pacchi e di fornitore dei servizi di consegna dei pacchi e specificare quali invii postali siano compresi in tali definizioni. Si presume che gli invii postali di spessore superiore a 20 mm contengano beni diversi dalla corrispondenza, siano essi trattati o meno dai fornitori del servizio universale. Gli invii postali contenenti soltanto corrispondenza non dovrebbero rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare, in linea con la prassi consolidata, i pacchi contenenti beni, con o senza valore commerciale, di peso inferiore o pari a 31,5 kg, in quanto gli invii più pesanti non possono essere movimentati da un solo individuo medio senza ausili meccanici e tale attività rientra nel trasporto di merci e nel settore logistico.

(17)

I fornitori di servizi di consegna dei pacchi che utilizzano modelli di impresa alternativi, per esempio quelli che si avvalgono dell'economia collaborativa e delle piattaforme per il commercio elettronico, dovrebbero essere soggetti al presente regolamento laddove forniscano almeno una delle fasi del servizio di consegna postale. La raccolta, lo smistamento e la distribuzione, compresi i servizi di ritiro, dovrebbero essere considerati servizi di consegna dei pacchi, anche quando sono assicurati da fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere, nonché da consolidatori, in linea con la prassi attuale. Il solo trasporto che non sia effettuato in combinazione con una di queste fasi non dovrebbe rientrare nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi, anche nel caso in cui sia effettuato da subappaltatori nel contesto di modelli di impresa alternativi o meno, perché in questo caso si dovrebbe ritenere che tale attività rientri nel settore dei trasporti, a meno che l'impresa interessata o una delle sue controllate o imprese collegate non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(18)

Il presente regolamento non si dovrebbe applicare alle imprese stabilite in un solo Stato membro e che si avvalgono di reti di consegna interne nazionali solo per evadere gli ordini di beni che esse stesse hanno venduto conformemente a un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le imprese che si avvalgono anche di reti di consegna interne nazionali per la consegna di beni venduti da terzi dovrebbero essere soggette al presente regolamento.

(19)

Le informazioni minime riservate che dovrebbero essere trasmesse alle autorità nazionali di regolamentazione e le procedure seguite da tali autorità per garantire il rispetto, da parte degli operatori nazionali, del loro carattere commerciale dovrebbero essere definite ed è opportuno stabilire un modo sicuro per la loro divulgazione.

(20)

È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di conoscenze e informazioni a fini statistici circa i fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi sul mercato sulla base di procedure di autorizzazione adeguate o di altri requisiti giuridici. Data l'elevata intensità di manodopera del settore e al fine di limitare l'onere amministrativo per i piccoli fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi unicamente su un mercato nazionale o regionale, è opportuno applicare una soglia inferiore a 50 persone basata sul numero di persone che lavorano per il fornitore di servizi nell'anno civile precedente e che sono coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, a meno che tale fornitore non sia stabilito in più di uno Stato membro. Tale soglia è in linea con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6), riflette la natura del settore ad alta intensità di manodopera e rispecchia gran parte del mercato dei servizi di consegna dei pacchi, specialmente nei paesi con bassi volumi di traffico di pacchi. Tale soglia dovrebbe includere, in particolare, le persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi, quali i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei nonché gli autonomi che lavorano per il fornitore di tali servizi. La suddivisione basata sul numero di persone impiegate dovrebbe essere conforme alla normativa nazionale degli Stati membri interessati. In alcuni casi, pur tenendo conto delle particolari caratteristiche dello Stato membro interessato, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe poter abbassare la soglia a 25 persone, o chiedere al fornitore di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi di includere nella soglia i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale e temporanei, nonché gli autonomi che lavorano per i suoi subfornitori, ai fini di una maggiore trasparenza delle tariffe transfrontaliere e del mercato nel suo complesso.

(21)

Qualsiasi trasmissione all'autorità nazionale di regolamentazione di informazioni sul numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi dovrebbe avvenire in conformità delle prassi di notifica delle imprese concernenti informazioni statistiche. Ciò è importante al fine di garantire la comparabilità dei dati, mantenendo nel contempo al minimo l'onere amministrativo per i fornitori.

(22)

Il luogo di stabilimento del fornitore deve essere determinato in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Se uno stesso fornitore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è fornito il servizio in questione.

(23)

Quando si trasmettono le informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, le caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero includere le fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) svolte da tale fornitore, se il servizio rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, l'ambito territoriale del servizio (regionale, nazionale, transfrontaliero), e se è offerto un valore aggiunto.

