23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/14


REGOLAMENTO (UE) 2018/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Il sorbato di calcio (E 203) è una sostanza autorizzata come conservante in una varietà di alimenti nonché in preparazioni di coloranti alimentari e aromi alimentari in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6)

A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione dei conservanti doveva essere completata entro il 31 dicembre 2015.

(7)

Il 30 giugno 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del sorbato di calcio (E 203) come additivi alimentari (4). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e ha concluso che esso dovrebbe essere escluso dalla dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo, definita per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202). Secondo il parere, è necessario effettuare studi sulla genotossicità del sorbato di calcio per esaminare l'inclusione del sorbato di calcio in tale DGA di gruppo.

(8)

Il 10 giugno 2016 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sull'acido sorbico (E 200), sul sorbato di potassio (E 202) e sul sorbato di calcio (E 203) (5), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nel parere scientifico sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Tuttavia, nessun operatore commerciale si è impegnato a fornire i dati richiesti sulla genotossicità del sorbato di calcio (E 203). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e di conseguenza non è possibile stabilire se tale sostanza soddisfi ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(9)

È pertanto opportuno sopprimere il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(10)

L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati venga modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(12)

È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, sopprimendo il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati adeguati sulla genotossicità, la sua inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(13)

Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni o trovare soluzioni alternative al sorbato di calcio (E 203), il presente regolamento dovrebbe applicarsi sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  EFSA Journal 2015;13(6):4144.

(5)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(6)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), la voce relativa all'additivo alimentare E 203 Sorbato di calcio è soppressa;

b)

nella parte C, la tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione) è così modificata:

i)

la lettera a) «E 200 – 203: acido sorbico - sorbati (SA)» è sostituita dalla seguente:

«a)

E 200 – 202: acido sorbico – sorbato di potassio (SA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio»

ii)

alla lettera c) «E 200 – 213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iii)

alla lettera d) «E 200 – 219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iv)

la lettera e) «E 200 – 203: 214 – 219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)» è sostituita dalla seguente:

«e)

E 200 – 202; 214 – 219: acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio»

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.3 (Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo latte cagliato»

2)

nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»

3)

nella categoria 01.7.1 (Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)»

 

4)

nella categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

5)

nella categoria 01.7.4 (Formaggio ottenuto dal siero di latte) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari»

6)

nella categoria 01.7.5 (Formaggio fuso) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)»

 

7)

nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)] le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

8)

nella categoria 01.8 (Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)»

9)

nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide] le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

10)

nella categoria 04.1.1 (Ortofrutticoli freschi interi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

20

 

Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati»

11)

nella categoria 04.2.1 (Ortofrutticoli essiccati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo frutta secca»

12)

la categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo ortaggi (tranne le olive)»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive»

iii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive»

13)

la categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di olive»

14)

nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas»

15)

nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas»

16)

nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)

Solo marmelada»

17)

nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo pasta di patate e patate a fette prefritte»

18)

la categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

Tranne ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati»

19)

nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (chewing-gum)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

20)

la categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo decorazioni (sciroppi per pancake, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)»

 

21)

nella categoria 06.4.4 (Gnocchi di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1)»

 

22)

nella categoria 06.4.5 [Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)»

 

23)

nella categoria 06.6 (Pastelle) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)»

 

24)

nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo polenta

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

solo Semmelknödelteig»

25)

nella categoria 07.1 (Pane e panini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzialmente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico destinato alla vendita al dettaglio»

26)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65»

27)

nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»

28)

la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo pâté»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo aspic»

iii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio, acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»

29)

la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo ricopertura gelatinosa di prodotti a base di carne (sottoposta a cottura, salatura o essiccazione)»

30)

la categoria 09.2. (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Aspic»

ii)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

200

(1) (2)

Solo pesce salato ed essiccato

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

6 000

(1) (2)

Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti»

31)

nella categoria 09.3 (Uova di pesce), la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce»

32)

la categoria 10.2 (Uova e ovoprodotti trasformati) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

5 000

(1) (2)

Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)»

33)

nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

500

(1) (2)

Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %»

34)

nella categoria 12.2.2 (Condimenti) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)»

 

35)

nella categoria 12.4 (Senape) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)»

 

36)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

500

(1) (2)

Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)»

37)

la categoria 12.6 (Salse) è così modificata:

i)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

ii)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %; salse non emulsionate

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

38)

nella categoria 12.7 (Insalate e pasta da spalmare a base di aromi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

39)

nella categoria 12.9 (Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine»

40)

nella categoria 13.2 [Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

41)

nella categoria 13.3 [Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

42)

la categoria 14.1.2 (Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

500

(1) (2)

Solo sød….saft e sødet….saft»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale»

43)

nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

250

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

300

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi»

44)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

250

(1) (2)

Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche 210 – 213, acido benzoico - benzoati

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

300

(1) (2)

Tranne bevande a base di latte e derivati»

45)

nella categoria 14.1.5.2 (Altro) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

600

(1) (2)

Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe»

46)

nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta»

47)

nella categoria 14.2.2 [Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche] la voce relativa agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici»

48)

nella categoria 14.2.3 (Sidro e sidro di pere) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

49)

nella categoria 14.2.4 (Vino di frutta e made wine) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

50)

Nella categoria 14.2.5 (Idromele) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

51)

nella categoria 14.2.7.1 (Vini aromatizzati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

52)

nella categoria 14.2.7.2 (Bevande aromatizzate a base di vino) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

53)

nella categoria 14.2.7.3 (Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

54)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico — sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»

55)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)»

 

56)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)

Solo frutta a guscio ricoperta»

57)

la categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4) è così modificata:

i)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo frugtgrød, rote Grütze e pasha

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo ostkaka»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»

58)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo se in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D»

59)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)»

 

2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte 2 (Additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211 ed E 212 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti»

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

b)

nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211, E 212 ed E 213 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202

Acido sorbico e sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)

Tutti gli aromi

1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi»

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio

c)

nella parte 6 (Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5), la tabella 2 (Tabella 2, Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Acido sorbico – sorbato di potassio

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio»