28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69, l'articolo 89, l'articolo 145, paragrafo 4, l'articolo 147, paragrafo 3, e l'articolo 223, paragrafo 2, e l'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 5, di tale regolamento,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 89, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la sua gestione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite e gli obblighi di comunicazione nel settore vitivinicolo e conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008 (4) e (CE) n. 436/2009 (5) della Commissione, nonché alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 606/2009 (6) e (CE) n. 607/2009 (7) della Commissione relative alla certificazione dei vini varietali e alle norme amministrative relative ai registri delle entrate e delle uscite. Ai fini della semplificazione, il nuovo atto delegato dovrebbe inoltre comprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (8).

(2)

Per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (9). È opportuno definire i vari tipi di superfici vitate e di operatori in relazione ai diritti e obblighi specifici disposti per ciascuno di essi in entrambi i regolamenti.

(3)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di concedere un'autorizzazione per gli impianti viticoli su presentazione di una domanda da parte dei produttori che intendono impiantare o reimpiantare viti. Tuttavia, a norma del paragrafo 4 di tale articolo, alcune superfici sono esentate dal sistema di autorizzazioni. Occorre stabilire norme sulle condizioni di applicazione di tale esenzione. Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze dovrebbero essere usate solo per gli scopi specificati onde evitare l'elusione del nuovo sistema. I prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici non dovrebbero essere commercializzati salvo se gli Stati membri ritengono che non vi siano rischi di turbativa del mercato. È opportuno che le sperimentazioni viticole in corso e i vivai di piante madri per marze proseguano in conformità alle disposizioni loro applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/560. Al fine di garantire che le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori non contribuiscano a perturbare il mercato, è opportuno stabilire un limite alle dimensioni di tali superfici e subordinare l'esenzione alla condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali. Analogamente, tale esenzione dovrebbe essere estesa anche alle organizzazioni che non esercitano un'attività commerciale. Per le superfici stabilite da un produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, è opportuno stabilire una condizione per quanto riguarda l'estensione massima della nuova superficie in modo da evitare di compromettere gli obiettivi generali del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(4)

L'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti e i criteri di ammissibilità e di priorità che gli Stati membri possono applicare. È opportuno definire condizioni specifiche abbinate ad alcuni dei criteri di ammissibilità e di priorità, in modo da garantire la parità delle loro condizioni di attuazione ed evitare l'elusione del sistema da parte dei produttori ai quali le autorizzazioni sono concesse. Inoltre dovrebbero essere mantenuti i tre criteri supplementari introdotti dal regolamento delegato (UE) 2015/560: un criterio di ammissibilità relativo al rischio di usurpazione della notorietà delle indicazioni geografiche protette; un criterio di priorità a favore dei produttori che rispettano le regole del sistema e non hanno vigneti abbandonati nelle loro aziende; e un criterio di priorità a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Il criterio di ammissibilità risponde al bisogno di proteggere la notorietà di specifiche indicazioni geografiche analogamente alla notorietà di specifiche denominazioni di origine, garantendo che non siano minacciate dai nuovi impianti. Il primo criterio di priorità favorisce taluni richiedenti in base al loro comportamento precedente da cui risulta che rispettano le regole del sistema di autorizzazioni e che, finché possiedono superfici vitate fuori produzione che potrebbero generare autorizzazioni di reimpianto, non presentano richiesta di autorizzazione per nuovi impianti. Il secondo criterio di priorità è volto a favorire le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, al fine di promuovere l'uso sociale di terreni che rischierebbero altrimenti di andare fuori produzione.

(5)

In considerazione dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e per tener conto delle diversità naturali e socio-economiche e delle differenti strategie di crescita degli operatori economici nelle diverse zone di un particolare territorio, gli Stati membri dovrebbero poter applicare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i tre criteri supplementari di ammissibilità e di priorità, in modo differenziato a livello regionale, a seconda che si tratti di zone specifiche ammissibili alla denominazione di origine protetta (DOP), di zone specifiche ammissibili all'indicazione geografica protetta (IGP) o di zone senza indicazione geografica. Tali differenze nell'applicazione di tali criteri nelle varie zone di un particolare territorio dovrebbero sempre essere basate sulle diversità tra tali zone.

(6)

Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni, quando le loro azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.

(7)

L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato a estirpare e di vigneti con nuovi impianti. Al fine di prevenire irregolarità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di assicurare con mezzi adeguati l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e di subordinare la concessione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato all'obbligo di costituire una cauzione. È inoltre necessario specificare che, se l'estirpazione non è eseguita entro il termine di 4 anni stabilito nella suddetta disposizione, i vigneti impiantati sulla superficie oggetto dell'impegno devono essere considerati non autorizzati.

(8)

L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente agli Stati membri di limitare i reimpianti, sulla base di una raccomandazione di organizzazioni professionali riconosciute e rappresentative, nelle zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. È opportuno definire i motivi o le ragioni di tali decisioni di limitazione per precisarne la portata, assicurando la coerenza del sistema ed evitandone l'elusione. È opportuno far sì che l'automaticità del rilascio delle autorizzazioni al reimpianto di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non comprometta la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il rilascio di autorizzazioni per specifiche zone conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 di detto regolamento. Nondimeno è opportuno precisare che taluni casi specifici possono non essere considerati un'elusione del sistema.

(9)

L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. I dettagli delle informazioni da includere nello schedario viticolo dovrebbero essere fissati nel presente regolamento.

(10)

L'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nel territorio dell'Unione soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. È opportuno stabilire le norme relative all'uso di tale documento di accompagnamento.

(11)

L'esperienza maturata negli Stati membri ha dimostrato che la portata delle esenzioni dall'obbligo di trasportare i prodotti vitivinicoli con un documento di accompagnamento può coprire anche distanze maggiori e una gamma più ampia di operazioni, facilitando così gli spostamenti di vino, senza impedire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. In particolare, è opportuno esonerare anche il succo e il mosto di uva di cui ai codici NC da 2009 61 a 2009 69 consegnati a operatori che non sono coinvolti nel processo di vinificazione, in quanto tali operatori non sono soggetti al controllo delle autorità incaricate del settore vitivinicolo e la tracciabilità di tali prodotti può essere garantita per mezzo di un documento commerciale.

(12)

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio (10) contiene disposizioni armonizzate per taluni prodotti sottoposti ad accisa, comprese alcune bevande alcoliche, e prevede un documento amministrativo elettronico e altri documenti che devono accompagnare le partite di tali merci. Al fine di stabilire norme uniformi applicabili all'interno dell'Unione e di semplificare le formalità amministrative per gli operatori, è opportuno disporre che, per l'applicazione della normativa in materia di accise, i documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli siano considerati anche documenti di accompagnamento riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(13)

Tenuto conto dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e al fine di accelerare le formalità amministrative per gli operatori e di presentare maggiori garanzie di affidabilità per la certificazione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno riconoscere l'uso di un sistema d'informazione semplificato per il rilascio dei documenti di accompagnamento elettronici predisposto dagli Stati membri, che stabilisca l'uso di un documento commerciale che contenga almeno i dettagli necessari a identificare il prodotto e a tracciarne la circolazione per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli di piccoli produttori e le partite di prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa. Tuttavia, per consentire agli Stati membri che non dispongono ancora di tale sistema d'informazione di predisporlo, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale possano essere utilizzati documenti di accompagnamento sia elettronici sia cartacei.

(14)

Tenuto conto dell'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare procedure e documenti semplificati che consentano loro di monitorare i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio.

(15)

I documenti di accompagnamento possono anche servire a certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli in generale e l'annata o le varietà di uve da vino e le relative DOP o IGP in particolare. Per garantire la parità di trattamento a tutti gli operatori, il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni alle quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati ai fini di tale certificazione. Per semplificare le formalità amministrative degli operatori e per sollevare le autorità competenti da incombenze ripetitive, è opportuno prevedere la possibilità che queste ultime autorizzino gli speditori a compilare i documenti di accompagnamento e ad autocertificare l'origine o la provenienza e le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata e le varietà di uve da vino da cui sono stati ottenuti i prodotti e la DOP o l'IGP del vino.

(16)

Quando gli operatori, su richiesta di paesi terzi, hanno l'obbligo di fornire certificati specifici riguardanti le caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di utilizzare una certificazione per prodotti vitivinicoli esportati e stabilirne le condizioni di autenticità e d'uso.

(17)

In aggiunta ai documenti di accompagnamento, alcuni documenti complementari, quali le dichiarazioni di esportazione, sono richiesti dalla normativa doganale come prova dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli. È opportuno pertanto definire procedure supplementari per la redazione e la convalida di tali documenti in conformità alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o in forza dello stesso.

(18)

I prodotti vitivinicoli sfusi sono maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati. Per tali partite è pertanto opportuno richiedere informazioni preliminari delle autorità competenti del luogo di carico relativamente ai dettagli inseriti nel documento di accompagnamento, sempre che non sia in uso un sistema d'informazione che consenta all'autorità competente del luogo di scarico di essere a conoscenza di tali dettagli.

(19)

Per facilitare i controlli, da parte delle autorità competenti, dei trasporti di partite di prodotti di paesi terzi immessi in libera pratica o di prodotti dell'Unione che sono stati inizialmente esportati e successivamente reimportati nell'Unione, è opportuno richiedere, sui documenti che accompagnano le partite di tali prodotti dopo l'immissione in libera pratica, l'apposizione di un riferimento ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica o, nel caso di prodotti originari dell'Unione, al documento di accompagnamento rilasciato per la spedizione iniziale o a un altro documento accettato attestante l'origine dei prodotti.

(20)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire norme per armonizzare le misure che il destinatario deve adottare in caso di rifiuto di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento e specificare con quale documento di accompagnamento il prodotto può essere successivamente trasportato.

(21)

Per affrontare i casi in cui l'autorità competente ritiene o ha un valido motivo di sospettare che uno speditore abbia commesso una violazione grave delle norme dell'Unione o nazionali nel settore vitivinicolo per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli con documenti di accompagnamento o le condizioni di produzione o la composizione di tali prodotti e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la successiva circolazione o di decidere in merito all'uso futuro del prodotto in questione, è opportuno stabilire norme dettagliate concernenti la procedura che può essere richiesta dall'autorità competente per quanto riguarda i documenti di accompagnamento e lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti in tali casi.

(22)

Al fine di garantire un effetto dissuasivo o di ripristinare la legalità in caso di violazioni non gravi riguardanti i documenti di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme che consentono all'autorità competente che ha accertato l'irregolarità di adottare le misure appropriate per regolarizzare il trasporto o di adottare misure proporzionate rispetto alle irregolarità, compreso il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione, e di informare l'autorità competente del luogo di carico.

(23)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che siano previste norme relative ai casi di forza maggiore o di eventi imprevisti nel corso del trasporto, in modo tale che il trasportatore sia a conoscenza dei requisiti per regolarizzare il trasporto in questione.

(24)

L'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che i prodotti vitivinicoli importati contemplati da detto articolo siano scortati da un certificato redatto da un organismo competente del paese di origine del prodotto e da un bollettino di analisi redatto da un organismo o dipartimento designato dal paese terzo di origine. Al fine di ridurre il numero di documenti richiesti per le importazioni nell'Unione e agevolare i controlli da parte delle autorità competenti degli Stati membri, il certificato e il bollettino di analisi dovrebbero essere combinati per essere integrati in un unico documento, il documento VI-1. Al fine di garantire la certezza del diritto e agevolare gli scambi, è opportuno stabilire disposizioni affinché tale documento sia considerato attestante le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà di uve o una DOP o un'IGP.

(25)

Per motivi di armonizzazione e per alleggerire l'onere amministrativo per gli operatori e gli Stati membri, le esenzioni dall'obbligo di presentare il documento VI-1 per i prodotti vitivinicoli importati nell'Unione dovrebbero essere allineate con le esenzioni applicabili ai documenti di accompagnamento delle partite di prodotti vitivinicoli dopo la loro immissione in libera pratica all'interno dell'Unione, con il regime unionale delle franchigie doganali previste dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (12) e con le esenzioni derivanti dalle convenzioni specifiche concernenti le relazioni diplomatiche concluse con i paesi terzi.

