10.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/555 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 (2) della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione (3).

(2)

Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.

(5)

Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

(7)

Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD - Standard Sample Description) (6)  (7) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)

Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE (9) della Commissione e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE (10) della Commissione, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2018.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2019, 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 2021 e 2022. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 è abrogato.

Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2018, esso continua ad applicarsi fino al 1o settembre 2019.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (Pesticide Monitoring Program: Design Assessment). EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento n. SANTE/11813/2017 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf nella versione più recente.

(6)  Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7)  Utilizzo della Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015: EN-918).

(8)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(9)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale (1) da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021.

2019

2020

2021

(c)

(a)

(b)

Mele (2)

Arance (2)

Uve da tavola (2)

Fragole (2)

Pere (2)

Banane (2)

Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (2)

Kiwi (2)

Pompelmi (2)

Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).

Cavolfiori (2)

Melanzane (2)

Lattughe (2)

Cipolle (2)

Cavoli broccoli (2)

Cavoli cappucci (2)

Carote (2)

Meloni (2)

Pomodori (2)

Patate (2)

Funghi coltivati (2)

Spinaci (2)

Fagioli (secchi) (2)

Peperoni (2)

Chicchi di avena (3) (4)

Chicchi di segale (4)

Chicchi di frumento (4)

Chicchi d'orzo (4) (5)

Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone (6)

Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).

Parte B: prodotti di origine animale (1) da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021.

2019

2020

2021

(e)

(f)

(d)

Latte vaccino (7)

Grasso di pollame (2)

Grasso bovino (2)

Grasso suino (2)

Grasso ovino (2)

Uova di gallina (2) (8)

Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2019

2020

2021

Osservazioni

2,4-D

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2021 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli.

2-Fenilfenolo

(c)

(a)

(b)

 

Abamectina

(c)

(a)

(b)

 

Acefato

(c)

(a)

(b)

 

Acetamiprid

(c)

(a)

(b)

 

Acrinatrin

(c)

(a)

(b)

 

Aldicarb

(c)

(a)

(b)

 

Aldrin e dieldrin

(c)

(a)

(b)

 

Ametoctradin

(c)

(a)

(b)

 

Azinfos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Azossistrobina

(c)

(a)

(b)

 

Bifentrin

(c)

(a)

(b)

 

Bifenil

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanolo

(c)

(a)

(b)

 

Boscalid

(c)

(a)

(b)

 

Ione bromuro

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su riso bruno; nel 2021 in e su peperoni dolci.

Bromopropilato

(c)

(a)

(b)

 

Bupirimato

(c)

(a)

(b)

 

Buprofezin

(c)

(a)

(b)

 

Captano

(c)

(a)

(b)

 

Carbaril

(c)

(a)

(b)

 

Carbendazim e benomil

(c)

(a)

(b)

 

Carbofuran

(c)

(a)

(b)

 

Clorantraniliprole

(c)

(a)

(b)

 

Clorfenapir

(c)

(a)

(b)

 

Clormequat

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su pomodori e avena; nel 2020 in e su carote, pere, segale e riso bruno; nel 2021 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento.

Clorotalonil

(c)

(a)

(b)

 

Clorprofam

(c)

(a)

(b)

 

Clorpirifos

(c)

(a)

(b)

 

Clorpirifos metile

(c)

(a)

(b)

 

Clofentezina

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Clotianidin

(c)

(a)

(b)

 

Ciazofamid

(c)

(a)

(b)

 

Ciflutrin

(c)

(a)

(b)

 

Cimoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cipermetrina

(c)

(a)

(b)

 

Ciproconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Ciprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Ciromazina

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su patate, cipolle e carote; nel 2021 in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati.

Deltametrina

(c)

(a)

(b)

 

Diazinone

(c)

(a)

(b)

 

Diclorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dicloran

(c)

(a)

(b)

 

Dicofol

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Dietofencarb

(c)

(a)

(b)

 

Difenoconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Dimetoato

(c)

(a)

(b)

 

Dimetomorf

(c)

(a)

(b)

 

Diniconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Difenilammina

(c)

(a)

(b)

 

Ditianon

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su mele e pesche; nel 2020 in e su pere e riso bruno; nel 2021 in e su uve da tavola.

Ditiocarbammati

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.

Dodina

(c)

(a)

(b)

 

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

 

EPN

(c)

(a)

(b)

 

Epossiconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Etefon

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere; nel 2021 in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola.

Etion

(c)

(a)

(b)

 

Etirimol

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Etofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Etoxazole

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadone

(c)

(a)

(b)

 

Fenamidone

(c)

(a)

(b)

 

Fenamifos

(c)

(a)

(b)

 

Fenarimol

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenazaquin

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenbuconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatin ossido

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere; nel 2021 in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola.

Fenexamid

(c)

(a)

(b)

 

Fenitrotion

(c)

(a)

(b)

 

Fenoxicarb

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropatrin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorf

(c)

(a)

(b)

 

Fenpirossimato

(c)

(a)

(b)

 

Fention

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalerato

(c)

(a)

(b)

 

Fipronil

(c)

(a)

(b)

 

Flonicamid

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su patate, pere, riso bruno e segale; nel 2021 in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e frumento.

