11.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/34 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, contenente i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e le spese corrispondenti a ciascun servizio, ove offerto da un prestatore di servizi di pagamento. Gli elenchi definitivi sono pubblicati dagli Stati membri, che vi integrano la terminologia standardizzata dell'Unione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione (2). |
(2) |
Al fine di garantire che il documento informativo sulle spese consegua le finalità della direttiva 2014/92/UE e nel contempo fornisca al consumatore tutte le informazioni pertinenti in modo da migliorare il confronto e la trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero usare un modello standardizzato di documento informativo sulle spese e disporre di istruzioni chiare in merito alle modalità di compilazione di tale documento. |
(3) |
Poiché il documento informativo sulle spese serve a informare i consumatori prima della stipula del contratto relativo al conto di pagamento affinché possano confrontare le offerte di conti di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe usare il modello standardizzato per produrre un documento informativo sulle spese per ciascuno dei conti di pagamento offerti al consumatore. |
(4) |
Onde consentire ai consumatori di scegliere l'offerta di conto più adatta alle loro esigenze, garantendo nel contempo un elevato grado di standardizzazione, dovrebbe essere possibile presentare un'idonea combinazione di pacchetti e quindi il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter produrre più di un documento informativo sulle spese per il conto di pagamento in questione, a condizione che in ciascun documento sia includo almeno un pacchetto. |
(5) |
Affinché il consumatore possa comprendere più agevolmente il contenuto dei diversi tipi di pacchetti e le relative spese, il documento informativo sulle spese dovrebbe elencare i pacchetti separatamente. |
(6) |
Se i servizi che superano la quantità prevista da un pacchetto non sono inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi e quindi non sono presentati nel documento informativo sulle spese, essi dovrebbero essere riportati in una tabella distinta e non combinati con le informazioni sul contenuto dei pacchetti, al fine di dare ai consumatori una panoramica chiara del pacchetto. |
(7) |
Poiché il contenuto di ciascun documento informativo sulle spese fornito ai consumatori dipende dall'offerta di servizi del singolo prestatore di servizi di pagamento e dall'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la comparabilità dei conti di pagamento offerti nel mercato unico, il modello di documento informativo sulle spese dovrebbe riportare talune voci sotto le quali dovrebbero essere raggruppati i diversi servizi. |
(8) |
Il modello di documento informativo sulle spese dovrebbe includere una tabella separata, che dovrebbe essere utilizzata da quei prestatori di servizi di pagamento che sono tenuti a fornire anche un indicatore dei costi complessivi. |
(9) |
Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modello di documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune
1. I prestatori di servizi di pagamento utilizzano il modello riportato in allegato e lo compilano conformemente agli articoli da 2 a 13.
2. I prestatori di servizi di pagamento non modificano il modello di documento informativo sulle spese compilandolo in modo diverso da quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento seguono l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci stabilito dal modello. Il documento informativo sulle spese:
(a) |
è presentato in formato A4 verticale; |
(b) |
riporta il titolo «Documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, centrato e collocato fra il logo del prestatore di servizi di pagamento in alto a sinistra del documento e il simbolo comune in alto a destra; |
(c) |
riporta il simbolo comune di dimensioni pari a 2,5 cm × 2,5 cm, presentato conformemente al modello in allegato; |
(d) |
utilizza il carattere tipografico Arial o altro analogo, di dimensione 11, fatta eccezione per il titolo «Documento informativo sulle spese», che utilizza il carattere in grassetto di dimensione 16, per le voci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 14 e le sottovoci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 12, a meno che l'aumento della dimensione del carattere o l'uso del carattere Braille per persone non vedenti e ipovedenti sia richiesto dalla legislazione nazionale o concordato fra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento; |
(e) |
è prodotto in bianco e nero, fatta eccezione per il logo del prestatore di servizi di pagamento e il simbolo comune che possono essere presentati a colori, conformemente all'articolo 2; |
(f) |
riporta le voci in grigio semiscuro utilizzando il profilo di colore con il numero di riferimento 166,166,166 del modello di colore RGB e le sottovoci in grigio chiaro utilizzando il profilo di colore 191,191,191 del modello di colore RGB; |
(g) |
ha le pagine numerate. |
3. Un prestatore di servizi di pagamento fornisce un documento informativo sulle spese distinto per ciascun conto di pagamento che offre ai consumatori.