(26)

Al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di applicare procedure armonizzate e di utilizzare lo stesso tipo di documento indipendentemente dallo Stato membro di destinazione dei prodotti importati, è opportuno fornire un modello del documento VI-1 e del suo estratto, l'estratto VI-2, nonché le modalità dettagliate relative alla procedura da seguire per il loro rilascio.

(27)

È opportuno stabilire norme per l'uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2, per garantire che tutte le parti interessate seguano la medesima procedura per l'immissione in libera pratica di una partita. In considerazione della prassi commerciale è opportuno chiarire che, in caso di frazionamento della partita di vino, alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di rilasciare sotto il proprio controllo un estratto del documento VI-1 per scortare ogni nuova partita derivante dal frazionamento.

(28)

Al fine di agevolare gli scambi e semplificare le importazioni indirette, è opportuno stabilire norme che specificano i casi in cui non sono necessarie ulteriori analisi per le importazioni da un paese terzo diverso dal paese di origine del prodotto vitivinicolo.

(29)

Al fine di affrontare le peculiarità di determinati vini come i vini liquorosi e i vini alcolizzati nonché i vini recanti un'indicazione geografica, è opportuno stabilire norme riguardanti l'uso del documento VI-1 per le partite di tali vini. Al fine di alleviare il compito degli esportatori e delle autorità, la presentazione del documento VI-1 dovrebbe essere sufficiente ad attestare l'indicazione geografica o l'origine vinica dell'alcole addizionato ai vini liquorosi o ai vini alcolizzati, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(30)

Al fine di facilitare gli scambi con paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea che prevedono clausole relative al rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione delle frodi e mantengono buone relazioni commerciali con l'Unione, è opportuno autorizzare i produttori stessi di tali paesi a rilasciare i documenti VI-1 e considerare tali documenti come documenti rilasciati da organismi competenti dei paesi terzi, o organismi o dipartimenti designati dai paesi terzi, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, analogamente a quanto già autorizzato per i vini originari dell'Unione.

(31)

Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatizzati nel settore vitivinicolo e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti vitivinicoli, è opportuno autorizzare anche l'utilizzo di sistemi informatizzati e il rilascio di documenti elettronici da parte degli organismi competenti di paesi terzi o direttamente da parte degli operatori di paesi terzi sotto la supervisione delle autorità competenti. L'utilizzazione di sistemi informatizzati, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni minime e al riconoscimento, da parte dell'Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all'origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire tali condizioni minime. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di rilascio degli estratti VI-2 per gli operatori e le autorità competenti, è opportuno autorizzare le autorità degli Stati membri a rilasciare tali estratti mediante sistemi informatizzati, secondo modalità da essi stabilite.

(32)

A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti. Tuttavia, per determinati operatori le cui giacenze o vendite non superano determinate soglie o che vendono unicamente nei propri locali, il mantenimento di un registro costituirebbe un onere sproporzionato. Essi dovrebbero pertanto essere esonerati da tale obbligo. Gli Stati membri dovrebbero tenere un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite a fini di trasparenza e di controllo. Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità e il monitoraggio della circolazione e delle giacenze di prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda la necessità di un registro separato per ciascuna impresa, i dettagli sulle modalità di tenuta dello stesso e le operazioni da iscrivere nel registro.

(33)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme comuni applicabili a tutti gli operatori. Al fine di agevolare i controlli, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di stabilire norme complementari sui dati da iscrivere nel registro concernenti alcuni prodotti o operazioni da iscrivere nel registro e di richiedere agli operatori di notificare alcuni trattamenti destinati ad essere iscritti nel registro. Tuttavia, poiché tale richiesta potrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati per alcuni operatori, è giustificato limitare la possibilità degli Stati membri di imporre tali notifiche.

(34)

Per facilitare la raccolta di informazioni relative al mercato ai fini del monitoraggio e della gestione del mercato, pur limitando gli oneri amministrativi, è opportuno stabilire disposizioni per garantire che siano presentate dichiarazioni di produzione e di giacenza da parte degli operatori interessati stabiliti negli Stati membri che hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo. Tuttavia gli Stati membri che non sono tenuti a mantenere uno schedario viticolo dovrebbero avere la possibilità di chiedere tali dichiarazioni. Al fine di evitare la duplicazione dei dati, gli Stati membri che hanno introdotto lo schedario viticolo contenente informazioni aggiornate annualmente sulla superficie vitata in relazione a ciascun viticoltore dovrebbero essere in grado di esonerare gli operatori dalla dichiarazione di tale superficie nella dichiarazione di produzione.

(35)

Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere dati complementari per quanto riguarda la produzione di uve e di mosto destinato alla vinificazione. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere dichiarazioni di vendemmia.

(36)

Al fine di migliorare la tracciabilità e la gestione del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri di raccogliere i dati sulle operazioni che possono intervenire tra la data effettiva di vendemmia e le date di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione relative al trattamento o alla commercializzazione delle uve raccolte e del mosto o del succo di uva da esse derivanti.

(37)

Al fine di migliorare la trasparenza e la gestione del mercato, le norme stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni più complete. Inoltre, in caso di assenza di produzione o di giacenze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare gli operatori dalla presentazione delle dichiarazioni.

(38)

Ai fini dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno stabilire regole uniformi sui controlli da eseguire in relazione al mercato interno. Pertanto le autorità responsabili del monitoraggio della detenzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli dovrebbero essere dotate degli strumenti necessari a eseguire controlli efficaci secondo norme uniformi applicabili in tutta l'Unione per quanto riguarda il potenziale di produzione, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento, la certificazione e il registro delle entrate e delle uscite.

(39)

Ai fini del normale svolgimento dei controlli e del prelievo dei campioni di uve e di prodotti vitivinicoli, è opportuno adottare disposizioni che impediscano agli interessati di ostacolare tali controlli e che impongano loro di agevolare il prelievo dei campioni e di fornire le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

(40)

Al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti efficaci per far fronte al rischio di manipolazione fraudolenta dei vini, presso il centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo del Centro comune di ricerca è stata istituita la banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'impiego di metodi di analisi isotopica di riferimento permette controlli efficaci per quanto riguarda l'arricchimento di prodotti vitivinicoli o l'individuazione dell'aggiunta di acqua in tali prodotti. Insieme ad altre tecniche di analisi, la banca dati analitica di dati isotopici contribuisce a verificare la conformità dei prodotti vitivinicoli all'origine e alla varietà dichiarate. A tal fine è opportuno stabilire disposizioni per l'uso di metodi di analisi isotopica di riferimento e per il mantenimento e l'aggiornamento della banca dati analitica.

(41)

Gli Stati membri devono garantire l'efficienza operativa delle autorità preposte ai controlli nel settore vitivinicolo. A tal fine le operazioni di controllo dovrebbero essere coordinate tra le autorità competenti negli Stati membri in cui vi sono più autorità incaricate dei controlli vitivinicoli e gli Stati membri dovrebbero designare un organismo unico responsabile del collegamento tra di essi e con la Commissione.

(42)

Ai fini di agevolare i controlli in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per far sì che gli agenti delle autorità competenti dispongano dei poteri d'indagine necessari per garantire il rispetto delle norme.

(43)

Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli e la conformità alle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, è opportuno mantenere il coordinamento dei controlli e l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti nel settore vitivinicolo. Per rispondere pienamente a questo approccio coordinato, le varie autorità coinvolte nei controlli dei prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa dovrebbero avere accesso alle informazioni sui movimenti di tali prodotti avvenuti ai sensi della direttiva 2008/118/CE e del regolamento (CE) n. 684/2009. A tal fine è opportuno tener conto del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(44)

L'interdipendenza dei mercati del settore vitivinicolo e gli scambi tra gli Stati membri e paesi terzi richiedono una stretta collaborazione tra le varie autorità preposte ai controlli. Allo scopo di rendere più efficace la collaborazione tra gli Stati membri per l'applicazione della normativa nel settore vitivinicolo, è opportuno che le autorità competenti di uno Stato membro possano collaborare con le autorità competenti di un altro Stato membro. A tal fine è opportuno stabilire le norme che disciplinano la mutua assistenza su richiesta. Al fine di semplificare la gestione amministrativa delle spese del prelievo e alla spedizione di campioni, degli esami analitici e organolettici e del ricorso ad un esperto, è opportuno stabilire il principio secondo il quale tali spese sono a carico dall'autorità competente dello Stato membro che richiede il prelievo dei campioni o i servizi di un esperto.

(45)

Al fine di migliorare l'efficacia dell'assistenza reciproca delle autorità competenti, è opportuno che il presente regolamento contenga una disposizione sulla forza probante dei risultati dei controlli effettuati a norma del presente regolamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è avvenuto il controllo.

(46)

Per lottare efficacemente contro le frodi, per evitare gravi rischi di frode o per adottare misure appropriate in caso di sospetto o di individuazione di una mancata conformità dei prodotti vitivinicoli alle norme dell'Unione, gli organismi di contatto degli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di comunicare reciprocamente in merito a tali casi. A tal fine gli Stati membri interessati dovrebbero utilizzare i sistemi d'informazione messi a disposizione dalla Commissione.

(47)

L'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede sanzioni amministrative per i casi di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. A norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere previste sanzioni amministrative in relazione a impianti non autorizzati. Per assicurare un effetto dissuasivo, gli Stati membri dovrebbero potere graduare tali sanzioni in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti in questione. Il livello minimo di tali sanzioni dovrebbe corrispondere al reddito medio annuale per ettaro delle superfici vitate a livello unionale, calcolate in margine lordo per ettaro di superficie vitata. È opportuno stabilire una graduazione progressiva a partire da questo livello minimo, in funzione della durata della mancata osservanza. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di applicare sanzioni minime più elevate ai produttori in una data zona, se il livello minimo stabilito a livello unionale è inferiore al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in questione. Tale maggiorazione del livello minimo delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata al reddito medio annuale stimato per ettaro della zona in cui si trova la superficie vitata non autorizzata.

(48)

Tenuto conto della necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'utilizzo dei documenti di accompagnamento e delle procedure di certificazione per gli operatori per cui sia accertata o sospettata la mancata osservanza delle norme dell'Unione in materia di produzione o di trasporto di prodotti vitivinicoli, oppure l'utilizzo delle modalità semplificate o delle procedure elettroniche per le importazioni in caso di frode o di rischio per la salute dei consumatori.

(49)

Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento e un adeguato monitoraggio del mercato del vino, è opportuno prevedere sanzioni con un effetto dissuasivo che gli Stati membri applicano in funzione della gravità e della ripetizione della mancata osservanza nei casi in cui non sono rispettati l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni.

(50)

Per garantire la parità di trattamento degli operatori, è opportuno stabilire norme per i casi di errori palesi e di circostanze eccezionali.

(51)

Conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è opportuno stabilire norme relative alle comunicazioni da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione. A tal fine è opportuno stabilire la natura e il tipo delle informazioni da fornire e le condizioni di pubblicazione di dette informazioni.

(52)

Al fine di agevolare il controllo dei documenti per l'importazione di prodotti vitivinicoli rilasciati da paesi terzi, la Commissione dovrebbe elencare e rendere pubblici gli organismi competenti, gli organismi o i dipartimenti designati e i produttori di vino autorizzati notificati dai paesi terzi ai fini della redazione di tali documenti. Al fine di facilitare le richieste di comunicazione e di assistenza tra gli Stati membri e la Commissione, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, la Commissione dovrebbe altresì rendere pubblico l'organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per i contatti con la Commissione e gli Stati membri.

