6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2017

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

La sostanza 3-decen-2-one non è stata approvata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva carbendazim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Non è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepralossidim a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Le sostanze cibutrina e triclosano non sono state approvate ai fini del loro uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

La sostanza triflumuron non è stata approvata ai fini del suo uso nei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, pertanto ne è vietato l'uso nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi» e occorre quindi iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

Le sostanze 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, benzil-butil-ftalato (BBP), diisobutil ftalato (DIBP), pentaossido diarsenico e fosfato di tris(2-cloroetile) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in quanto identificate come sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern — SVHC). Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, l'uso di dette sostanze è rigorosamente limitato a fini industriali. Occorre pertanto aggiungere tali sostanze alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il metamidofos nell'allegato III di tale convenzione e pertanto tale sostanza è ora soggetta alla procedura PIC prevista da detta convenzione. La conferenza delle parti ha altresì deciso di sopprimere la voce esistente all'allegato III per «Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)». Di conseguenza, queste modifiche devono essere rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

In occasione della sua settima riunione, svoltasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6), ha deciso di includere le sostanze esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati nell'allegato A della convenzione. Si tratta di sostanze elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dovrebbero quindi essare aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di attuare la convenzione di Stoccolma.

(10)

Tramite regolamento (UE) 2016/293 della Commissione (8), a seguito della decisione adottata alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, di elencare tale sostanza nella parte 1 dell'allegato A di detta convenzione, la sostanza chimica esabromociclododecano (HBCDD) è stata aggiunta alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza detta sostanza chimica deve essere inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012.

(11)

La convenzione di Stoccolma consente il riciclaggio di articoli che contengono o potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere oppure esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento finale degli articoli fabbricati a partire da materiali riciclati che contengono tali sostanze, a condizione che vengano adottate misure per impedire l'esportazione di eventuali articoli contenenti livelli o concentrazioni di dette sostanze che superano quelli consentiti per la vendita, l'uso, l'importazione o la fabbricazione di tali articoli all'interno del territorio della rispettiva parte. Al fine di attuare tale obbligo nell'Unione, attraverso la loro aggiunta alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 dovrebbe essere vietata l'esportazione degli articoli contenenti una concentrazione delle sostanze menzionate pari o superiori allo 0,1 % in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo.

(12)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(13)

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1)

L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

2)

L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

la voce «metamidofos» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b»;

 

b)

è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)»;

c)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«3-decen-2-one (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene(+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Benzil-butil-ftalato (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Carbendazina

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrina (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diisobutil ftalato (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Pentaossido di diarsenico (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepralossidim (+)

149979-41-9

n.p.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triclosano (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Fosfato di tris(2-cloroetile) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr»;

 

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

la voce «metamidofos» è soppressa;

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«3-decen-2-one

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil-butil-ftalato

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrina

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diisobutil ftalato

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentaossido di diarsenico

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepralossidim

149979-41-9

n.p.

ex 2932 99 00

p

b

Triclosano

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Fosfato di tris(2-cloroetile)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr»;

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

viene aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice SA sostanza pura (**)

Codice SA miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticida»;

b)

è soppressa la voce corrispondente a «metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)».


ALLEGATO II

Nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 649/2012 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Esaclorobutadiene

N. CE 201-765-5

N. CAS 87-68-3

Codice NC 2903 29 00

 

Naftaleni policlorurati

N. CE 274-864-4

N. CAS 70776-03-3 e altri

Codice NC 3824 99 93

 

Esabromociclododecano

N. CE 247-148-4, 221-695-9

N. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri

Codice NC 2903 89 80

Articoli contenenti una concentrazione pari o superiori allo 0,1 % di tetra-, penta-, esa- o eptabromodifeniletere in peso quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo

Tetrabromodifeniletere

N. EC 254-787-2 e altri

N. CAS 40088-47-9 e altri

Codice NC 2909 30 38

Pentabromodifeniletere

N. EC 251-084-2 e altri

N. CAS 32534-81-9 e altri

Codice NC 2909 30 31

Esabromodifeniletere

N. EC 253-058-6 e altri

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

Eptabromodifeniletere

N. EC 273-031-2 e altri

N. CAS 68928-80-3 e altri

Codice NC 2909 30 38 ».