13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/56 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 104 e 114,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2), nell'esecuzione delle verifiche sostanziali della spesa l'organismo di certificazione può usare un approccio integrato di campionamento. In base all'esperienza acquisita nel primo biennio di applicazione di tale articolo risulta opportuno chiarire cosa si intende per approccio integrato di campionamento nel perseguimento dei diversi obiettivi di audit di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

L'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa il limite massimo per ciascuna dichiarazione di spesa degli organismi pagatori contenente richieste di pagamento relative agli strumenti finanziari al 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che la dichiarazione trimestrale deve specificare l'importo della spesa pubblica ammissibile effettivamente versato dall'organismo pagatore durante ciascun trimestre in conformità al paragrafo 2 dello stesso articolo. Gli importi versati dall'organismo pagatore nell'ambito degli strumenti finanziari dovrebbero essere dichiarati alla Commissione rispettando il limite del 25 % e a condizione che sia stato conseguito il corrispondente target intermedio di attuazione. La prima dichiarazione alla Commissione entro il limite del 25 % deve avere inizio con firma dell'accordo di finanziamento e il successivo versamento allo strumento finanziario. Le rate successive devono essere dichiarate alla Commissione al conseguimento del corrispondente tasso di esborso, in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») ciò significa che l'organismo pagatore può dichiarare per ogni trimestre soltanto il 25 % del contributo complessivo previsto. Pertanto, le norme dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non risultano idonee per le modalità con cui gli Stati membri e la Commissione si devono ripartire la gestione degli strumenti finanziari in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è quindi opportuno modificarle di conseguenza.

(3)

Al fine di alleviare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri al momento di procedere ai recuperi, l'esperienza dimostra che dovrebbe essere fissata una soglia al di sotto della quale non si recuperano interessi.

(4)

L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che i documenti e le informazioni contabili utilizzati ai fini della liquidazione dei conti devono essere inviati alla Commissione in copia cartacea più una copia elettronica. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, di razionalizzare l'analisi dei documenti e di attenuare il rischio di incongruenze nei dati utilizzati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare soltanto documenti in formato elettronico, utilizzando la firma elettronica. Tale obbligo dovrebbe essere rispecchiato anche nel testo della dichiarazione di gestione di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. Per evitare ritardi nella trasmissione dei documenti in caso di difficoltà tecniche connesse all'attuazione della firma elettronica, per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

(5)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento di esecuzione e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione (4). L'esperienza dimostra che la forma e il contenuto delle informazioni contabili devono essere modificati ogni anno con conseguenti oneri amministrativi e rischio di ritardi. A fini di semplificazione e per consentire di definire tempestivamente le relative specifiche tecniche, è pertanto opportuno prevedere che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili debbano essere messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli. È inoltre opportuno stabilire i requisiti generali relativi a tali specifiche tecniche.

(6)

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione la Commissione comunica le risultanze allo Stato membro interessato; la comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. In tale lasso di tempo è necessario procedere a taluni adempimenti amministrativi, quali la traduzione della risposta dello Stato membro, l'analisi da parte della Commissione degli elementi presentati dallo Stato membro, la preparazione dell'invito alla riunione bilaterale nella lingua ufficiale dello Stato membro e la preparazione della riunione. L'esperienza dell'ultimo biennio dimostra che il periodo di quattro mesi è nella maggior parte dei casi insufficiente per organizzare riunioni efficaci. Per consentire una migliore preparazione della riunione bilaterale, è opportuno estendere a cinque mesi il termine entro il quale deve svolgersi la riunione. Per non turbare le indagini in corso, tale estensione sarà applicabile solo alle indagini per le quali alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non è ancora stata trasmessa la comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2.

(7)

L'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 impone alla Commissione di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale. Il termine è specificato soltanto in relazione al verbale della riunione bilaterale, quindi nei casi in cui tale riunione ha avuto luogo. Il summenzionato regolamento di esecuzione non definisce esplicitamente un termine per l'invio della comunicazione nei casi in cui lo Stato membro ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria. La disposizione dovrebbe pertanto essere chiarita in riferimento a tale aspetto fissando il termine di decorrenza del periodo di sei mesi per i casi in cui non è stata richiesta la riunione bilaterale.

(8)

L'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che in casi debitamente giustificati è possibile prorogare i periodi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. L'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione stabilisce il termine entro il quale svolgere la riunione bilaterale; in casi debitamente giustificati può risultare necessaria una proroga di tale termine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 34, paragrafo 9, del summenzionato regolamento di esecuzione.

(9)

A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), tra cui l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nell'esercizio finanziario considerato nonché la natura e la descrizione di ogni misura. L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento di esecuzione, che riporta l'elenco delle misure interessate.

(10)

È opportuno modificare l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 in considerazione del fatto che tra le misure ivi elencate dovrebbero figurare anche le misure eccezionali necessarie per affrontare la situazione di mercato ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali misure eccezionali sono considerate misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, è opportuno modificare il punto 10 dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Inoltre, l'aiuto nel settore dei bachi da seta di cui al punto 3 dell'elenco di tale allegato non è più applicabile, visto che l'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014 e che tutti i relativi impegni finanziari e pagamenti ai beneficiari hanno avuto termine. È quindi opportuno depennare dall'elenco il riferimento all'aiuto nel settore dei bachi da seta.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

(1)

all'articolo 7, paragrafo 3, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare le verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.»;

(2)

all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.»;

(3)

all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR.»;

(4)

all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.

Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

(*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

(5)

all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

I modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili sono messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

Le specifiche tecniche comprendono:

a)

i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili (tabella delle X);

b)

la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR;

c)

le descrizioni dei campi dati (promemoria);

d)

la struttura dei codici bilancio FEASR.»;

(6)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di sei mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5.»;

(7)

l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

(8)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

il punto 3 è soppresso;

b)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Le misure concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione, del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI GESTIONE

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell'organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse le risultanze dell'operato del servizio di audit interno, dichiaro quanto segue:

a mia conoscenza, i conti in questione presentati in formato elettronico forniscono un quadro veritiero, esatto e completo delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa dell'Unione.

Le spese contabilizzate sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma

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