(53)

Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire disposizioni per l'attuazione del divieto di sovrappressione delle uve. La verifica della corretta applicazione di questo divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno fissare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti detenuti da persone fisiche o giuridiche o da gruppi di persone, sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali condizioni sono direttamente connesse al processo di vinificazione, esse dovrebbero essere elencate insieme alle pratiche enologiche e alle restrizioni applicabili alla produzione di vino di cui al regolamento (CE) n. 606/2009. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(54)

A fini di chiarezza e per garantire la certezza del diritto, dovrebbero essere soppresse le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 che sono sostituite da quelle del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Per lo stesso motivo, il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560 dovrebbero essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a)

il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

b)

lo schedario viticolo;

c)

i documenti di accompagnamento riconosciuti, la certificazione e le norme per le importazioni di vino;

d)

il registro delle entrate e delle uscite;

e)

le dichiarazioni obbligatorie;

f)

i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici;

g)

le autorità competenti e la relativa assistenza reciproca;

h)

le sanzioni;

i)

le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«viticoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

«prodotti vitivinicoli», i prodotti elencati nella parte XII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dell'aceto di vino di cui ai codici NC 2209 00 11 e 2209 00 19;

c)

«particella viticola», parcella agricola quale definita all'articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

d)

«superficie vitata abbandonata», una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi i casi specifici definiti dagli Stati membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

«produttore di uva», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarle in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, a fini commerciali;

f)

«trasformatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

g)

«rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

h)

«imbottigliamento», il condizionamento finale del vino, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;

i)

«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento;

j)

«commerciante», una persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;

k)

«campagna viticola», la campagna di commercializzazione per il settore vitivinicolo di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ai fini dei capi da IV a VIII del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 47, e dei capi da IV a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, per «produttore» si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto.

3.   Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, per «piccolo produttore» si intende un produttore che produce in media meno di 1 000 ettolitri di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media annua di almeno tre campagne viticole consecutive.

Gli Stati membri possono decidere che la definizione di «piccolo produttore» non comprende i produttori che acquistano uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione per trasformarli in vino.

CAPO II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Articolo 3

Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

1.   Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   L'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento o durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.

Quando si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:

a)

ottiene un'autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l'uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o

b)

estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1o gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.

3.   L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

la superficie non supera 0,1 ha;

b)

il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un'attività commerciale, equivalenti alla famiglia del viticoltore.

Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.

4.   Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.

5.   L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo a un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.

Articolo 4

Criteri di rilascio delle autorizzazioni

1.   Quando gli Stati membri applicano il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni della sezione A dell'allegato I del presente regolamento.

Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio secondo il quale la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio.

Le norme relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione B dell'allegato I.

2.   Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché il criterio aggiuntivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri a livello nazionale o a un livello territoriale inferiore.

3.   Se gli Stati membri applicano uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni delle sezioni da A a H dell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri possono anche applicare il criterio aggiuntivo oggettivo e non discriminatorio del comportamento precedente del produttore e delle organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo. Le disposizioni relative all'applicazione di tale criterio aggiuntivo figurano nella sezione I dell'allegato II.

4.   Se gli Stati membri decidono di applicare uno o più criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i criteri aggiuntivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nel rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti possono applicare tali criteri uniformemente a livello nazionale oppure secondo diversi livelli d'importanza nelle diverse zone degli Stati membri.

5.   L'uso di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto criterio di ammissibilità a uno dei livelli geografici di cui all'articolo 63, paragrafo 2, è considerato debitamente giustificato ai fini dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento se l'uso è volto a risolvere un problema specifico del settore vitivinicolo a quel particolare livello geografico, che si può risolvere solo grazie a tale restrizione.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui agli allegati I e II relative ai criteri specifici di ammissibilità e di priorità, gli Stati membri adottano misure aggiuntive, se necessario, per evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano i criteri di ammissibilità e di priorità contenuti nei suddetti allegati.

Articolo 5

Autorizzazioni di reimpianto anticipato

Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione.

In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 6

Restrizioni al reimpianto

Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).

Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:

a)

la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a DOP o a IGP della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della DOP o dell'IGP della superficie estirpata;

b)

il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, sezioni A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti.

CAPO III

SCHEDARIO VITICOLO

Articolo 7

Informazioni minime contenute nello schedario viticolo

1.   Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno i dettagli e le specifiche di cui agli allegati III e IV del presente regolamento per ciascun viticoltore.

2.   Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che non attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ma che attuano programmi nazionali di sostegno per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno le informazioni e le specifiche semplificate di cui all'allegato III del presente regolamento.

CAPO IV

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E NORME PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

SEZIONE I

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 8

Norme generali

1.   Ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un documento di accompagnamento.

Gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare il documento di accompagnamento alle autorità competenti in qualsiasi momento del trasporto.

2.   Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per una sola partita.

3.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori di cui al presente articolo. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

Articolo 9

Esenzioni

1.   In deroga all'articolo 8 non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi:

a)

prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;

b)

trasporto di vinacce e di fecce di vino:

i)

diretto a una distilleria o a un acetificio, se scortato da una bolla di consegna del produttore alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto; o

ii)

se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve sotto supervisione delle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;

c)

succo o mosto di uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali;

d)

prodotti vitivinicoli prodotti e trasportati esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri che non sono soggetti all'obbligo di tenere lo schedario viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri:

i)

prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera:

5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato,

100 litri per tutti gli altri prodotti;

ii)

vini o succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e a organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;

iii)

vino o succo di uve:

compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,

caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;

iv)

vini, vini parzialmente fermentati, mosti di uve parzialmente fermentati e mosti di uve, trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario o della sua famiglia, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;

v)

prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;

vi)

campioni commerciali;

vii)

campioni destinati all'autorità competente o laboratorio ufficiale.

2.   Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto.

Articolo 10

Documenti di accompagnamento riconosciuti

1.   Le autorità competenti riconoscono i seguenti documenti come documenti di accompagnamento, a condizione che essi rispettino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 e all'allegato V:

a)

per i prodotti vitivinicoli spediti all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b) del presente comma:

i)

uno dei documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE per i prodotti trasportati in regime di sospensione dell'accisa all'interno dell'Unione, a condizione che esso indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, di detta direttiva («numero ARC»), sia redatto in conformità al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (14) e, in caso di utilizzo del documento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, lo speditore sia conforme a tale paragrafo 1;

ii)

per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell'Unione, dopo l'immissione in consumo nello Stato membro nel quale inizia il trasporto, il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato in conformità al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (15);

iii)

per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori a norma dell'articolo 40 della direttiva 2008/118/CE e per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa, uno dei documenti seguenti redatti conformemente alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:

se lo Stato membro utilizza un sistema d'informazione, una copia stampata del documento amministrativo elettronico redatto tramite tale sistema o qualsiasi documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico («codice MVV») attribuito al documento amministrativo elettronico dal sistema, a condizione che il documento sia redatto nel rispetto delle norme nazionali applicabili;

se lo Stato membro non utilizza un sistema d'informazione, un documento amministrativo o commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'autorità competente, a condizione che il documento e la relativa copia siano convalidati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii).

I documenti al primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni.

Se tali documenti recano il numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o il codice MVV attribuito dal sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V del presente regolamento sono conservate nel sistema utilizzato.

3.   I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) punto iii), secondo trattino, e la relativa copia devono essere convalidati prima della spedizione:

a)

con la data, la firma dell'agente dell'autorità competente e l'apposizione del timbro da parte di tale agente; o

b)

con la data, la firma dello speditore e l'apposizione da parte di quest'ultimo, secondo il caso:

i)

di un timbro speciale conforme al modello figurante nella sezione C dell'allegato V;

ii)

di una marca prescritta dalle autorità competenti; oppure

iii)

dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.

Il timbro speciale o la marca prescritta di cui alla lettera b) possono essere prestampati sui modelli quando la stampa avviene a mezzo stampante appositamente approvata.

4.   Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), devono fare riferimento al certificato redatto nel paese di origine in conformità all'articolo 20.

5.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.

Articolo 11

Certificato di origine o provenienza, caratteristiche, annata o varietà di uve da vino e DOP o IGP

1.   I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), sono considerati attestanti l'origine o la provenienza, la qualità e le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, l'annata o la varietà o le varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, la DOP o l'IGP di cui beneficia. A tal fine lo speditore o la persona autorizzata che agisce per conto dello speditore deve indicare nella casella 17 l di detti documenti le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI.

2.   Lo speditore certifica l'esattezza delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 sulla base del registro delle entrate e delle uscite da tenere in conformità del capo V o delle informazioni certificate contenute nei documenti corredanti le precedenti partite del prodotto in questione e i controlli di conformità effettuati dalle autorità competenti a norma del capo VII.

3.   Se, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, gli Stati membri richiedono la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo.

Articolo 12

Certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati

1.   Ogniqualvolta le autorità competenti del paese terzo di destinazione richiedono la certificazione di cui all'articolo 11 per i prodotti vitivinicoli spediti verso tale paese terzo, tale certificazione assume una delle forme seguenti:

a)

il documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale utilizzato in conformità all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE, o un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, a condizione che lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore indichi le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del presente regolamento;

b)

un certificato specifico per l'esportazione redatto in base al modello di cui all'allegato VI, parte II, del presente regolamento e alle relative disposizioni.

2.   Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), è considerato autentico quando esso è convalidato tramite la data e la firma dello speditore o di una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore e quando il numero ARC o il codice MVV attribuito dall'autorità competente al documento di accompagnamento è stato indicato dallo speditore sul certificato come riferimento amministrativo.

3.   L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, al certificato di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Documenti utilizzati come prova dell'esportazione

1.   Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/118/CE, redatta dall'ufficio doganale di esportazione in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (16).

2.   Se i prodotti vitivinicoli circolano corredati di un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è redatta in conformità all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In tal caso lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore registra il riferimento della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 331 dello stesso regolamento e rilasciato dall'ufficio doganale di esportazione sul documento di accompagnamento, utilizzando una delle diciture di cui all'allegato V, sezione D, del presente regolamento.

3.   I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dell'articolo 210, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013, in conformità del titolo VII, capi I e V, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (17) e del titolo VII, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d'informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni unionali e nazionali, nonché l'indicazione della quantità dei vini trasportati.

Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che accompagna il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento che hanno scortato il trasporto in precedenza.

In caso di reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione è debitamente compilata dall'ufficio doganale competente dell'EFTA. Tale documento vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione dell'Unione o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.

L'ufficio doganale competente nell'Unione vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

1.   Se non sono utilizzati il sistema informatizzato o il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, o all'articolo 10, paragrafo 5, o se questo sistema non consente di informare l'autorità competente del luogo di scarico, lo speditore di una partita di prodotti vitivinicoli sfusi spedisce, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico, per i seguenti prodotti:

a)

prodotti originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:

i)

vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;

ii)

mosto di uve parzialmente fermentato;

iii)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

iv)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

v)

succo di uve;

vi)

succo di uve concentrato;

b)

prodotti non originari dell'Unione, in quantità superiore a 60 litri:

i)

uve fresche, escluse le uve da tavola;

ii)

mosto di uve;

iii)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

iv)

mosto di uve parzialmente fermentato;

v)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

vi)

succo di uve;

vii)

succo di uve concentrato;

viii)

vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204;

c)

prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 9:

i)

fecce di vino;

ii)

vinacce destinate a distillazione o a un'altra trasformazione industriale;

iii)

vinello;

iv)

vino alcolizzato;

v)

vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;

vi)

prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

L'autorità competente nel territorio in cui è situato il luogo di carico informa l'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di scarico che è iniziato il trasporto.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire scadenze diverse per la trasmissione di una copia del documento di accompagnamento per quanto riguarda le partite di prodotti vitivinicoli che sono trasportate esclusivamente all'interno del loro territorio.

Articolo 15

Partite di prodotti di paesi terzi o di prodotti dell'Unione esportate inizialmente verso uno Stato terzo

1.   Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti di un paese terzo immessa in libera pratica, il documento di accompagnamento si basa sul documento VI-1 di cui all'articolo 20 o su un documento equivalente di cui all'articolo 26 o 27 e reca le informazioni seguenti o consente alle autorità competenti di accedere a tali informazioni:

a)

il numero del documento VI-1 o il riferimento a uno dei documenti di cui agli articoli 26 e 27;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento di cui alla lettera a) o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore;

c)

la data di compilazione del documento di cui alla lettera a).

L'operatore è in grado di presentare il documento VI-1, un documento equivalente di cui all'articolo 26 o 27 o l'estratto VI-2 di cui all'articolo 22 ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri lo richiedano.

2.   Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:

a)

il riferimento al documento di accompagnamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento, redatto all'atto della spedizione iniziale; o

b)

i riferimenti ad altri documenti giustificativi prodotti dall'importatore e ritenuti idonei dall'autorità competente, all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione, per dimostrare l'origine del prodotto.

3.   In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 16

Prodotto rifiutato dal destinatario

Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi.

In tal caso il prodotto può essere rinviato allo speditore con lo stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato ad accompagnare il prodotto all'atto della rispedizione.

Articolo 17

Convalida dei documenti di accompagnamento in caso di violazione grave o mancata conformità

1.   Se un'autorità competente ritiene, o ha un valido motivo di sospettare, che uno speditore trasporti, o abbia trasportato, un prodotto vitivinicolo non conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione, o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, relative alle condizioni di produzione o alla composizione, o un prodotto vitivinicolo per il quale è stata commessa una grave infrazione relativa ai documenti di accompagnamento, detta autorità può richiedere che lo speditore compili un nuovo documento di accompagnamento per tale prodotto vitivinicolo e lo faccia convalidare dall'autorità competente.

Tale convalida, all'atto del rilascio, può essere subordinata al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto o la sua immissione in commercio. La convalida reca il timbro, la firma del responsabile dell'autorità competente e la data.

2.   L'autorità di cui al paragrafo 1 informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli articoli 43 e 45.

Articolo 18

Misure in caso di violazioni relative ai documenti di accompagnamento diverse dalle violazioni gravi

1.   Se un'autorità competente constata che una partita che richiede un documento di accompagnamento è trasportata senza tale documento o è scortata da un documento contenente dati errati o incompleti, si adottano le misure necessarie per regolarizzare il trasporto, rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento.

L'autorità competente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.

In caso di irregolarità reiterate da parte dello stesso speditore, l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli articoli 43 e 45.

2.   Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l'autorità di cui allo stesso paragrafo blocca il trasporto. Essa informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate di conseguenza. Tali misure possono comprendere il divieto dell'immissione in commercio del prodotto.

Articolo 19

Caso fortuito o di forza maggiore

Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento oppure la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente del luogo più vicino a quello in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti e di adottare le misure necessarie a regolarizzare il trasporto in questione.

SEZIONE II

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI IMPORTATI

Articolo 20

Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati

1.   Il documento di accompagnamento per l'importazione di prodotti vitivinicoli comprende il certificato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e costituisce un unico documento, di seguito denominato «documento VI-1». Tuttavia non è necessario compilare la parte relativa al bollettino di analisi del documento VI-1 se i prodotti non sono destinati al consumo umano diretto.

Gli organismi competenti e gli organismi o i dipartimenti designati di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento per quanto riguarda i paesi terzi in questione.

2.   Il documento VI-1 deve essere redatto e utilizzato in conformità agli articoli da 22 a 25 ed è da considerarsi attestante che il prodotto importato:

a)

ha le caratteristiche di un prodotto vitivinicolo in conformità del diritto dell'Unione o in conformità a un accordo bilaterale vigente tra l'Unione e un paese terzo;

b)

è stato ottenuto da uve di una determinata annata o è stato prodotto da una o più varietà di uve da vino designate;

c)

è conforme, se del caso, alle specifiche di un'indicazione geografica conforme all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio («accordo TRIPs») dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche o a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e il paese terzo di cui il vino è originario.

Articolo 21

Esenzioni

In deroga all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

non occorre presentare il documento VI-1 per:

i)

i prodotti presentati in recipienti di volume nominale non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, quando il quantitativo totale trasportato, anche suddiviso in partite separate, non supera 100 litri;

ii)

i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

iii)

i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 litri per partita, che sono oggetto di spedizioni tra privati, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

iv)

il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009, in quantità non superiore a 30 litri per viaggiatore;

v)

i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1186/2009, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a due litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati;

vi)

i quantitativi di vini, di mosti di uve e di succhi di uve condizionati in recipienti diversi da quelli di cui al punto v), importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 litri;

vii)

i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;

viii)

i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali;

ix)

i vini e i succhi di uve originari dell'Unione e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Unione e immessi in libera pratica.

b)

se si tratta di un vino confezionato in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, a condizione che il vino sia originario di un paese menzionato nella parte IV, sezione A, dell'allegato VII, che abbia offerto particolari garanzie accettate dall'Unione, la parte relativa al bollettino di analisi del modulo VI-1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:

i)

il titolo alcolometrico volumico effettivo,

ii)

l'acidità totale,

iii)

l'anidride solforosa totale.

Articolo 22

Regole per la redazione del documento VI-1 e dell'estratto VI-2

1.   Il documento VI-1 è redatto su un modulo corrispondente al modello che figura nella parte I dell'allegato VII in conformità alle norme tecniche di cui al suddetto allegato.

Esso è firmato da un agente di un organismo competente o da un agente di un organismo o dipartimento designato nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

L'originale e una copia del documento VI-1 accompagnano il prodotto.

Un estratto, di seguito denominato «estratto VI-2», recante i dati riportati nel documento VI-1 o, nel caso in cui sia stato presentato un estratto VI-2, su tale estratto VI-2, può essere redatto in conformità al modello figurante nella parte II dell'allegato VII ed essere vidimato da un ufficio doganale dell'Unione. L'originale e due copie dell'estratto VI-2 accompagnano il prodotto.

2.   I documenti VI-1 e gli estratti VI-2 recano un numero progressivo attribuito, nel caso dei documenti VI-1, dall'organismo competente il cui agente firma il documento e, nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che appone su di essi il timbro.

Articolo 23

Uso del documento VI-1 e dell'estratto VI-2

L'originale e la copia del documento VI-1 o l'originale e le copie dell'estratto VI-2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità come segue:

a)

le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'originale e delle copie dell'estratto VI-2, restituiscono l'originale del documento VI-1 o l'originale e una copia dell'estratto VI-2 all'interessato e conservano una copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 per un periodo di almeno cinque anni;

b)

se una partita deve essere rispedita prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento VI-1 e l'estratto VI-2 relativi a detta partita o, nel caso in cui tale partita sia scortata da un estratto VI-2 completato precedentemente e da un estratto VI-2 compilato successivamente, tali due estratti.

Nel caso in cui un estratto VI-2 sia fornito unitamente al documento VI-1 le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2. Nel caso in cui un estratto VI-2 compilato successivamente sia fornito unitamente a un estratto VI-2 completato precedentemente, le autorità doganali verificano che i dati riportati in tale estratto VI-2 completato precedentemente corrispondano a quelli iscritti nell'estratto VI-2 compilato successivamente e vidimano quest'ultimo, il quale è quindi equivalente all'estratto VI-2 completato precedentemente.

Le autorità doganali annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente.

Le autorità doganali restituiscono l'originale del documento VI-1 e di qualsiasi estratto VI-2 al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione dell'estratto VI-2;

c)

quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l'originale e la copia del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente relativi alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l'originale dell'estratto VI-2 completato successivamente e due copie.

Le autorità doganali verificano che i dati inseriti nel documento VI-1 e nell'estratto VI-2 compilato precedentemente corrispondano a quelli inseriti nell'estratto VI-2 completato successivamente per ciascuna nuova partita. Se corrispondono, le autorità doganali vidimano quest'ultimo, che è quindi equivalente all'estratto VI-2 compilato precedentemente, e annotano in conformità il tergo dell'originale e della copia del documento VI-1 e dell'estratto VI-2 completato in precedenza. Esse restituiscono all'interessato l'estratto VI-2 completato successivamente unitamente all'originale del documento VI-1 o dell'estratto VI-2 completato precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 24

Uso del documento VI-1 in caso di importazioni indirette

Nel caso in cui un vino sia stato esportato da un paese terzo nel cui territorio è stato prodotto (di seguito «il paese di origine») in un altro paese terzo (di seguito «il paese di esportazione») prima di essere esportato verso l'Unione, il documento VI-1 per il vino in questione è considerato valido per l'importazione nell'Unione se è stato redatto dagli organismi competenti del paese di esportazione, senza ulteriori analisi su tale vino, sulla base di un documento VI-1 o equivalente redatto dagli organismi competenti del paese di origine, a condizione che il vino:

a)

sia stato imbottigliato ed etichettato nel paese di origine e tale sia rimasto; o

b)

sia stato esportato sfuso dal paese di origine e imbottigliato ed etichettato nel paese di esportazione, senza subire ulteriori trasformazioni.

Il documento VI-1 del paese di esportazione reca la certificazione da parte dell'organismo competente di tale paese che attesta che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.

L'originale o una copia conforme del documento VI-1 o documento equivalente del paese di origine è accluso al documento VI-1 del paese di esportazione.

Gli organismi competenti dei paesi terzi ai fini del presente articolo sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Articolo 25

Disposizioni speciali di certificazione per taluni vini

1.   Per i vini liquorosi e i vini alcolizzati i documenti VI-1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo competente inserito nella lista di cui all'articolo 51, paragrafo 1, ha inserito la seguente annotazione nella casella 14:

«L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica».

2.   Il documento VI-1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un'indicazione geografica conforme all'accordo TRIPs, oppure alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione e il paese terzo di cui il vino è originario.

In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione:

«Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola e la indicazione geografica indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine».

3.   La certificazione nella casella 14 di cui ai paragrafi 1 e 2 è accompagnata dalle seguenti informazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completi dell'organismo competente che rilascia il documento;

b)

la firma di un agente dell'organismo competente;

c)

il timbro dell'organismo competente.

Articolo 26

Procedura semplificata

1.   I documenti VI-1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che hanno offerto particolari garanzie accettate dall'Unione ed elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B, sono considerati documenti VI-1 redatti da organismi competenti e organismi o dipartimenti designati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi terzi interessati, a condizione che i produttori siano stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali organismi.

2.   I produttori autorizzati di cui al paragrafo 1 usano e compilano i documenti VI-1, indicando in particolare:

a)

nella casella 1, il proprio nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi elencati all'allegato VII, parte IV, sezione B;

b)

nella casella 9, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente del paese terzo che li ha autorizzati;

c)

nella casella 10, almeno i dati di cui all'articolo 21, lettera b).

I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica dell'agente».

Non è necessaria né l'apposizione di timbri né l'indicazione del nome e dell'indirizzo di un organismo o dipartimento designato.

Articolo 27

Documento elettronico

1.   I documenti VI-1 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione, in conformità al secondo comma, equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale.

Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall'Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

a)

offre garanzie sufficienti circa la natura, l'origine e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati sul territorio del paese terzo in questione;

b)

garantisce accesso ai dati contenuti nel sistema elettronico utilizzato per quanto riguarda la registrazione e l'identificazione degli operatori, degli organismi competenti e degli organismi e dei dipartimenti designati;

c)

garantisce la possibilità di controllare i dati di cui alla lettera b) nell'ambito di una collaborazione amministrativa reciproca.

I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione come equivalente a norma del secondo comma figurano nell'elenco di cui all'allegato VII, parte IV, sezione C.

2.   Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento VI-1 e il codice unico di riferimento amministrativo attribuito dagli organismi competenti del paese terzo di esportazione o sotto il loro controllo. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria all'importazione nel territorio doganale dell'Unione.

