5.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


DIRETTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2018

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire nuove iniziative nel settore della trasparenza fiscale a livello dell'Unione, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questo contesto, la direttiva 2014/107/UE del Consiglio (4) ha introdotto lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard - «CRS») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione. Il CRS prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per tale scambio a livello mondiale. La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio (5), che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, e dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio (6), che stabilisce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali. Alla luce dell'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio (7) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Nonostante la direttiva 2011/16/UE sia stata modificata più volte al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro fiscale esistente inerenti alla trasparenza.

(2)

Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È pertanto fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. Tuttavia, il fatto che le autorità fiscali non reagiscano a un meccanismo soggetto a notifica non dovrebbe implicare l'accettazione della validità o il trattamento fiscale di tale meccanismo.

(3)

Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva interessano più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a tali meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove rilevano pratiche fiscali aggressive.

(4)

Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in linea con l'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto, il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscali. È inoltre importante osservare che, nella «Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017, sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti» è stato chiesto all'OCSE di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di elusione delineato nell'ambito della relazione sull'azione 12 del BEPS.

(5)

È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrino aver aiutato attivamente i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.

(6)

La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe necessario che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale concedere alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.

(7)

È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano effettivamente attuati. Per agevolare il lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.

(8)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di tali operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che, in alcuni casi, l'obbligo di comunicazione di informazioni non sarebbe applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze, sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In tali casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.

(9)

I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di ciò, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite «elementi distintivi».

(10)

Dato che la presente direttiva relativa alla comunicazione di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Uno Stato membro potrebbe adottare ulteriori misure nazionali di natura analoga in materia di notifica, ma ogni informazione raccolta oltre a quelle che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi della presente direttiva non dovrebbe essere comunicata automaticamente alle autorità competenti degli altri Stati membri. Tali informazioni potrebbero essere scambiate su richiesta o spontaneamente secondo le norme applicabili.

(11)

Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione.

(12)

Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati attraverso la rete comune di comunicazione («CCN») messa a punto dall'Unione. In tale contesto, le informazioni sarebbero registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN.

(13)

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali sia per gli intermediari e di garantire l'efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli sviluppi internazionali. Dovrebbe essere introdotto un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni. Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nell'ambito del CRS dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2014/107/UE e all'allegato I della medesima. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell'OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, quale fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell'Unione.

(14)

Se da un lato l'imposizione diretta resta di competenza degli Stati membri, dall'altro è opportuno fare riferimento a un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero al solo scopo di definire chiaramente l'ambito di applicazione dell'elemento distintivo riguardante i meccanismi che implicano operazioni transfrontaliere, che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 2011/16/UE da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti e in merito ai quali le autorità competenti dovrebbero scambiarsi automaticamente informazioni. Inoltre, è opportuno ricordare che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (9).

(15)

Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(16)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per lo stesso motivo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(17)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Qualunque trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e al regolamento (CE) n. 45/2001.

(18)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(19)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi transfrontalieri che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 9 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis ter, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;

ii)

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis ter, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.»;

iii)

al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e dell'allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.»;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«18.

“meccanismo transfrontaliero”: un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a)

non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;

b)

uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;

c)

uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;

d)

uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;

e)

tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Ai fini del presente articolo, punti da 18 a 25, dell'articolo 8 bis ter e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;

19.

“meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica”: qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;

20.

“elemento distintivo”: una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;

21.

“intermediario”: qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

a)

essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;

b)

disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;

c)

essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;

d)

essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;

22.

“contribuente pertinente”: qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;

23.

ai fini dell'articolo 8 bis ter, per “impresa associata” si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei modi seguenti:

a)

una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;

b)

una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;

c)

una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;

d)

una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.

Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato alle lettere da a) a d), alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona;

24.

“meccanismo commerciabile”: un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;

25.

“meccanismo su misura”: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis ter

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:

a)

il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o

b)

il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o

c)

il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,

a seconda della situazione che si verifica per prima.

Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.

2.   In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 14, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.

3.   Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

a)

lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;

b)

lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;

c)

lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;

d)

lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.

4.   Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

5.   Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

Gli intermediari possono avere diritto all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

6.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 5, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

7.   Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.

Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco seguente:

a)

lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;

b)

lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;

c)

lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro;

d)

lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.

8.   Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 7, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

9.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro intermediario.

10.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 6 debba essere quello che appare per primo nell'elenco seguente:

a)

il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;

b)

il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.

Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 14 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.

11.   Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.

12.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.

13.   L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 12 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.

14.   Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 5 includono gli elementi seguenti, se del caso:

a)

l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il cif e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;

b)

i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;

c)

un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;

d)

la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

e)

i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

f)

il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

g)

l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;

h)

l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.

15.   L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

16.   Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 13 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 14 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

17.   La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 14, lettere a), c) e h).

18.   Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.»;

3)

all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta formulari tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei casi seguenti:

a)

per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1o gennaio 2017;

b)

per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019.

Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 8 bis e 8 bis ter.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis ter in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.»;

4)

all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 17. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.»;

5)

all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis,bis bis e 8 bis bis ter e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis e 8 bis ter e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

7)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Relazioni

1.   Ogni cinque anni successivamente al 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2.   Ogni due anni successivamente al 1o luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

8)

è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Parere del 1o marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 18 gennaio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

(7)  Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(9)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO

«

ALLEGATO IV

ELEMENTI DISTINTIVI

Parte I.   Criterio del vantaggio principale

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il “criterio del vantaggio principale”.

Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

Parte II.   Categorie degli elementi distintivi

A.   Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

1.

Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

2.

Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:

a)

all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure

b)

al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.

3.

Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B.   Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1.

Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

2.

Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.

3.

Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un “carosello” di fondi (“round-tripping”), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

C.   Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1.

Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della condizioni seguenti:

a)

il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;

b)

nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:

i)

non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure

ii)

è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;

c)

il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

d)

il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.

2.

Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.

3.

È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.

4.

Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

D.   Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

1.

Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:

a)

l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;

b)

il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;

c)

la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

d)

il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

e)

il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

f)

meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

2.

Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

a)

che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e

b)

che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e

c)

in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi non identificabili.

E.   Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1.

Un meccanismo che comporta l'uso di norme “porto sicuro” (safe harbour) unilaterali.

2.

Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per “beni immateriali di difficile valutazione” (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:

a)

non esistono affidabili transazioni comparabili; e

b)

al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

3.

Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.
»