16.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/6


REGOLAMENTO (UE) 2018/221 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23 bis, lettera m),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di tale regolamento, compreso quello responsabile per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce il laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e i suoi compiti specifici.

(3)

La designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE, attualmente situato nel Regno Unito, avrà fine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito in conformità con l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

(4)

È necessario mantenere un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE al fine di garantire l'alta qualità e l'affidabilità delle tecniche diagnostiche per le TSE, nonché la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione. Per questo motivo il 29 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE. A seguito del completamento della procedura di selezione, è opportuno designare quale laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE il consorzio selezionato formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004.

(6)

Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e dare al nuovo laboratorio di riferimento dell'UE designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1o gennaio 2019.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il laboratorio UE di riferimento per le TSE è un consorzio formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Italia

 

Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italia».

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Laboratorio di riferimento dell'UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all'allegato X, capitolo B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.