4. Fatta salva l'offerta di un conto di pagamento con caratteristiche di base a norma del capo IV della direttiva 2014/92/UE, se un prestatore di servizi di pagamento offre ai consumatori solo un conto di pagamento che può essere combinato con diversi pacchetti di servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/92/UE, il prestatore di servizi di pagamento può produrre più di un documento informativo sulle spese per tale conto, a condizione che ciascun documento informativo sulle spese contenga almeno un pacchetto.
Articolo 2
Simbolo comune e logo del prestatore di servizi di pagamento
1. Se il simbolo comune è presentato a colori, esso utilizza il profilo di colore con il numero di riferimento 0/51/153 (esadecimale: 003399) del modello di colore RGB per lo sfondo e il profilo di colore 255/204/0 (esadecimale: FFCC00) del modello di colore RGB per il simbolo.
2. Il logo del prestatore di servizi di pagamento è di dimensioni equivalenti alle dimensioni del simbolo comune.
3. Il logo può essere presentato a colori solo se anche il simbolo comune è presentato a colori. Se stampato in bianco e nero il simbolo comune è chiaramente leggibile.
Articolo 3
Nome della banca/intermediario
Il nome del prestatore di servizi di pagamento che fornisce il conto è incluso in grassetto e allineato a sinistra.
Articolo 4
Nome del conto
Il nome del conto è incluso in grassetto, allineato a sinistra, sotto il nome della banca/intermediario.
Articolo 5
Data
La data dell'ultimo aggiornamento del documento informativo sulle spese eseguito dal prestatore di servizi di pagamento è riportata utilizzando il carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), allineata a sinistra, sotto il nome del conto.
Articolo 6
Dichiarazione introduttiva
1. Il testo della dichiarazione introduttiva figurante nel modello è riprodotto tale e quale nel documento informativo sulle spese, con interlinea 1,15, 0 punti prima e 10 punti dopo il testo.
2. I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con i nomi dei pertinenti documenti precontrattuali e contrattuali.
Articolo 7
Tabella «Servizi e spese»
1. I prestatori di servizi di pagamento elencano i servizi inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, se il prestatore di servizi di pagamento offre tali servizi, e le spese corrispondenti nella tabella sui servizi e le spese, come segue:
(a) |
i servizi sono inseriti nella colonna «Servizio», allineati a sinistra, in grassetto; |
(b) |
ogni servizio è elencato solo una volta ed è presentato sotto la rispettiva sottovoce della tabella, ad esempio la fornitura o tenuta del conto è elencata nella sottovoce «Servizi generali del conto»; |
(c) |
le spese corrispondenti ai servizi sono riportate nella colonna «Spesa», allineate a destra; |
(d) |
se una spesa è addebitata con cadenza regolare anziché ogni volta che è utilizzato il servizio, tale cadenza è indicata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, seguita dalla corrispondente spesa per tale periodo, allineata a destra; le spese annue totali sono presentate sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, allineate a sinistra, con la dicitura «Totale spese annue», con la corrispondente spesa allineata a destra; |
(e) |
interlinea singola, 0 punti prima e 0 punti dopo ogni servizio e spesa. |
2. Se nessuno dei servizi offerti da un prestatore di servizi di pagamento, che corrisponderebbe a una sottovoce, è incluso nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, l'intera riga relativa a tale sottovoce è cancellata, compreso il titolo della sottovoce.
3. Se i prestatori di servizi di pagamento non offrono uno o più servizi che figurano nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, o se il servizio non è messo a disposizione insieme al conto, è riportata la dicitura «servizio non disponibile».
4. Se vengono addebitate spese distinte in uno o più dei seguenti modi, i prestatori di servizi di pagamento presentano, nella colonna «Spesa» del servizio in questione e su una riga separata, una descrizione di ogni occasione, canale o condizione di addebito spese («tipo di spese»):
(a) |
per le diverse occasioni di addebito spese per la fornitura dello stesso servizio, ad esempio una spesa iniziale di attivazione e le successive spese di esecuzione per lo stesso servizio; |
(b) |
per i diversi canali attraverso i quali lo stesso servizio è richiesto, utilizzato o fornito, ad esempio telefono, succursale od online; |
(c) |
se sono soddisfatte o no le condizioni specifiche per lo stesso servizio, ad esempio l'osservanza di un limite minimo o massimo per i bonifici o i prelievi di contante. |
La descrizione è allineata a sinistra e la spesa è allineata a destra.