(24)

L'elenco degli invii postali soggetti alle misure sulla trasparenza dei prezzi dovrebbe essere limitato al fine di facilitare la comparabilità e minimizzare gli oneri amministrativi per i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e le autorità nazionali di regolamentazione. Dovrebbero essere inclusi i servizi ordinari e raccomandati, dal momento che costituiscono la base dell'obbligo di servizio universale e, data l'importanza della funzionalità del servizio di tracciatura per il commercio elettronico, dovrebbero altresì essere inclusi i prezzi del servizio di tracciatura e dei pacchi raccomandati, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'obbligo di servizio universale, al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione. È opportuno concentrare l'attenzione sui pesi più ridotti, che costituiscono la maggioranza degli invii postali consegnati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, nonché sui prezzi degli invii postali di spessore superiore a 20 mm, che sono trattati come corrispondenza. È opportuno includere soltanto le tariffe unitarie, dal momento che rappresentano il prezzo pagato dai mittenti più piccoli. Gli invii postali interessati dovrebbero essere indicati chiaramente in un allegato del presente regolamento. Il presente regolamento non obbliga i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a offrire tutti gli invii postali elencati in tale allegato. Al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni relative alle tariffe, queste ultime dovrebbero essere fornite dagli stessi fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Tali tariffe dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione su una pagina web dedicata, che abbia carattere neutrale e non commerciale.

(25)

Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di effettuare una valutazione obiettiva delle tariffe transfrontaliere che ritengono necessario valutare, dovrebbero basarsi su elementi come le tariffe interne e altre tariffe rilevanti dei servizi di consegna dei pacchi comparabili nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione; l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri; i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici; altri pertinenti costi e standard di qualità del servizio; e, ove possibile senza oneri sproporzionati, il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e le piccole e medie imprese, inclusi quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta. Tali elementi comuni possono essere integrati da altri elementi di particolare rilevanza per spiegare le tariffe in questione, come il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale o se abusi di posizione dominante sul mercato siano stati stabiliti conformemente al diritto pertinente applicabile. Inoltre, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori di servizi di consegna di pacchi cui si applica l'obbligo di servizio universale, e conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'identificare quali tariffe transfrontaliere debbano essere valutate, basare la propria identificazione su un meccanismo obiettivo di filtro preliminare alla valutazione.

(26)

Tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri potrebbero essere importanti per la tutela della coesione regionale e sociale. In tale contesto è opportuno considerare la necessità di promuovere il commercio elettronico e offrire alle zone remote o scarsamente popolate nuove opportunità di partecipazione al commercio elettronico e stimolare l'economia in queste regioni.

(27)

Differenze significative tra le tariffe interne e transfrontaliere dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere giustificate sulla base di criteri obiettivi, quali costi di trasporto o di movimentazione specifici o altri costi pertinenti. L'autorità nazionale di regolamentazione potrebbe richiedere elementi di prova ai fini della valutazione. Tali elementi di prova, insieme alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione, dovrebbero essere forniti all'autorità nazionale di regolamentazione su richiesta.

(28)

Al fine di garantire la trasparenza in tutta l'Unione, una versione non riservata della valutazione di ogni autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere pubblicata dalla Commissione.

(29)

Per limitare gli oneri amministrativi, i fornitori dei servizi di consegna dei pacchi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione dovrebbero trasferire i dati in forma elettronica, in particolare consentendo l'uso delle firme elettroniche, come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(30)

Dato che i mercati dei servizi di consegna dei pacchi sono in rapida evoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento, tenuto conto degli sviluppi nel settore del commercio elettronico, e dovrebbe presentare una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione dovrebbe essere prodotta con la partecipazione di tutte le parti interessate, incluso il comitato di dialogo sociale per il settore postale.

(31)

La Commissione dovrebbe tenere conto dell'apporto prezioso del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali, composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di un modulo per la trasmissione di tali informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi alle autorità nazionali di regolamentazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(33)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(34)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e dovrebbero assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione dei principi di regolamentazione e delle norme necessari per migliorare la sorveglianza regolamentare, l'aumento della trasparenza delle tariffe e la definizione di alcuni principi in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che incoraggino la concorrenza, con l'obiettivo ultimo di promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi per gli utenti, aumentando nel contempo la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, in aggiunta a quelle stabilite dalla direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda:

a)

la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;

b)

la trasparenza delle tariffe e la valutazione delle tariffe applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, allo scopo di individuare quelle irragionevolmente elevate;

c)

le informazioni che i professionisti sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori in merito ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE e di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 5, della direttiva 2011/83/UE. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «pacco»: un invio postale contenente beni con o senza valore commerciale, diverso da un invio di corrispondenza, di peso massimo di 31,5 kg;

2)   «servizi di consegna dei pacchi»: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi;

3)   «fornitore di servizi di consegna dei pacchi»: un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi, a eccezione delle imprese che sono stabilite in un solo Stato membro, che forniscono soltanto servizi nazionali di consegna dei pacchi nel quadro di un contratto di vendita e che, nel quadro del contratto, consegnano personalmente i beni previsti all'utente;

4)   «subappaltatore»: un'impresa che provvede alla raccolta, allo smistamento, al trasporto o alla distribuzione dei pacchi per il fornitore dei servizi di consegna dei pacchi.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

I requisiti stabiliti dal presente regolamento sono requisiti minimi e non impediscono ad alcuno Stato membro di mantenere o introdurre misure supplementari necessarie e proporzionate, al fine di conseguire migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.

