5.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/3 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2018

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

(2)

A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2014, 2015 e 2016 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2018 e 2019.

(3)

Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2018, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2018 e 2019, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).


ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o giugno al 30 settembre

 

39 326

78.0020

Dal 1o ottobre

al 31 maggio

483 376

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

 

26 505

78.0075

Dal 1o novembre

al 30 aprile

20 482

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre

al 30 giugno

6 587

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance

Dal 1o dicembre

al 31 maggio

302 643

78.0120

0805 22 00

Clementine

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

86 317

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o gennaio al 31 maggio

 

32 823

78.0160

Dal 1o giugno al 31 dicembre

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

 

432 630

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

 

155 417

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

 

33 718

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

17 254