27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/1


DIRETTIVA (UE) 2018/912 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) statuisce che a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non possa essere inferiore al 15 %.

(2)

L'applicazione di un'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) garantisce il funzionamento corretto del sistema comune dell'IVA e dovrebbe pertanto essere mantenuta.

(3)

È opportuno mantenere al 15 % l'aliquota normale minima in vigore e renderla permanente.

(4)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare un'aliquota normale minima dell'IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).