10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

(2018/C 444/01)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità per l’apprendimento favorisce le conoscenze, le abilità, le competenze e le esperienze, incluse le competenze personali e sociali e la sensibilizzazione ai temi culturali, che sono cruciali per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, oltre che per promuovere l’identità europea.

(2)

La Commissione europea, nella sua comunicazione «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» (1), ha esposto una visione per la creazione di uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, in cui apprendimento, studio e ricerca non saranno ostacolati dai confini, anche grazie all’eliminazione degli ostacoli al riconoscimento dei titoli, sia a livello delle scuole che dell’istruzione superiore.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 hanno esortato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, in linea con le loro rispettive competenze, a portare avanti il lavoro per «promuovere la cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria» (2).

(4)

La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea («convenzione di Lisbona sul riconoscimento»), elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco e adottata nel 1997, fornisce, insieme ai suoi testi sussidiari, un quadro giuridico per il riconoscimento dei titoli di studio dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore che danno accesso all’istruzione superiore.

(5)

I ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore, nel comunicato di Bucarest del 2012, si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo a lungo termine del riconoscimento automatico dei titoli accademici comparabili. Al riguardo sono stati compiuti progressi, tra l’altro attraverso il lavoro del gruppo apripista sul riconoscimento automatico, ma l’obiettivo non è ancora stato raggiunto.

(6)

Nel 2002, i ministri responsabili dell’istruzione e formazione professionale negli Stati membri si sono impegnati ad aderire al processo di Copenaghen, un processo di cooperazione rafforzata che promuove il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze.

(7)

La garanzia della qualità, in particolare, svolge un ruolo chiave nel migliorare la trasparenza, aiutando così a creare un clima di fiducia reciproca. Pertanto, è importante basarsi sul lavoro già realizzato nel contesto delle norme e degli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale nonché fare riferimento al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

(8)

Per agevolare il riconoscimento dei risultati di apprendimento in conformità alla legislazione nazionale, anche nel quadro della mobilità, dovrebbero proseguire i lavori relativi all’attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale.

(9)

La raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (3) ha stabilito l’obiettivo di migliorare trasparenza, comparabilità e trasferibilità dei titoli di studio, facilitandone così il riconoscimento.

(10)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa, chiede un ulteriore sforzo all’UE e agli Stati membri per garantire un riconoscimento più efficace e una maggiore armonizzazione dei titoli di studio (4).

(11)

In un contesto sempre più globalizzato, è importante che gli studenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di apprendimento esistenti in Europa. Affinché ciò avvenga, un titolo rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro dovrebbe essere valido in qualunque altro Stato membro ai fini dell’accesso ad ulteriori attività di apprendimento, anche nel caso di cittadini di paesi terzi che detengono un titolo conseguito in uno Stato membro e si trasferiscono in un altro. Tuttavia, l’assenza di tale riconoscimento automatico dei titoli e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all’estero sta ostacolando la mobilità. Un approccio al riconoscimento automatico adottato a livello dell’Unione fornirà la chiarezza e la coerenza necessarie per superare le barriere restanti.

(12)

Nell’istruzione superiore, le procedure di riconoscimento rimangono spesso troppo complicate o costose e troppi studenti in mobilità non ottengono il pieno riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti con successo. Tuttavia, diversi Stati membri hanno preso l’iniziativa di compiere progressi verso il riconoscimento reciproco automatico, anche firmando accordi regionali. Tali iniziative potrebbero fungere da modelli per la creazione di un sistema a livello dell’Unione.

(13)

A livello di istruzione e formazione secondaria superiore, per i possessori di titoli che danno accesso all’istruzione superiore in uno Stato membro spesso mancano certezze rispetto all’accesso all’istruzione superiore in un altro Stato membro. In particolare, alcuni Stati membri non riconoscono i titoli che danno accesso all’istruzione superiore ai possessori di titoli di istruzione e formazione professionale secondaria in altri Stati membri. Inoltre, mentre i periodi di studio all’estero di più breve durata non creano necessariamente problemi di riconoscimento, l’incertezza resta una sfida importante per i periodi che vanno da tre mesi a un anno.

