6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/329 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2018

che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali che dovrebbe sostenere le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione della normativa che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento.

(2)

Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e potrebbe essere responsabile dei compiti di cui all'articolo 96 del medesimo regolamento.

(3)

È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile di compiti di sostegno, nella misura in cui questi saranno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali del centro di riferimento. Tali programmi dovrebbero essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

La designazione dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 29 aprile 2018 in conformità alla data di applicazione di cui all'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali:

Nome

:

Consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut

Indirizzo

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB WAGENINGEN

PAESI BASSI

La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).