18.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/582 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) ha stabilito il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 da utilizzarsi per chiedere che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario»).

(2)

È necessario adattare il formulario al fine di tenere in considerazione l'esperienza pratica acquisita con l'uso di esso nonché garantire una trasmissione e uno scambio di informazioni affidabili attraverso la banca dati centrale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013.

(3)

Se una domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente ne fa menzione nel formulario.

(4)

Con il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'espressione «marchio comunitario» era stata sostituita nell'ordinamento giuridico dell'Unione con l'espressione «marchio dell'Unione europea». È opportuno modificare di conseguenza il formulario.

(5)

Se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, dovrebbe avere la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure in uno o più Stati membri specifici.

(6)

Il richiedente dovrebbe poter inserire nel formulario i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, in quanto le informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di violazione effettuate dalle autorità doganali.

(7)

Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione avvengono attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati al nuovo formulario, le modifiche degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 maggio 2018.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2013.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).


ALLEGATO I

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

L'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1)

alla nota relativa alla compilazione della casella 1 («Richiedente»), il testo è sostituito dal seguente:

«Inserire in questa casella i dati del richiedente. Deve contenere informazioni relative al nome e all'indirizzo completo del richiedente, il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale o il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI), che è un numero unico, valido in tutta l'Unione europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici coinvolti nelle attività doganali, il suo numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e il suo indirizzo di posta elettronica. Il richiedente può indicare, ove ritenuto opportuno, anche il suo sito web.»;

2)

alla nota relativa alla compilazione della casella 2 («Domanda unionale/nazionale») è aggiunto il seguente paragrafo:

«Contrassegnare la casella “Domanda nazionale (cfr. articolo 5, paragrafo 3)” se la domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013.»;

3)

alla nota relativa alla compilazione della casella 10 («Procedura per le piccole spedizioni»), il testo è sostituito dal seguente:

«Qualora il richiedente desideri avvalersi della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, contrassegnare la corrispondente casella relativa allo Stato membro, o agli Stati membri nel caso di una domanda unionale, in cui desidera applicare la procedura.».