5. Se le spese sono addebitate secondo una combinazione di diversi tipi di spese, come le spese che differiscono per canale e che sono successivamente ripartite in funzione del raggiungimento di una soglia, i prestatori di servizi di pagamento, oltre ad applicare il paragrafo 4, allineano a destra la descrizione di ogni tipo di spesa aggiuntiva.
Articolo 8
Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»
1. Se un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento è addebitato in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto», tutti i servizi inclusi nel pacchetto, indipendentemente dal fatto che figurino nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, sono elencati nella sezione della tabella relativa ai servizi generali del conto, nella riga relativa al pacchetto di servizi.
2. I prestatori di servizi di pagamento includono le informazioni relative alla spesa supplementare per i servizi che superano la quantità prevista dal pacchetto di servizi, conformemente all'articolo 10.
3. Se il numero di tutti i servizi previsti dal pacchetto di servizi non è limitato, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente», in fondo alla riga.
4. L'intera riga relativa al pacchetto di servizi è cancellata se un pacchetto di servizi non è offerto con il conto e quando il pacchetto è addebitato separatamente dalle spese per i servizi generali del conto.
Articolo 9
Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»
1. Se i prestatori di servizi di pagamento offrono con il conto un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento e il pacchetto è addebitato separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto» di cui alla tabella dei servizi e delle spese, i prestatori di servizi di pagamento includono le seguenti informazioni nella tabella relativa al pacchetto di servizi:
(a) |
l'elenco di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, indipendentemente dal fatto che essi siano inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE; |
(b) |
la quantità di ciascun servizio compresa nelle spese del pacchetto, che può essere un numero o l'indicazione che il numero di servizi non è limitato; |
(c) |
nella colonna «Spesa», le spese del pacchetto, allineate a destra. |
2. Se il pacchetto è addebitato con cadenza regolare, questa è presentata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, con le spese annue totali presentate sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, con la dicitura «Totale spese annue».
3. I prestatori di servizi di pagamento includono le informazioni relative alla spesa supplementare per i servizi che superano la quantità prevista dal pacchetto di servizi, conformemente all'articolo 10.
4. Se il numero di tutti i servizi del pacchetto non è limitato, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente», in fondo alla tabella.
5. Se il documento informativo sulle spese include più di un pacchetto cui si applica il paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento forniscono le informazioni previste dal presente articolo per ciascun pacchetto in una tabella distinta, indicando il marchio commerciale del pacchetto di servizi, ove applicabile.
6. Se il pacchetto di servizi non è fornito insieme al conto o se il pacchetto di servizi è addebitato in quanto parte della spesa per i servizi generali del conto, i prestatori di servizi di pagamento cancellano l'intera tabella.
Articolo 10
Tabella relativa alle spese supplementari per i servizi che superano la quantità prevista dai pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento
1. I prestatori di servizi di pagamento includono in tale tabella le informazioni relative alle spese supplementari per ogni servizio che supera la quantità prevista da un pacchetto di cui agli articoli 8 e 9, se tali informazioni non sono incluse nella tabella dei servizi e delle spese, o se la spesa corrispondente al servizio è diversa da quella riportata nella tabella.
2. Se i prestatori di servizi di pagamento offrono più di un pacchetto e le spese supplementari di cui al paragrafo 1 sono diverse a seconda del pacchetto, i prestatori di servizi di pagamento elencano le diverse spese separatamente per ciascun pacchetto e utilizzano il marchio commerciale del pacchetto, ove pertinente.
3. Nel compilare la tabella i prestatori di servizi di pagamento seguono la presentazione e la struttura stabilite dal presente regolamento, ove applicabile.
4. Se un documento informativo sulle spese non include informazioni relative ai pacchetti di servizi, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Indicatore dei costi complessivi
1. Ove richiesto dalle disposizioni nazionali, i prestatori di servizi di pagamento presentano in una tabella distinta l'indicatore dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella relativa all'indicatore dei costi complessivi se le disposizioni nazionali non impongono loro di presentare detto indicatore.
Articolo 12
Marchi commerciali
Qualora si utilizzi un marchio commerciale, questo segue immediatamente il nome del servizio, nel carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), fra parentesi quadre.
Articolo 13
Mezzi elettronici
1. Se il documento informativo sulle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del documento informativo sulle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 12, modificare il modello solo come segue:
(a) |
in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 2; |
(b) |
se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del documento informativo sulle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci; |
(c) |
usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del documento informativo sulle spese, il simbolo comune, la dichiarazione introduttive, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni. |
2. Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel documento informativo sulle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).