25.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/631 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità competenti sono tenute ad adottare misure adeguate e tempestive contro gli organismi nocivi da quarantena ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché contro gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco. L'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali atte a garantire la conformità alla normativa dell'Unione è di primaria importanza a tale proposito.

(2)

Detta efficacia dipende dalla qualità, uniformità e affidabilità dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, e dai risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.

(3)

Tali metodi devono essere sempre aggiornati e, se del caso, migliorati al fine di garantire la qualità, uniformità e affidabilità dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.

(4)

Dalle misure adottate per le infestazioni precedenti emerge che i laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 beneficerebbero del coordinamento e dell'assistenza per migliorare e promuovere pratiche uniformi nello sviluppo o nell'utilizzo dei metodi di analisi, prova o diagnosi impiegati da tali laboratori ufficiali e nell'interpretazione dei risultati.

(5)

Dovrebbero pertanto essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per contribuire al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi, per lo sviluppo di metodi convalidati e per l'assistenza coordinata a tali laboratori ufficiali.

(6)

Al fine di garantire l'adeguata specializzazione, dovrebbe essere istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea specifico per ciascuna delle categorie specifiche di organismi nocivi. Tali categorie dovrebbero tenere conto della natura e della biologia degli organismi nocivi, come indicato nella classificazione di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3). In tale ottica dovrebbero essere istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per le seguenti categorie di organismi nocivi: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti nonché virus, viroidi e fitoplasmi (che è un termine aggiornato per micoplasma/mycoplasm di cui alla suddetta direttiva),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per quanto riguarda gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, e in base alla classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE:

a)

un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli insetti e gli acari;

b)

un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i nematodi;

c)

un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i batteri;

d)

un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i funghi e gli oomiceti;

e)

un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i virus, i viroidi e i fitoplasmi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).