6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/48


REGOLAMENTO (UE) 2018/175 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che la denominazione di vendita delle bevande spiritose della categoria 9 «Acquavite di frutta» è «acquavite di» seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio utilizzati. Tuttavia, in alcune lingue ufficiali tali denominazioni di vendita sono tradizionalmente espresse aggiungendo un suffisso al nome del frutto. L'indicazione di una denominazione di vendita costituita dal nome del frutto completato da un suffisso dovrebbe pertanto essere consentita per le acquaviti di frutta etichettate in tali lingue ufficiali.

(2)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 le specifiche della categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» non prevedono espressamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere per produrre tale categoria di bevande spiritose. In alcuni casi, tuttavia, la bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. È quindi opportuno modificare la definizione di questa categoria di bevande spiritose per consentire esplicitamente la possibilità di distillare insieme sidro di mele e sidro di pere se ciò è previsto da metodi di produzione tradizionali. Per tali casi è inoltre necessario stabilire le norme relative alla corrispondente denominazione di vendita. Al fine di evitare difficoltà per gli operatori economici, è altresì opportuno stabilire una disposizione transitoria concernente la denominazione di vendita delle bevande spiritose prodotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

(1)

Nella parte corrispondente alla categoria 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la denominazione di vendita dell'acquavite di frutta è “acquavite di” seguita dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio: acquavite di ciliegie, che può anche essere denominata kirsch, acquavite di prugne, che può anche essere denominata slivovice, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto. Nel caso delle lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena tale denominazione di vendita può essere espressa con il nome del frutto completato da un suffisso.

Può essere utilizzata anche la denominazione wasser associata al nome del frutto.

Il nome del frutto può sostituire la denominazione “acquavite di” seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o delle bacche seguenti:

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

corbezzole (Arbutus unedo L.),

mele “Golden Delicious”.

Se sussiste il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita che non contengono la dicitura “acquavite di”, l'etichettatura e la presentazione recano il termine “acquavite di”, eventualmente completato da una spiegazione;».

(2)

La parte corrispondente alla categoria 10 è sostituita dal testo seguente:

«10.

Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i seguenti requisiti:

i)

sono ottenute esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, in modo che il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)

presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol..

Il requisito di cui al punto i) non esclude le bevande spiritose ottenute con metodi di produzione tradizionali che consentono la distillazione congiunta di sidro di mele e sidro di pere. In tali casi, la denominazione di vendita è “acquavite di sidro di mele e di sidro di pere”;

b)

il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.;

c)

non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

d)

l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata;

e)

l'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.».

Articolo 2

Le bevande spiritose appartenenti alla categoria 10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 e le denominazioni di vendita che soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.