Fluazifop-P

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2021 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.

Flubendiamide

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonil

(c)

(a)

(b)

 

Flufenoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopicolide

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluquinconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazolo

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Fluxapyroxad

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formentanato

(c)

(a)

(b)

 

Fostiazato

(c)

(a)

(b)

 

Glifosato

(c)

(a)

(b)

 

Alossifop incluso alossifop-P

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2020 in e su fagioli secchi; nel 2021 in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e frumento.

Esaconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Exitiazox

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Indoxacarb

(c)

(a)

(b)

 

Iprodione

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalicarb

(c)

(a)

(b)

 

Isocarbofos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprotiolano

 

(a)

 

Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2019 e nel 2021.

Kresoxim-metile

(c)

(a)

(b)

 

Lambda-cialotrina

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufenurone

(c)

(a)

(b)

 

Malation

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamide

(c)

(a)

(b)

 

Mepanipirim

(c)

(a)

(b)

 

Mepiquat

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su orzo e avena; nel 2020 in e su pere, segale e riso bruno; nel 2021 in e su funghi coltivati e frumento.

Metalaxil e metalaxil-M

(c)

(a)

(b)

 

Metamidofos

(c)

(a)

(b)

 

Metidation

(c)

(a)

(b)

 

Metiocarb

(c)

(a)

(b)

 

Metomil

(c)

(a)

(b)

 

Metossifenozide

(c)

(a)

(b)

 

Metrafenone

(c)

(a)

(b)

 

Monocrotofos

(c)

(a)

(b)

 

Miclobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixil

(c)

(a)

(b)

 

Oxamil

(c)

(a)

(b)

 

Ossidemeton-metile

(c)

(a)

(b)

 

Paclobutrazolo

(c)

(a)

(b)

 

Paration

(c)

(a)

(b)

 

Paration metile

(c)

(a)

(b)

 

Penconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Pencicuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendimetalin

(c)

(a)

(b)

 

Permetrina

(c)

(a)

(b)

 

Fosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimicarb

(c)

(a)

(b)

 

Pirimifos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Procimidone

(c)

(a)

(b)

 

Profenofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamocarb

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2020 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2021 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.

Propargite

(c)

(a)

(b)

 

Propiconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Propizamide

(c)

(a)

(b)

 

Prosulfocarb

(c)

(a)

(b)

 

Protioconazolo

(c)

(a)

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno; nel 2021 in e su peperoni dolci e frumento.

Pimetrozina

(c)

 

(b)

Da analizzare nel 2019 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020; da analizzare nel 2021 in e su melanzane, meloni e peperoni dolci.

Piraclostrobin

(c)

(a)

(b)

 

Piridaben

(c)

(a)

(b)

 

Pirimetanil

(c)

(a)

(b)

 

Piriproxifen

(c)

(a)

(b)

 

Quinoxifen

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiclofen

(c)

(a)

(b)

 

Spiromesifen

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamina

(c)

(a)

(b)

 

Spirotetrammato

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinato

(c)

(a)

(b)

 

Tebuconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenozide

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenpirad

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Teflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Teflutrin

(c)

(a)

(b)

 

Terbutilazina

(c)

(a)

(b)

 

Tetraconazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tetradifon

(c)

(a)

(b)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Tiabendazolo

(c)

(a)

(b)

 

Tiacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Tiametoxam

(c)

(a)

(b)

 

Tiofanato metile

(c)

(a)

(b)

 

Tolclofos-metile

(c)

(a)

(b)

 

Triadimefon

(c)

(a)

(b)

 

Triadimenol

(c)

(a)

(b)

 

Tiodicarb

(c)

(a)

(b)

 

Triazofos

(c)

(a)

(b)

 

Triflossistrobina

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinclozolina

(c)

(a)

(b)

 

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2019

2020

2021

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(e)

(f)

(d)

 

Bifentrin

(e)

(f)

(d)

 

Clordano

(e)

(f)

(d)

 

Clorpirifos

(e)

(f)

(d)

 

Clorpirifos metile

(e)

(f)

(d)

 

Cipermetrina

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltametrina

(e)

(f)

(d)

 

Diazinone

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfan

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadone

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalerato

(e)

(f)

(d)

 

Fipronil

(e)

(f)

(d)

 

Glifosato

(e)

(f)

(d)

 

Eptacloro

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorobenzene

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

(e)

(f)

(d)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

(e)

(f)

(d)

 

Indoxacarb

(e)

 

 

Da analizzare nel 2019 solo nel e sul latte.

Lindano

(e)

(f)

(d)

 

Metossicloro

(e)

(f)

(d)

 

Paration

(e)

(f)

(d)

 

Permetrina

(e)

(f)

(d)

 

Pirimifos-metile

(e)

(f)

(d)

 

(1)

Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 salvo indicazione contraria.

(2)

Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti congelati deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso. In mancanza di un fattore di trasformazione specifico può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(3)

In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

(4)

In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(5)

In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

(6)

Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.

(7)

Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

(8)

Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1)

Il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).

2)

Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5), nel 2019 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2021 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

3)

In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

5)

Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro

Campioni

 

Stato membro

Campioni

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683