CAPITOLO II

SORVEGLIANZA REGOLAMENTARE

Articolo 4

Comunicazione di informazioni

1.   Tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che tale autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:

a)

la loro denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di identificazione IVA, indirizzo del loro luogo di stabilimento e i recapiti di una persona di contatto;

b)

le caratteristiche e, ove possibile, una descrizione dettagliata dei servizi di consegna dei pacchi offerti;

c)

i loro termini e le condizioni generali dei servizi di consegna dei pacchi, compresi i dettagli delle procedure per i reclami degli utenti e di eventuali limitazioni potenziali di responsabilità.

2.   I fornitori di servizi di consegna dei pacchi informano l'autorità nazionale di regolamentazione di eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.

3.   Entro il 30 giugno di ogni anno civile tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti le seguenti informazioni, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non le abbia già richieste e ricevute:

a)

il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddiviso per servizi di consegna di pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;

b)

il numero di persone impiegate dal fornitore di servizi di consegna dei pacchi nell'anno civile precedente coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, con una suddivisione basata sul numero di persone occupate e, in particolare, di lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei e autonomi;

c)

il numero di pacchi trattati nel corso dell'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddivisi per pacchi nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;

d)

il nome dei loro subappaltatori, insieme a qualsiasi informazione detenuta da essi sulle caratteristiche dei servizi di consegna dei pacchi forniti da tali subappaltatori;

e)

ove disponibili, eventuali listini prezzi accessibili al pubblico applicabili al 1o gennaio di ogni anno civile ai servizi di consegna dei pacchi.

4.   Entro il 23 settembre 2018, la Commissione adotta un atto di esecuzione, che definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3, a condizione che siano necessari e proporzionati.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, hanno impiegato in media meno di 50 persone coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nello Stato membro in cui sono stabiliti, a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali di regolamentazione possono includere nella soglia di 50 persone quelle impiegate dai subappaltatori dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere a un fornitore di servizi di consegna dei pacchi che, nell'anno civile precedente, abbia impiegato un numero medio di persone compreso tra 25 e 49 di trasmettere le informazioni di cui agli articoli da 1 a 5, qualora le caratteristiche specifiche dello Stato membro in questione lo richiedano e a condizione che ciò sia necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al presente regolamento.

Articolo 5

Trasparenza delle tariffe transfrontaliere

1.   Tutti i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che non siano esclusi dall'articolo 4, paragrafi 6 e 7, trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1o gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali unitari diversi dalla corrispondenza che rientrano nelle categorie di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile, gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il 31 marzo di ogni anno civile e garantisce il carattere neutrale e non commerciale di tale sito web dedicato.

Articolo 6

Valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi unitari

1.   Sulla base dell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto a norma dell'articolo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le tariffe transfrontaliere del fornitore di servizi di consegna dei pacchi originari del proprio Stato membro per ciascuno degli invii postali unitari figuranti nell'allegato e ai quali si applica un obbligo di servizio universale che l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene oggettivamente necessario valutare.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione valuta oggettivamente, conformemente ai principi di cui all'articolo 12 della direttiva 97/67/CE, le tariffe transfrontaliere individuate a norma del paragrafo 1, al fine di individuare le tariffe transfrontaliere che ritiene irragionevolmente elevate. Ai fini di tale valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione prende in particolare in considerazione i seguenti elementi:

a)

le tariffe interne e qualsiasi altra tariffa pertinente dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione;

b)

l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri;

c)

i volumi di spedizioni bilaterali, i costi di trasporto o di movimentazione specifici, gli altri costi pertinenti e le norme di qualità del servizio;

d)

il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese, in particolare quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti con disabilità o a mobilità ridotta, ove possibile senza l'imposizione di oneri sproporzionati.

3.   Oltre agli elementi di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione, ove lo ritenga necessario, può altresì tener conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

il fatto che le tariffe siano soggette a una specifica regolamentazione dei prezzi a norma della legislazione nazionale;

b)

gli abusi di posizione dominante sul mercato stabiliti conformemente al diritto applicabile pertinente.