3.   Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Nel caso in cui l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non sia disponibile, tali dati possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo.

4.   Gli estratti VI-2 di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatizzati in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dell'estratto VI-2 in forma elettronica è identico a quello del documento cartaceo.

CAPO V

REGISTRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 28

Tenuta del registro delle entrate e delle uscite

1.   In deroga all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a condizione che le entrate, le uscite e le giacenze possano essere verificate in qualsiasi momento sulla base dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria, sono esentate dalla tenuta del registro delle entrate e delle uscite (di seguito nel presente capo denominato «il registro») le seguenti categorie:

a)

gli operatori che detengono unicamente giacenze di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, o mettono in vendita esclusivamente tali prodotti, se il quantitativo totale non supera 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e 100 litri per tutti gli altri prodotti;

b)

gli operatori che vendono bevande da consumare esclusivamente sul posto.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai commercianti che non hanno giacenze di tenere un registro e, in tal caso, possono stabilirne le norme e le procedure.

3.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

4.   Il registro è tenuto separatamente per ciascuna impresa.

Se un'impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri dei prodotti forniti incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto del paragrafo 1, punto a). Le consegne destinate ai punti di vendita al minuto sono registrate come uscite.

5.   Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.

Tuttavia, e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, gli organismi competenti possono permettere:

a)

che il registro sia tenuto nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in magazzini diversi di una stessa impresa e situati nella stessa unità amministrativa locale o in unità amministrative locali molto vicine tra loro;

b)

che la tenuta del registro sia affidata a un'impresa specializzata in materia.

Articolo 29

Operazioni da registrare

1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro indicano le pratiche enologiche, le trasformazioni e i trattamenti effettuati, in conformità alle disposizioni e alle pratiche enologiche di cui all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 606/2009, nonché l'uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, incluso l'adeguato riferimento alle autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009.

2.   Ove attuate, le operazioni riguardanti i seguenti trattamenti sono iscritte nel registro in conformità agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, compresi, se previsto dagli Stati membri, i riferimenti alle notifiche alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2:

a)

correzione del tenore alcolico del vino (allegato I A, punto 40 e appendice 10, del regolamento (CE) n. 606/2009) e riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane (allegato I A, punto 49 e appendice 16, del regolamento (CE) n. 606/2009);

b)

arricchimento e dolcificazione (allegato VIII, parti I A e I B, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articoli 11 e 12 e allegati I D e II del regolamento (CE) n. 606/2009);

c)

acidificazione e disacidificazione (allegato VIII, parti I C e I D, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 13 e allegato I A, punti 12, 13, 46, 48 e 50, del regolamento (CE) n. 606/2009);

d)

trattamento con carbone per uso enologico (allegato I A, punto 9, del regolamento (CE) n. 606/2009);

e)

trattamento al ferrocianuro di potassio (allegato I A, punto 26, del regolamento (CE) n. 606/2009);

f)

trattamento per elettrodialisi o trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino o l'acidificazione mediante il trattamento con scambiatori di cationi (allegato I A, punti 20, 36 e 43, del regolamento (CE) n. 606/2009);

g)

aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) al vino (allegato I A, punto 34, del regolamento (CE) n. 606/2009);

h)

impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione (allegato I A, punto 38 e appendice 9, del regolamento (CE) n. 606/2009);

i)

uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale (articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009);

j)

gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (allegato I A, punto 52, del regolamento (CE) n. 606/2009);

k)

trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo (allegato I A, punto 53, del regolamento (CE) n. 606/2009);

l)

impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (allegato I A, punto 54, del regolamento (CE) n. 606/2009);

m)

impiego di cloruro d'argento (allegato I A, punto 55, del regolamento (CE) n. 606/2009).

3.   Se attuate, le seguenti operazioni specifiche sono iscritte nel registro:

a)

miscelazione e taglio di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 606/2009;

b)

imbottigliamento;

c)

produzione di tutte le categorie di vini spumanti, di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati;

d)

produzione di vini liquorosi;

e)

produzione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

f)

produzione di vini alcolizzati;

g)

trasformazione in qualsiasi altra categoria di prodotti, ad esempio vino aromatizzato.

Nel caso dell'imbottigliamento si specifica il numero di contenitori riempiti e la loro capacità.

Articolo 30

Norme nazionali

1.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sulle informazioni dei registri per quanto riguarda:

a)

i prodotti in recipienti di volume non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), che devono essere immessi al consumo sul loro territorio;

b)

alcune categorie di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;

c)

le operazioni di cui all'articolo 29.

Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di tenere una contabilità separata o di adeguare il registro esistente.

2.   Fatto salvo l'obbligo di registrare i dati relativi a ciascuna operazione di correzione del tenore alcolico, di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l'obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate.

La notifica di cui al primo comma non è richiesta per i prodotti vitivinicoli per i quali tutte le partite sono soggette a controlli analitici sistematici da parte delle competenti autorità di ispezione degli Stati membri.

CAPO VI

DICHIARAZIONI

Articolo 31

Dichiarazione di produzione

1.   I produttori stabiliti in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno una dichiarazione di produzione alle autorità competenti di tale Stato membro per quanto riguarda la loro produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro.

Gli Stati membri che hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, in base al quale sia possibile correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti, possono esentare i produttori dall'obbligo di dichiarare le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario.

2.   I produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la propria intera produzione di uve o di mosto a dette cantine cooperative o associazioni, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di produzione.

3.   Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1.

In tal caso il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

Articolo 32

Dichiarazione di giacenza

1.   I produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti in possesso di giacenze in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere lo schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno all'autorità competente di detto Stato membro una dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti da essi detenuti al 31 luglio.

2.   Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di giacenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Dichiarazione di vendemmia

Gli Stati membri possono richiedere che tutti i produttori di uva o, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, alcuni di essi presentino alle autorità competenti una dichiarazione di vendemmia relativa alla campagna viticola in cui è stata effettuata la vendemmia.

Articolo 34

Dichiarazione di trattamento o di commercializzazione

1.   Gli Stati membri possono disporre che i produttori e i commercianti di uva, di succhi d'uve e di mosti, che, prima delle date di presentazione delle dichiarazioni di produzione e di vendemmia di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, abbiano trattato o commercializzato prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vino siano tenuti a presentare alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione relativa alla campagna viticola in cui ha avuto luogo o il trattamento o la commercializzazione.

2.   Se gli Stati membri richiedono ai produttori di uva di presentare la dichiarazione di trattamento o di commercializzazione di cui al paragrafo 1, i produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la loro intera produzione di uve o di mosto a dette cantine o associazioni di produttori, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione a norma del paragrafo 1.

Articolo 35

Disposizioni comuni

Gli Stati membri possono richiedere informazioni più complete per quanto riguarda lo schedario viticolo o le dichiarazioni di produzione o di giacenza.

Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di presentare le dichiarazioni di cui agli articoli 31 e 32 nelle campagne viticole in cui non vi sia stata produzione o non siano rimaste giacenze.

CAPO VII

CONTROLLI, AUTORITÀ COMPETENTI, ASSISTENZA RECIPROCA E SANZIONI

SEZIONE I

CONTROLLI, AUTORITÀ COMPETENTI, ORGANISMI DI CONTATTO E ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 36

Principi generali

1.   Gli Stati membri prevedono controlli nella misura in cui questi sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, le importazioni di vino, il registro delle entrate e delle uscite e le dichiarazioni obbligatorie previste per tale settore di cui all'articolo 90 e alla parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli ufficiali efficaci e basati sul rischio.

2.   I controlli ufficiali sono svolti dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), fatte salve le disposizioni del presente regolamento e del capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli dei prodotti vitivinicoli con una DOP o un'IGP di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la conformità ai requisiti dei disciplinari di produzione di tali prodotti.

Articolo 37

Disposizioni comuni concernenti i controlli

1.   I controlli devono essere effettuati nello Stato membro in cui è avvenuta la produzione, fatti salvi i controlli casuali o legati all'analisi del rischio nello Stato membro di spedizione.

In caso di controlli effettuati per campionamento, il numero, la natura e la frequenza dei controlli sono tali che i controlli siano rappresentativi dell'intero territorio dello Stato membro e corrispondano, ove applicabile, al volume dei prodotti del settore vitivinicolo prodotti, commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono controlli amministrativi e, se del caso, controlli in loco.

I controlli amministrativi comprendono, se del caso, controlli incrociati, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati oppure per le misure per le quali sono previsti controlli in loco sistematici. Essi devono essere effettuati campionando un'adeguata percentuale di produttori sulla base dell'analisi dei rischi. Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

3.   Per quanto riguarda lo schedario viticolo, gli Stati membri verificano che per ogni viticoltore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone che ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 31, vi sia corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli del viticoltore e di produzione di cui agli allegati III e IV e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

4.   I controlli dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi sono effettuati nello Stato membro di entrata nel territorio dell'Unione europea sulla base del documento VI-1.

Articolo 38

Destinatari dei controlli

1.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali sono oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non ostacolano in alcun modo tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

2.   Gli operatori presso i quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un'autorità competente sono tenuti a:

a)

non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi e a

b)

fornire agli agenti tutte le informazioni richieste a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Articolo 39

Banca dati analitica di dati isotopici

Il Centro di riferimento europeo per il controllo nel settore vitivinicolo tiene e aggiorna una banca dati analitica di dati isotopici a livello dell'Unione sulla base dei dati comunicati dai laboratori designati degli Stati membri. I dati sono ottenuti dall'analisi isotopica armonizzata dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti vitivinicoli e consentono i pertinenti controlli lungo tutta la fase di commercializzazione, secondo i metodi di analisi stabiliti in conformità all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle norme e alle procedure di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Articolo 40

Autorità competenti e organismi di contatto

Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 37. Tali autorità dispongono di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli.

Qualora uno Stato membro designi più autorità competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne indica le responsabilità specifiche e ne coordina le attività.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo di contatto che è responsabile dei contatti con la Commissione, gli organismi di contatto di altri Stati membri e i paesi terzi, e che riceve e trasmette le richieste di assistenza amministrativa.

Articolo 41

Competenze degli agenti

Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti delle proprie autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi organismi da esso abilitati a tal fine:

a)

abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

b)

abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;

c)

possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;

d)

possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze o prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;

e)

possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;

f)

possano adottare le opportune misure conservative per l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un'infrazione grave alla legislazione dell'Unione, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.

Articolo 42

Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni

Per quanto riguarda i controlli relativi alle spedizioni effettuate con i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 40 hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE e alle informazioni sui movimenti dei prodotti vitivinicoli che circolano nell'ambito del regime previsto dal capo IV della medesima direttiva.

Tali autorità competenti devono altresì avere accesso alle informazioni contenute nei sistemi d'informazione istituiti per il controllo dei movimenti dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui al primo comma.

Le informazioni ottenute in conformità al primo e al secondo comma possono essere utilizzate unicamente per gli scopi del presente regolamento.

Articolo 43

Assistenza reciproca

1.   L'autorità competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all'autorità competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. La richiesta è trasmessa mediante gli organismi di contatto di cui al terzo comma dell'articolo 40 e l'assistenza è fornita in modo tempestivo.

La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.

L'autorità interpellata comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'autorità richiedente.

2.   Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede a controlli al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti come descritto nella domanda o adotta le misure necessarie per assicurare che tali controlli siano effettuati.

L'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio.

3.   D'intesa con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare agenti incaricati:

a)

di ottenere, presso i locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, informazioni relative all'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o ai relativi controlli, compresa la realizzazione di copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri;

b)

di assistere ai controlli richiesti a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali controlli.

Le copie di cui al primo comma, lettera a), possono essere effettuate solo d'intesa con l'autorità interpellata.

4.   Gli agenti dell'autorità interpellata sono responsabili in qualsiasi momento dei controlli effettuati sul territorio dello Stato membro.