(14)

Un approccio graduale sosterrà gli Stati membri nel porre in essere le condizioni che renderanno possibile il riconoscimento reciproco automatico. Tale approccio si baserà sugli strumenti già esistenti per l’istruzione superiore e l’istruzione e formazione professionale, ma migliorerà il loro utilizzo e aumenterà progressivamente il livello di ambizione. A livello di istruzione e formazione secondaria superiore generale è stato avviato un processo di cooperazione volto a instaurare il necessario livello di fiducia tra i diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. La presente raccomandazione fornisce un approccio complementare alle iniziative degli Stati membri e gli impegni hanno carattere volontario.

(15)

La presente raccomandazione non pregiudica il sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e i requisiti minimi di formazione armonizzati per diverse professioni di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 2013/55/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

conformemente alla legislazione nazionale e dell’Unione, alle risorse disponibili e alle circostanze nazionali, basandosi sulla convenzione di Lisbona sul riconoscimento (7) e sui relativi testi sussidiari, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi:

Principio chiave

1.

Compiere i passi necessari, entro il 2025, per:

a)

conseguire il riconoscimento reciproco automatico (8) ai fini del proseguimento degli studi, di modo che, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta:

i)

un titolo di studio dell’istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuto (9) allo stesso livello negli altri, ai fini dell’accesso al proseguimento degli studi, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’autenticità dei documenti;

ii)

i risultati conseguiti durante un periodo di studio all’estero a livello di istruzione superiore in uno Stato membro siano automaticamente e pienamente riconosciuti negli altri, come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti;

b)

compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, di modo che:

i)

un titolo di studio dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore che dà accesso all’istruzione superiore nello Stato membro che lo ha rilasciato sia riconosciuto, ai soli fini dell’accesso all’istruzione superiore, negli altri Stati membri, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’autenticità dei documenti;

ii)

i risultati conseguiti durante un periodo di studio all’estero fino a un anno in un altro Stato membro, nel corso dell’istruzione e della formazione secondaria superiore, siano riconosciuti in qualunque altro, senza che il discente sia tenuto a ripetere nel paese di origine l’anno del programma o i risultati di apprendimento conseguiti, a condizione che questi ultimi siano nel complesso in linea con i programmi di studio nazionali del paese d’origine.

Istruzione superiore

2.

Riconoscendo l’importanza di promuovere la trasparenza e di creare fiducia nei reciproci sistemi d’istruzione superiore per giungere a un riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, convenire di rispettare le seguenti condizioni, in cui:

a)

i sistemi o quadri nazionali delle qualifiche sono riferiti al quadro europeo delle qualifiche, con referenziazione riveduta e aggiornata secondo necessità, e sono autocertificati rispetto al quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore;

b)

i sistemi d’istruzione superiore sono organizzati in linea con le strutture e i principi del processo di Bologna, che comprendono un quadro di riferimento strutturato in tre cicli e, laddove applicabile nello Stato membro, un ciclo breve quale definito nel quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore; e

c)

la garanzia della qualità esterna viene condotta da agenzie di certificazione della qualità indipendenti iscritte nel Registro europeo di certificazione della qualità, o in procinto di esserlo, e che quindi operano in linea sia con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore sia con l’approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti.

3.

In cooperazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, gli istituti di istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e altri portatori di interessi chiave, sviluppare linee guida nazionali per aiutare gli istituti di istruzione superiore a produrre e attuare efficacemente i seguenti strumenti per la trasparenza, conformemente agli orientamenti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, permettendo così di garantire la coerenza e di ridurre gli oneri amministrativi per gli istituti di istruzione superiore e i discenti:

a)

un catalogo dell’offerta formativa aggiornato, con le descrizioni dei programmi di studio, le singole unità didattiche e le tabelle per l’attribuzione dei voti;

b)

supplementi al diploma per tutti i laureati, rilasciati automaticamente e gratuitamente in una lingua di ampia diffusione e, se possibile, in formato digitale; e

c)

criteri trasparenti per il riconoscimento applicati all’interno di ogni istituto di istruzione superiore.