4.   La Commissione definisce orientamenti sulla metodologia da utilizzare in relazione agli elementi elencati ai paragrafi 2 e 3.

5.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione richiede, laddove lo ritenga necessario, eventuali ulteriori elementi di prova relativi a tali tariffe che siano necessari per la valutazione.

6.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 5 sono forniti all'autorità nazionale di regolamentazione entro un mese dal ricevimento della richiesta, unitamente alle eventuali giustificazioni delle tariffe sottoposte a valutazione.

7.   L'autorità nazionale di regolamentazione trasmette la propria valutazione alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno civile in questione. L'autorità nazionale di regolamentazione, inoltre, fornisce alla Commissione una versione non riservata della valutazione.

8.   La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

Articolo 7

Informazioni ai consumatori

Per i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE, tutti i professionisti che concludono contratti di vendita con i consumatori che prevedano l'invio transfrontaliero di pacchi provvedono, ove possibile e applicabile, a mettere a disposizione, in fase precontrattuale, informazioni sulle opzioni di consegna transfrontaliera relative allo specifico contratto di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se del caso, sulle loro politiche di gestione dei reclami.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri, entro il 23 novembre 2019, notificano le disposizioni delle loro leggi che adottano a norma del paragrafo 1 alla Commissione e la informano tempestivamente di eventuali successive modifiche.

Articolo 9

Riservatezza

Le informazioni commerciali riservate fornite alle autorità nazionali di regolamentazione o alla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 10

Applicazione

Salvo laddove il presente regolamento disponga specificamente in maniera diversa, il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale né le adeguate procedure di autorizzazione applicabili ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, alle norme sociali e occupazionali e agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 11

Riesame

Entro il 23 maggio 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento corredata, se necessario, di una proposta legislativa di riesame. Tutte le parti interessate dovrebbero essere coinvolte e informate prima dell'elaborazione di tale relazione.

La Commissione valuta almeno quanto segue:

a)

il contributo del presente regolamento al miglioramento dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche per quanto concerne l'accessibilità economica per le PMI e i privati, specialmente quelli situati in zone remote o scarsamente popolate, nonché il miglioramento della trasparenza delle tariffe transfrontaliere;

b)

l'impatto del presente regolamento sui livelli delle consegne transfrontaliere dei pacchi e sul commercio elettronico, inclusi i dati sulle spese di consegna;

c)

la misura in cui le autorità nazionali di regolamentazione abbiano riscontrato difficoltà nell'applicazione del presente regolamento, inclusa un'analisi quantitativa delle conseguenze amministrative;

d)

i progressi fatti riguardanti altre iniziative finalizzate al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi e, in particolare, i progressi nell'ambito della protezione dei consumatori e lo sviluppo delle norme.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 maggio 2018, a eccezione dell'articolo 8, che si applica a decorrere dal 23 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 aprile 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 106.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2018.

(3)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione del 1o agosto 2016 su una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda i servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio a sostegno della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997.

(5)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(6)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

Invii postali unitari per i quali le tariffe dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono soggette alle misure sulla trasparenza dei prezzi e alla valutazione di cui agli articoli 5 e 6:

a)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

b)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

c)

lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

d)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

e)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

f)

lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

g)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;

h)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

i)

lettera con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

j)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

k)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

l)

pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg;

m)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;

n)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;

o)

pacco con servizio di tracciatura (tracking and tracing) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg.

Gli invii postali di cui alle lettere da a) a o) devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

le dimensioni degli invii postali di cui alle lettere da a) a i) (corrispondenza) rispettano la regola seguente:

somma di lunghezza, larghezza e spessore: 900 mm. La dimensione maggiore non supera i 600 mm, quella minore supera i 20 mm;

b)

i pacchi di cui alle lettere da j) a o) non hanno dimensioni inferiori a quelle prescritte per i pacchi di cui alle lettere da a) a i).

Elementi da prendere in considerazione al momento di fornire le informazioni sulle tariffe per le lettere da a) a o):

(*)

Le tariffe corrispondenti agli invii postali sono unitarie e non contengono alcuno sconto particolare sulla base dei volumi o di qualsiasi altro trattamento speciale.

(**)

Il valore delle tariffe è trasmesso alle autorità nazionali di regolamentazione al netto dell'IVA.

(***)

I fornitori che offrono più di un invio postale che soddisfa i criteri di cui sopra comunicano la tariffa più economica.

(****)

Le tariffe di cui sopra corrispondono a invii postali consegnati presso il domicilio o altro recapito del destinatario nello Stato membro di destinazione, o presso un altro recapito richiesto dal destinatario qualora la tariffa includa tale opzione senza oneri aggiuntivi.