5.   Gli agenti dell'autorità richiedente:

a)

esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;

b)

hanno, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'autorità interpellata impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione;

i)

i diritti di accesso previsti all'articolo 41, lettere a) e b);

ii)

il diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 41, lettere c) ed e).

6.   Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo sono a carico dell'autorità competente dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.

Articolo 44

Valore probante

Le constatazioni effettuate degli agenti dell'autorità competente di uno Stato membro nell'ambito dell'applicazione della presente sezione possono essere invocate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e hanno il medesimo valore delle conclusioni delle autorità nazionali competenti.

Articolo 45

Notifica del sospetto di mancata conformità

Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto che un prodotto vitivinicolo non sia conforme alle pertinenti disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013 o alle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o che un prodotto sia oggetto di azioni fraudolente al fine di ottenerlo o commercializzarlo, l'organismo di contatto di tale Stato membro ne informa immediatamente l'organismo di contatto dello Stato membro per il quale l'inosservanza di tali norme è di interesse specifico e tale da richiedere misure amministrative o azioni legali.

Se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organismo di contatto di tale Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli organismi di contatto degli altri Stati membri e, se del caso, l'organismo di contatto dei paesi terzi interessati mediante il sistema di d'informazione predisposto dalla Commissione.

SEZIONE II

SANZIONI

Articolo 46

Sanzioni e recupero dei costi per impianti non autorizzati

Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'importo minimo della sanzione pecuniaria è:

a)

6 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

12 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi;

c)

20 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi.

Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona.

Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.

Articolo 47

Sanzioni concernenti i documenti di accompagnamento e i documenti VI-1 per il mancato rispetto di determinate norme dell'Unione

1.   L'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 può essere sospesa per gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   L'applicazione degli articoli 26 e del 27 può essere sospesa nei casi di accertamento o sospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda i vini importati.

Articolo 48

Sanzioni per inadempienza degli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni

1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, o di comunicare alle autorità competenti le attività di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e che omettono di tenere detto registro, di presentare tali dichiarazioni entro le date di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o di effettuare tali comunicazioni entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, sono soggetti a sanzioni amministrative.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 assumono la forma di pagamento di un importo che deve essere stabilito e applicato dagli Stati membri sulla base del valore dei prodotti, della stima dei benefici finanziari o dei danni economici causati dalla frode.

3.   In caso di grave o reiterato inadempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni entro le date di cui al paragrafo 1, l'operatore interessato non può beneficiare delle misure di sostegno di cui agli articoli 47 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio finanziario in questione oppure per l'esercizio seguente, fatte salve le seguenti condizioni:

a)

se le date di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 sono state superate, ma da non più di 15 giorni lavorativi, si applicano solo le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)

se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure di sostegno previste dagli articoli 47 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

Articolo 49

Circostanze eccezionali ed errore palese

1.   Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

CAPO VIII

NOTIFICHE

Articolo 50

Natura e tipo di informazioni da notificare

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;

b)

il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili dell'espletamento delle attività ufficiali di analisi, della procedura di certificazione amministrativa e dei controlli relativi ai registri e ai documenti di accompagnamento;

c)

il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e di quelle responsabili del mantenimento e dell'aggiornamento di uno schedario viticolo e della presentazione di un inventario aggiornato del potenziale produttivo;

d)

le soglie di cui all'allegato II, sezione H, primo comma, punti 1 e 2;

e)

le misure che hanno adottato per attuare il capo VII, se la comunicazione di tali misure è importante ai fini della cooperazione tra gli Stati membri, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto designato da ciascuno Stato membro;

f)

le condizioni che essi applicano per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), e lettera b);

g)

le varietà di uve da vino interessate dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche del nome e dell'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di contatto notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità all'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Articolo 51

Pubblicazione delle informazioni notificate

1.   Sulla base delle notifiche delle autorità competenti dei paesi terzi, la Commissione elabora e aggiorna gli elenchi contenenti le seguenti informazioni:

a)

il nome e l'indirizzo degli organismi competenti nel paese di origine del prodotto responsabili del rilascio dei documenti VI-1;

b)

il nome e l'indirizzo degli organismi o dei dipartimenti designati dal paese di origine oppure, se non esistono nel paese di origine, di un laboratorio già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto, ai fini della compilazione della parte relativa al bollettino di analisi dei documenti VI-1;

c)

il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dei produttori e dei trasformatori di vino autorizzati dal paese di origine del prodotto a redigere i documenti VI-1;

d)

il nome e l'indirizzo di un unico organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per ricevere e trasmettere le richieste di assistenza amministrativa e per rappresentare il paese nei confronti della Commissione e degli Stati membri.

2.   La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c), le informazioni riguardanti il potenziale produttivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), le varietà di uve da vino di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO IX

MODIFICHE, ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52

Modifiche del regolamento (CE) n. 555/2008

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

gli articoli 1, 21, 22 e 23, da 38 a 54, 74, da 83 a 95 bis e da 98 a 102 sono soppressi;

2)

gli allegati da IX a XIII e XVI a XXI sono soppressi.

Articolo 53

Modifiche del regolamento (CE) n. 606/2009

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1)

gli articoli 12 e 13 sono soppressi;

2)

sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

«Articolo 14 bis

Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti

1.   Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.

3.   Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a)

8,0 % per la zona A;

b)

8,5 % per la zona B;

c)

9,0 % per la zona C I;

d)

9,5 % per la zona C II;

e)

10,0 % per la zona C III.

Articolo 14 ter

Eliminazione dei sottoprodotti

1.   I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*1), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (*2).

2.   Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'ambiente.

3.   Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

4.   I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata da un'autorità competente dello Stato membro.

5.   Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).»"

Articolo 54

Modifica del regolamento (CE) n. 607/2009

Nel regolamento (CE) n. 607/2009, l'articolo 63 è soppresso.

Articolo 55

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 436/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/560 sono abrogati.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(6)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(11)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(13)  Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

(14)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(15)  Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(17)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AL CRITERIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

A.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(1)

la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) specifica della zona interessata; oppure

(2)

se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con la DOP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:

a)

non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a DOP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;

b)

non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con la DOP specifica.

Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.

B.   Criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(1)

la o le superfici da adibire a nuovi impianti sono destinate alla produzione di vini con l'indicazione geografica protetta (IGP) specifica della zona interessata; oppure

(2)

se la o le superfici da adibire a nuovi impianti non sono destinate alla produzione di vini con l'IGP specifica, il richiedente assume i seguenti impegni:

a)

non usare né commercializzare l'uva prodotta nelle superfici oggetto di nuovo impianto per la produzione di vini a IGP, laddove le superfici siano ubicate in zone ammissibili a tal fine;

b)

non estirpare e reimpiantare al fine di rendere la superficie reimpiantata ammissibile alla produzione di uva per l'elaborazione di vini con l'IGP specifica.

Il richiedente assume gli impegni di cui al punto 2 per un periodo limitato fissato dallo Stato membro, che non può estendersi oltre il 31 dicembre 2030.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI PRIORITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2, LETTERE DA a) A h) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 NONCHÉ AI CRITERI AGGIUNTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

A.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1)

Si considera che le persone giuridiche, a prescindere dalla loro forma giuridica, rispettino questo criterio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

la persona fisica che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda («nuovo operatore») esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese una o più persone che non sono nuovi operatori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il nuovo operatore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone; oppure

b)

se una persona giuridica è controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni di cui alla lettera a) si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano, mutatis mutandis, a un gruppo di persone fisiche indipendentemente dallo status giuridico conferito dal diritto nazionale a tale gruppo e ai suoi componenti.

2)

Gli Stati membri possono decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto («giovane produttore»).

Si considera che le persone giuridiche di cui al punto 1 rispettino la condizione aggiuntiva di cui al primo comma del presente punto se la persona fisica di cui al punto 1, lettere a) e b) non supera i 40 anni alla data della presentazione della richiesta di aiuto.

Le condizioni di cui al secondo comma si applicano mutatis mutandis a un gruppo di persone fisiche ai sensi del secondo comma del punto 1.

3)

Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti si impegnino per un periodo di cinque anni a non affittare né vendere superfici di nuovo impianto ad un'altra persona fisica o giuridica.

Se il richiedente è una persona giuridica o un gruppo di persone fisiche, gli Stati membri possono esigere anche che il richiedente si impegni, per un periodo di cinque anni, a non trasferire l'esercizio di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, ad altra o altre persone a meno che dette persone soddisfino le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni.

B.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

1)

il richiedente si impegna, per un periodo minimo tra cinque e sette anni, a rispettare le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1) e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) per la o le superfici da adibire a nuovi impianti o per l'intera azienda agricola. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

2)

il richiedente si impegna a osservare uno dei seguenti orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole obbligatorie stabilite ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, che comunque non si estende oltre il 31 dicembre 2030:

a)

orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata, adatti alla viticoltura conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), se tali orientamenti esistono;

b)

regimi di certificazione nazionali per la produzione integrata, adatti alla viticoltura;

c)

regimi ambientali nazionali o regionali che attestano la conformità alla normativa ambientale per quanto riguarda la qualità dei suoli e/o delle acque, la biodiversità, la preservazione del paesaggio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono adatti alla viticoltura.

I regimi di certificazione menzionati alle lettere b) e c) attestano che l'agricoltore nella propria azienda segue pratiche conformi alle norme definite a livello nazionale sulla produzione integrata, o agli obiettivi specificati nella lettera c). La certificazione è eseguita da organismi di certificazione accreditati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e rispetta le pertinenti norme armonizzate «Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi» o «Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione».

Gli Stati membri possono considerare che il criterio sia soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato gli orientamenti o i regimi di certificazione di cui al primo comma all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

3)

se il programma o i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri comprendono una o più operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale» di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), applicabili alle superfici vitate con particolare riferimento alla superficie specifica indicata nella richiesta, e fatta salva la disponibilità di fondi sufficienti, il richiedente è ammissibile e si impegna a presentare richiesta per quel tipo di operazione/i per la superficie da adibire a nuovi impianti e a rispettare gli impegni indicati nei rispettivi programmi di sviluppo rurale per la o le operazioni specifiche di tipo «agro-climatico-ambientale»;

4)

la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non conformi alle suddette condizioni. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

C.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1)

la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono diventate proprietà del richiedente in seguito a scambi con altra/altre parcelle agricole vitate nel quadro di un progetto di ricomposizione fondiaria;

2)

la o le parcelle agricole identificate nella richiesta non sono vitate o la vite occupa una superficie inferiore a quella o quelle perdute in seguito al suddetto progetto di ricomposizione fondiaria;

3)

la superficie totale per cui è chiesta l'autorizzazione non supera l'eventuale differenza tra la superficie vitata della o delle parcelle precedentemente possedute e la superficie identificata nella richiesta.

D.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:

1)

superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2)

superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3)

superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4)

superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5)

superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;

6)

superfici ubicate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo definite nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Gli Stati membri possono anche esigere che i produttori si impegnino, per un periodo minimo compreso tra i cinque e i sette anni, a non estirpare e reimpiantare su superfici non caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Entro il 2018 gli Stati membri possono decidere di escludere una o più superfici di cui al primo comma dall'osservanza di questo criterio di priorità, qualora non siano in grado di valutare tale osservanza in modo effettivo.

E.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la sostenibilità economica del rispettivo progetto è accertata in base a una o più delle seguenti metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo:

1)

valore attuale netto (VAN);

2)

tasso di rendimento interno (IRR);

3)

rapporto costi/benefici (BCR);

4)

periodo di restituzione (PP);

5)

beneficio incrementale netto (INB).