4.

In cooperazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, fornire assistenza e formazione specialistica agli istituti di istruzione superiore per attuare tali linee guida nazionali e monitorarne l’attuazione.

Istruzione e formazione secondaria superiore

5.

Al fine di compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione e della formazione secondaria superiore ai soli fini del proseguimento degli studi, promuovere la trasparenza e creare fiducia nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione di livello secondario:

a)

assicurandosi che i sistemi o quadri nazionali delle qualifiche siano riferiti al quadro europeo delle qualifiche, con referenziazione riveduta e aggiornata secondo necessità;

b)

scambiandosi informazioni e promuovendo l’apprendimento reciproco sui sistemi di garanzia della qualità nell’istruzione scolastica, rispettando pienamente al contempo i diversi approcci nazionali alla garanzia della qualità; e

c)

sviluppando ulteriori strumenti di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione professionale in linea con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale e i suoi ulteriori sviluppi.

6.

Facilitare la mobilità e il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all’estero durante l’istruzione e la formazione secondaria superiore:

a)

fornendo assistenza agli istituti di istruzione e formazione secondaria superiore sui principi generali e sugli strumenti per il riconoscimento, ed esempio mediante la fornitura di materiali orientativi o formazione;

b)

promuovendo l’utilizzo di criteri e strumenti trasparenti, come i contratti di apprendimento basati sui risultati di apprendimento tra le istituzioni di appartenenza e di accoglienza; nell’istruzione e nella formazione professionale, estendendo l’utilizzo degli strumenti dell’Unione (10); e

c)

promuovendo i benefici della mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione secondaria superiore, i discenti e le loro famiglie.

Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico

7.

Sviluppare le capacità dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e dei valutatori di credenziali e potenziarne il ruolo, in particolare per quanto riguarda la diffusione di informazioni, l’utilizzo di strumenti online per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la coerenza e l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli utenti dei loro servizi.

Permeabilità e mobilità

8.

Esplorare le buone pratiche relative al riconoscimento della formazione precedente e la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare tra istruzione e formazione professionale e istruzione superiore.

Base di conoscenze comprovate

9.

Migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sull’entità e sulla natura dei casi di riconoscimento ai fini della presente raccomandazione.

Presentazione di rapporti e valutazione

10.

Entro tre anni dall’adozione della presente raccomandazione, e successivamente con cadenza regolare, presentare rapporti sulle esperienze, sulle buone pratiche, compresi gli accordi regionali, e sui progressi verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero, utilizzando i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti.

ACCOGLIE CON FAVORE L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

11.

Fornire sostegno mirato agli Stati membri, compresi l’apprendimento reciproco, la mappatura degli ostacoli incontrati nell’ambito della pratica attuale di riconoscimento dei titoli, lo scambio di buone pratiche, nonché l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri e con i portatori di interessi, le autorità responsabili del riconoscimento e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tale cooperazione mira a garantire la piena attuazione degli strumenti del processo di Bologna per l’istruzione superiore all’interno dell’Unione, della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi testi sussidiari, nonché degli strumenti del processo di Copenaghen per l’istruzione e la formazione professionale.

12.

Nel settore dell’istruzione secondaria superiore generale, lanciare un processo di cooperazione a livello dell’Unione nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione ET 2020 o di qualsiasi quadro successivo, congiuntamente agli Stati membri, per avviare una cooperazione più stretta e uno scambio di pratiche tra gli stessi a livello di istruzione secondaria superiore al fine di raggiungere gli obiettivi della presente raccomandazione, vale a dire promuovere la trasparenza e creare fiducia reciproca nei sistemi d’istruzione scolastica all’interno dell’Unione.

13.