La metodologia è applicata in modo che sia adattata al tipo del richiedente.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

F.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se il potenziale di aumento della competitività è accertato in base a una delle considerazioni seguenti:

1)

le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare economie di scala in seguito alla diminuzione sensibile dei costi unitari specifici alla superficie di nuovo impianto rispetto alla media dei vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;

2)

le superfici che un viticoltore in attività intende adibire a nuovi impianti possono generare un migliore adattamento alla domanda del mercato in seguito a un aumento dei prezzi ottenuto per il prodotto o a un aumento di sbocchi di mercato per i vigneti già esistenti nell'azienda agricola o alla situazione media della regione;

3)

le superfici che un nuovo operatore intende adibire a nuovi impianti possono permettere un modello di produzione agricola più redditizio rispetto alla media della regione.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti nei punti 1, 2 e 3.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

G.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se la o le parcelle da adibire a impianti sono ubicate nella zona geografica di produzione di una DOP o di un'IGP esistenti, se la produzione delle uve è destinata alla produzione di vini a DOP o a IGP e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1)

la o le parcelle agricole da adibire a impianti hanno caratteristiche pedoclimatiche migliori rispetto alla media delle altre parcelle vitate conformi al disciplinare dell'indicazione geografica nella stessa regione;

2)

la o le varietà di uva o rispettivi cloni da impiantare sono più adatti alle caratteristiche pedoclimatiche specifiche della o delle parcelle agricole da adibire a impianti rispetto a quelle con vigneti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica, con caratteristiche pedoclimatiche simili e situate nella stessa regione, ma piantate con altre varietà o altri cloni della stessa o delle stesse varietà;

3)

la o le varietà di uva o i rispettivi cloni da impiantare contribuiscono ad aumentare la diversità delle varietà d'uva o dei cloni delle varietà esistenti nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP;

4)

il o i sistemi di allevamento della vite o la struttura dei vigneti da usare nella o nelle superfici oggetto di nuovo impianto hanno il potenziale di migliorare la qualità dell'uva, rispetto ai sistemi di allevamento e/o alle strutture prevalentemente usate nella stessa zona geografica di produzione della DOP o dell'IGP.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni figuranti nei punti da 1 a 4.

Gli Stati membri esigono inoltre che il richiedente realizzi i nuovi impianti di viti conformemente alle caratteristiche tecniche identificate nella richiesta.

Gli Stati membri possono applicare questo criterio di priorità alle richieste di nuovi impianti in una superficie che sia stata delimitata nel fascicolo tecnico che accompagna la richiesta di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica attualmente sottoposta alla procedura nazionale preliminare o allo scrutinio della Commissione. In tal caso si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui ai punti da 1 a 4.

H.   Criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della richiesta rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:

1)

non meno di 0,5 ettari per le piccole aziende;

2)

non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

1)

le dimensioni dell'azienda del richiedente aumenteranno in seguito ai nuovi impianti;

2)

il richiedente ha già una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al momento di presentare la richiesta.

I.   Criteri aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento

I.    «Comportamento precedente del produttore»

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente non ha superfici vitate senza autorizzazione, come indicato all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza diritto d'impianto come indicato agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli Stati membri possono inoltre esigere il rispetto di una o più delle condizioni seguenti:

1)

nessuna autorizzazione precedentemente rilasciata al richiedente a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è scaduta in seguito al mancato utilizzo;

2)

il richiedente non ha mancato di rispettare gli impegni di cui alle sezioni A e B dell'allegato I, alle sezioni A, B e da D a G del presente allegato e al punto II della presente sezione;

3)

il richiedente non possiede superfici vitate che da almeno otto anni non sono più in produzione.

II.    «Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo»

Il criterio aggiuntivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1)

il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2)

il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Gli Stati membri possono esigere anche che i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnino, per un periodo che lo Stato membro dovrà fissare, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.


(1)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(4)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(7)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).


ALLEGATO III

INFORMAZIONI MINIME DA INSERIRE E AGGIORNARE NELLO SCHEDARIO VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

1.   FASCICOLO DEL VITICOLTORE

1.1.   Identificazione e ubicazione

1)

Identificazione del viticoltore [compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013].

2)

Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate che non si considerano contenenti soltanto superfici vitate abbandonate [identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013].

1.2.   Caratteristiche delle superfici vitate nella particella viticola

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

1)

Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000 (o 1:10 000 quando esse siano state acquisite sulla base di contratti di lunga durata che sono stati conclusi prima di novembre 2012) tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.

2)

Superficie della particella viticola.

Se la vite è consociata ad altre colture:

a)

superficie totale della particella;

b)

superficie vitata convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).

3)

Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa come segue per quanto riguarda le superfici vitate [informazioni compatibili con la comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, e con la parte I dell'allegato IV del medesimo regolamento, che costituisce, ove applicata, la base per il calcolo dell'1 % di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013]:

a)

superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a DOP;

b)

superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a IGP:

che sono ammissibili anche per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP,

che sono ammissibili unicamente per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP;

c)

superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP, ma situate in una zona geografica di produzione DOP/IGP;

d)

superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP e situate al di fuori di una zona geografica di produzione DOP/IGP;

e)

superficie o superfici vitate con altra destinazione.

4)

Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata, nonché il colore dell'uva [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].

5)

Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell'età della particella viticola [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011].

6)

Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].

7)

Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].

Le informazioni di cui ai punti 6) e 7) devono includere tutte le superfici sottoposte a ristrutturazione o riconversione o vendemmia verde a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui all'allegato IV o IV bis e all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (2)].

Nel caso in cui tutte le superfici vitate incluse nel fascicolo del viticoltore vengano abbandonate o siano destinate a un utilizzo diverso dalla viticoltura, il fascicolo dovrà essere eliminato dallo schedario viticolo o segnalato e le rispettive superfici dedotte da quelle di cui al punto 1. 2. del presente allegato.

1.3.   Dichiarazioni

Dichiarazione di vendemmia (informazione compatibile con le dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 33).

2.   FASCICOLO DI PRODUZIONE

2.1.   Identificazione

Identificazione della persona fisica o giuridica, o dell'associazione di tali persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 31.

2.2.   Dichiarazioni

a)

Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 31).

b)

Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 32).


(1)  Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).


ALLEGATO IV

ULTERIORI INFORMAZIONI MINIME CONTENUTE NELLO SCHEDARIO VITICOLO E RELATIVE SPECIFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1.   FASCICOLO DEL VITICOLTORE

1.1.   Identificazione e ubicazione

1)

Le autorizzazioni richieste, concesse ma per le quali non si è ancora proceduto agli impianti corrispondenti, e le rispettive superfici specifiche [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dalle tabelle dell'allegato IV, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].

2)

I diritti di impianto detenuti (per tipo) fino alla scadenza del termine per la conversione in autorizzazioni secondo quanto deciso dagli Stati membri [informazione compatibile con la comunicazione da trasmettere entro il 1o marzo 2016, di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (1) e alla tabella A dell'allegato VII di tale regolamento].

1.2.   Caratteristiche delle superfici vitate nelle particelle viticole

Tali informazioni relative a ciascuna particella viticola sono indicate separatamente su ciascun fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

1)

Superficie o superfici che beneficiano delle seguenti deroghe al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli:

a)

superfici piantate o ripiantate a scopi di sperimentazione (comprese quelle con varietà di uve da vino non classificate a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013);

b)

superfici piantate o ripiantate per coltura di piante madri per marze.

2)

Superficie o superfici vitate senza un'autorizzazione dopo il 31 dicembre 2015 e superfici non autorizzate estirpate [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 e dell'allegato IV, parte III, di tale regolamento].

3)

Superficie o superfici vitate senza diritti di impianto dopo il 1o gennaio 2016 e impianti illegali estirpati [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e dalle tabelle da 3 a 7 dell'allegato XIII di tale regolamento].


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 12).


ALLEGATO V

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

A.   REQUISITI PER L'UTILIZZO DI UN DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna 1 della tabella che figura di seguito.

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle tabelle di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 (colonna 2 della tabella riportata di seguito).

Per i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nel regolamento (CEE) n. 3649/92 (colonna 3 della tabella riportata di seguito).

L'ordine e le modalità di presentazione dei dati sono stabiliti dagli Stati membri in base alle regole fissate nella sezione B del presente allegato.

1

2

3

Numero di riferimento: ogni spedizione deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC, il codice MVV o il numero di riferimento del documento di accompagnamento semplificato attribuito al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.

n. 1d

n. 2

Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa del sistema per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED) del depositario autorizzato o dello speditore registrato, se del caso.

n. 2

n. 1

Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.

n. 3

n. 1

Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale e il codice accisa SEED del depositario autorizzato o del destinatario registrato, se del caso.

n. 5

n. 4

Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo del destinatario.

n. 7

n. 7

Autorità competenti del luogo di partenza: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l'esportazione.

n. 10

Casella A

Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore).

n. 15

n. 5

Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto: a) il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo, nave); b) il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi). In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento: la data di spedizione; il tipo di mezzo di trasporto e il numero di immatricolazione per i veicoli e il nome per le navi; il cognome, il nome o la ditta e l'indirizzo, incluso il codice postale. In caso di cambiamento del luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo.

n. 16

n. 5

Codice NC.

n. 17c

n. 9

Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie.

n. 17p

n. 8

Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli. Per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli.

n. 17.1

n. 8

Per il trasporto di prodotti sfusi: di vini, il titolo alcolometrico effettivo; di prodotti non fermentati, l'indice di rifrazione o la densità; di prodotti in fermentazione, il titolo alcolometrico totale; dei vini con residuo zuccherino superiore a quattro grammi per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale.

n. 17 g e 17 o

n. 8

Indicazioni facoltative per il trasporto di prodotti sfusi: per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

n. 17p

n. 8

Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.

n. 17d/f e 17.l

n. 8

Attestati: attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell'annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino: cfr. articoli 11 e 12.

n. 17 l

n. 14

Categoria di prodotti vitivinicoli.

n. 17.2a

n. 8

Codice della zona viticola.

n. 17.2b

n. 8

Codice delle operazioni vitivinicole.

n. 17.2.1a

n. 8

Certificato — controllo all'esportazione, se del caso.

n. 18

A

Data di spedizione e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, ora di partenza.

n. 18

n. 15

Visto dell'organismo competente del luogo di spedizione, per i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) (se richiesto).

n. 18

n. 15

B.   ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

1.   Disposizioni generali

1.1.

Se i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), recano un numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o un codice MVV attribuito da un sistema di informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), il sistema contiene le informazioni di cui al sezione A.

1.2.

I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, comportano nell'intestazione il logo dell'Unione, l'indicazione «Unione europea», il nome dello Stato membro di spedizione e un segno o un logo che identifichi lo Stato membro di spedizione.

I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e ii), e punto iii), terzo trattino, possono comportare le informazioni di cui al primo comma del presente punto.

1.3.

I documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, devono essere compilati in modo leggibile e con caratteri indelebili. Il documento di accompagnamento non deve avere né cancellature né sovrascritte.

Su ogni copia obbligatoria di un documento è riportata la dicitura «copia» o un'indicazione equivalente.

1.4.

Per scortare il trasporto in una singola spedizione dallo stesso speditore allo stesso destinatario si può compilare un unico documento per:

a)

più partite della stessa categoria di prodotti; oppure

b)

più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere.

1.5.

Nel caso contemplato all'articolo 17, paragrafo 1, o se il documento di accompagnamento della spedizione è compilato dall'autorità competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di compilazione del documento stesso.

1.6.

Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento è indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia gli speditori o le persone delegate possono essere autorizzati dagli Stati membri a compilare un unico documento per la totalità del prodotto risultante dalla miscela. In questo caso l'autorità competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

2.   Regole particolari

2.1.   Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

a)

Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme dell'Unione che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio: vino DOP o IGP/vino senza DOP o IGP/vino varietale senza DOP o IGP/mosto di uve per vino DOP o IGP/vino d'annata senza DOP o IGP.

b)

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

c)

Titolo alcolometrico e densità

Per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 l, non etichettati:

i)

l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;

ii)

l'indice di rifrazione dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dall'Unione; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della densità, che è espressa in grammi per cm3;

iii)

l'indicazione della densità dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm3 e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;

iv)

l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;

v)

l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dall'Unione nelle norme relative ai metodi di analisi.

d)

Tolleranze

Fatte salve le disposizioni dell'Unione che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

i)

per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di ± 0,2 % vol;

ii)

per quanto concerne l'indicazione della densità, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (± 0,0006);

iii)

per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3 % in più o in meno.

e)

Altre indicazioni per i trasporti di vini e mosti sfusi

i)

Zona viticola

La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a) e C III b).

ii)

Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

0.

il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;

1.

il prodotto è stato arricchito;

2.

il prodotto è stato acidificato;

3.

il prodotto è stato disacidificato;

4.

il prodotto è stato dolcificato;

5.

il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole;

6.

al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;

7.

al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;

8.

al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;

9.

il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;

10.

il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;

11.

il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;

12.

altre, da precisare. Esempi:

a)

per un vino originario della zona B cui è stato aggiunto alcole, si indica: B (5);

b)

per un mosto di uve originarie della zona C III b) che è stato acidificato, si indica: C III b) (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

2.2.   Indicazioni relative alla quantità netta

a)

delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;

b)

degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale.

C.   TIMBRO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, PRIMO COMMA, LETTERA b), PUNTO i)

Image

Image

1.

Simbolo dello Stato membro.

2.

Autorità competente a livello territoriale.

3.

Autentica.

D.   DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2:

in bulgaro

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

in ceco

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

in croato

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ….[datum]

in danese

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

in estone

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

in finlandese

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

in francese

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

in greco

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

in inglese

:

Exported: Export declaration No … of [date]

in italiano

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

in lettone

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

in lituano

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

in maltese

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … tà [data]

in neerlandese

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

in polacco

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

in portoghese

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

in rumeno

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

in slovacco

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

in sloveno

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

in spagnolo

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

in svedese

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum]

in tedesco

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

in ungherese

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]


ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI, ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP O IGP DEI VINI DELL'UNIONE

(Articolo 11, paragrafo, 1 e articolo 12, paragrafo 1)

PARTE I

Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo, 1, lettera a)

Informazioni da indicare nella casella 17 l del documento di accompagnamento o nel documento commerciale utilizzato in conformità all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento

Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:

1)

soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:

a)

la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP) n. [..., ...] del «registro E-Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;

b)

l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

2)

tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;

3)

i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non specificamente per l'esportazione; e

4)

i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.

Firma e data

Nome e titolo del produttore/trasformatore

Riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente

«Numero ARC» o «codice MVV»

PARTE II

Certificato specifico per l'esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

A.   MODELLO

CERTIFICATO PER L'ESPORTAZIONE DI VINO

Per i vini esportati dall'Unione europea verso …

Il presente è un certificato multiuso, redatto in conformità all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2018/273 utilizzato come

certificato di origine, certificato sanitario e certificato di autenticità

Unione europea

Image

2.

Speditore:

2a.

Identificazione:

A.

Esportatore:

Aa.

Identificazione:

3.

Luogo di spedizione:

A1.

Locali:

5.

Identificazione dei mezzi di trasporto (natura):

6.

Riferimento:

B.

Importatore:

Ba.

Luogo di consegna:

17p.

Descrizione

17df.

Quantità (litri)

Dettagli

17 l.

Certificazione

Il sottoscritto, responsabile dei presenti prodotti per l'esportazione, certifica le informazioni riportate di seguito.

I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati nella Unione europea/in …

Tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione.

I prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione normali e riconosciuti e non specificamente per l'esportazione e

i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.

I prodotti di cui sopra sono stati prodotti e imbottigliati conformemente alle norme dell'Unione europea come vini

con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) iscritta nel «registro E-Bacchus» istituito dall'UE in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009

con l'indicazione dell'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

con l'indicazione della o delle varietà di uve da vino (vini varietali), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Certificazione complementare (facoltativa)

Logo dello Stato membro

10.

Le autorità di controllo confermano che lo speditore dei prodotti vitivinicoli di cui al presente certificato è registrato presso … da cui dipende con l'obbligo che tutti i prodotti vitivinicoli siano registrati e soggetti a vigilanza e ispezione delle autorità competenti.

18.

Firma

Data:

18a.

Codice unico di riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente

Nome e titolo

(articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2018/273)

ARC/MVV

Speditore o rappresentante che certifica le informazioni di cui sopra

(Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/273)

B.   REQUISITI PER L'USO DEL CERTIFICATO SPECIFICO PER L'ESPORTAZIONE

Le informazioni da indicare sul certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna n. 1 della tabella che figura di seguito.

Tali dati sono identificati dai numeri e dalle lettere figuranti nella colonna n. 2 della tabella riportata di seguito:

1

2

Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale

Identificazione: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED) o numero di riferimento dell'elenco o del registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

n. 2

Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.

n. 3

Esportatore: nome e indirizzo completi.

A

Locali: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall'indirizzo dello speditore.

A1

Identità del mezzo di trasporto: container, nave, aereo.

n. 5

Riferimento: nome e identità del mezzo di trasporto.

n. 6

Importatore: nome e indirizzo completi.

B

Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo dell'importatore.

Ba

Logo dello Stato membro di spedizione e nome, indirizzo e punto di contatto dell'autorità competente responsabile del controllo dello speditore nel luogo di spedizione.

Requisiti specifici facoltativi: conferma dell'autorità di controllo che «È stato predisposto un controllo interno della qualità per garantire la conformità dei prodotti».

n. 10

Descrizione del prodotto: a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie. I dettagli della descrizione possono essere riportati in documenti separati indicati nella presente casella.

n. 17p

Quantità: per i prodotti sfusi, la quantità netta totale; per i prodotti condizionati, il numero di recipienti utilizzati.

No 17d/f

Certificazione

Certificazione di origine o di provenienza e conformità alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione e secondo i metodi di produzioni normali e approvati (pratiche enologiche, coadiuvanti tecnologici e additivi)

Certificazione della DOP o dell'IGP, certificazione dell'annata o della (delle) varietà di uve da vino, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Certificazione complementare (facoltativa): può essere aggiunta dal mittente sotto forma di diciture opzionali come segue:

La mia impresa ha attuato un sistema di garanzia della qualità

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono autorizzate nell'UE conformemente alla legislazione UE e nazionale

I campioni dei prodotti sono selezionati in maniera casuale e sottoposti a controlli in laboratori ufficiali

Sulla base delle analisi di terzi, il livello di radioattività in termini di cesio 134 + 137 per i presenti prodotti non supera [è di] … Bq/kg (cfr. documentazione, relazioni delle prove in allegato)

Altra certificazione

n. 17 l

Firma, nome e qualifica del firmatario e data della firma.

n. 18

Numero di riferimento: ogni certificato deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarlo nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il numero ARC o il codice MVV assegnato al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale.

n. 18a


ALLEGATO VII

REQUISITI PER IL DOCUMENTO VI-1 E GLI ESTRATTI VI-2

PARTE I

Modello del documento VI-1 di cui all'articolo 22

1.

Esportatore (nome e indirizzo)

PAESE TERZO DI RILASCIO:

VI-1

N. progressivo

DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA

2.

Destinatario (nome e indirizzo)

3.

Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE)

4.

Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto

5.

Luogo di scarico (se diverso da 2)

6.

Descrizione del prodotto importato

7.

Quantità in l/hl/kg (1)

8.

Numero di contenitori

9.

CERTIFICATO

Il prodotto sopra designato (2) ☐ è/☐ non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie dell'Unione dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l'impiego di pratiche enologiche (2) ☐ raccomandate e pubblicate dall'OIV/☐ autorizzate dall'Unione.

Nome e indirizzo completi dell'organismo competente:

Luogo e data:

Timbro:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

10.

BOLLETTINO D'ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato)

PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE

Densità:

PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE

Titolo alcolometrico totale:

Titolo alcolometrico effettivo:

PER TUTTI I PRODOTTI

Estratto secco totale:

Anidride solforosa totale:

Acidità totale:

Acidità volatile:

Acido citrico:

Nome e indirizzo completi dell'organismo o del dipartimento designato (laboratorio):

Timbro:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica dell'agente:

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità

11.

Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto

12.

Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)

13.

Timbro dell'autorità competente

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

14.

Altre osservazioni

PARTE II

Modello dell'estratto VI-2 di cui all'articolo 22

UNIONE EUROPEA

STATO MEMBRO EMITTENTE:

1.

Speditore (nome e indirizzo)

VI-2

N. progressivo

ESTRATTO DI UN DOCUMENTO PER L'ESPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL'UNIONE EUROPEA

2.

Destinatario (nome e indirizzo)

3.

Estratto del documento VI-1

4.

Estratto dell'estratto VI-2

n.

n.

Rilasciato da (nome del paese terzo):

Timbrato da (nome e indirizzo completo dell'ufficio doganale dell'Unione):

Il

Il

5.

Descrizione del prodotto importato

6.

Quantità in l/hl/kg (3)

7.

Numero di contenitori

8.

DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE (4)

Il prodotto sopra designato ha formato l'oggetto del documento VI-1 indicato nella casella 3 ☐/dell'estratto indicato nella casella 4 ☐ e comprendente:

☐ un CERTIFICATO secondo cui il prodotto sopra designato☐ è/☐non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie dell'Unione dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l'impiego di pratiche enologiche (4) ☐ raccomandate e pubblicate dall'OIV/☐ autorizzate dall'Unione;

☐ un BOLLETTINO D'ANALISI attestante che il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE

Densità:

PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE

Titolo alcolometrico totale:

Titolo alcolometrico effettivo:

PER TUTTI I PRODOTTI

Estratto secco totale:

Anidride solforosa totale:

Acidità totale:

Acidità volatile:

Acido citrico:

☐ la VIDIMAZIONE (4) dell'organismo competente attestante che:

il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola e la denominazione di origine indicata nella casella 5 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine

l'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica.

Firma:

9.

DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Luogo e data:

Firma:

Timbro:

Nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale interessato:

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantità

10.

Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto

11.

Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)

12.

Timbro dell'autorità competente

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

Disponibili

 

 

 

Attribuiti

13.

Altre osservazioni

PARTE III

Istruzioni per la compilazione del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento VI-1 e gli estratti VI-2 devono essere compilati a macchina o a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I moduli non devono contenere cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall'organismo competente, dal laboratorio designato o dalle autorità doganali.

A.   Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

1.

Il formato del modulo è di 210 × 297 mm circa.

2.

Il documento o gli estratti sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Per gli estratti VI-2 la lingua dell'estratto è stabilita dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli estratti devono essere vidimati.

B.   Stampa del documento VI-1 e degli estratti VI-2

Il documento o gli estratti sono compilati nella lingua in cui sono stampati.

Ogni documento o estratto deve recare un numero progressivo attribuito:

a)

nel caso del documento VI-1, dall'organismo competente che firma la parte denominata «certificato»,

b)

nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che li vista.

C.   Contenuto

Casella 1

:

Esportatore: nome completo e indirizzo nel paese terzo interessato

Casella 2

:

Destinatario: nome completo e indirizzo nell'UE

Casella 4

:

(documento VI-1) Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto:

fFare riferimento esclusivamente al trasporto per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'UE,

indicare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc.

Casella 6

:

(casella 5 per l'estratto VI-2) Descrizione del prodotto importato:

denominazione di vendita (come figura sull'etichetta: nome del produttore e regione viticola, marchio ecc.),

nome del paese d'origine,

nome dell'indicazione geografica, purché il vino abbia i requisiti per fregiarsi di tale indicazione geografica,

titolo alcolometrico volumico effettivo,

colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»),

codice della nomenclatura combinata (codice CN).

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b), all'articolo 26 e all'articolo 27

A.

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):

Australia

Cile

B.

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

Australia

Cile

Stati Uniti d'America

C.

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 27:

—.


(1)  Cancellare le voci non pertinenti.

(2)  Apporre una «X» nella casella corrispondente.

(3)  Cancellare le voci non pertinenti.

(4)  Apporre una «X» nella casella corrispondente.