Istituire, in cooperazione con gli Stati membri, un servizio di informazioni online di facile utilizzo a livello dell’Unione sui titoli di studio dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore che danno accesso all’istruzione superiore in ciascuno Stato membro, attraverso l’ulteriore sviluppo delle piattaforme online esistenti.

14.

Esplorare le sinergie tra gli strumenti dell’Unione per la trasparenza (11), e laddove opportuno, svilupparle ulteriormente, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione e la mobilità tra i settori dell’istruzione e della formazione.

15.

Esplorare, in cooperazione con gli Stati membri, il potenziale delle nuove tecnologie, inclusa la tecnologia blockchain, per facilitare il riconoscimento reciproco automatico.

16.

Esplorare, in cooperazione con gli Stati membri e i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, un ampliamento del loro ruolo per ricomprendere altri settori dell’istruzione e della formazione e le modalità per sostenerli in tale ampliamento.

17.

Sostenere il ricorso a fonti di finanziamento europee, come Erasmus+ o i fondi strutturali e d’investimento europei, ove opportuno e in linea con la capacità finanziaria, la base giuridica, le procedure decisionali e le priorità definite per il periodo 2014-2020, senza pregiudicare i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Rafforzare la mobilità nell’istruzione e nella formazione di livello secondario nell’ambito del programma Erasmus+ e del programma che ad esso succederà.

18.

Informare il Consiglio, entro quattro anni, del seguito dato alla raccomandazione attraverso i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti sulla base dei contributi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  COM(2017) 673 final.

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(4)  P7_TA(2012)0139.

(5)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).

(7)  Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.

(8)  Come definito nell’allegato.

(9)  Come definito nella convenzione di Lisbona sul riconoscimento e confermato da ultimo per il processo di Bologna nel comunicato di Parigi del 25 maggio 2018.

(10)  Come quelli resi disponibili attraverso la piattaforma online Europass nonché il protocollo d’intesa e il contratto di apprendimento previsti nel quadro del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale.

(11)  Come il supplemento al diploma, il supplemento al certificato, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo delle qualifiche e gli strumenti resi disponibili tramite la piattaforma online Europass.


ALLEGATO

GLOSSARIO

Riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio: diritto dei possessori di un titolo di studio di un certo livello rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l’accesso a un programma d’istruzione superiore di livello successivo in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta. Ciò non pregiudica il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di valutazione e ammissione per un programma specifico, né pregiudica il diritto di verificare se il titolo di studio sia autentico e, nel caso di un titolo dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore, se dia effettivamente accesso all’istruzione superiore nello Stato membro di rilascio o, in casi debitamente giustificati, se il titolo di studio rilasciato soddisfi i requisiti per l’accesso a uno specifico programma di istruzione superiore nello Stato membro di accoglienza.

Riconoscimento reciproco automatico dei risultati di un periodo di studio all’estero: a livello di istruzione superiore, il diritto di vedersi riconosciuti i risultati di apprendimento conseguiti durante un periodo di studio come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Concretamente, ciò significa applicare la regola di cui alla guida ECTS per l’utente (2015), secondo cui «[t]utti i crediti acquisiti durante un periodo di studio all’estero o durante una mobilità virtuale - come concordato nel contratto di apprendimento e confermato dal certificato degli studi - devono essere trasferiti senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.»A livello secondario superiore, il diritto di vedersi riconosciuti nel paese di origine i risultati di apprendimento conseguiti durante un periodo di studio all’estero in uno Stato membro, a condizione che i risultati di apprendimento siano nel complesso in linea con quelli previsti nei programmi di studio nazionali del paese di origine. Ciò non pregiudica il diritto di un istituto di istruzione e formazione di stabilire requisiti specifici prima di un periodo di mobilità per l’apprendimento, o di verificare che tali requisiti siano stati soddisfatti al ritorno da un tale periodo.

Blockchain: modo per consentire alle informazioni di essere registrate e condivise da una comunità. Ciascun membro della comunità conserva la sua copia delle informazioni. Le voci sono permanenti, trasparenti e consultabili. Ciascun aggiornamento è un nuovo blocco («block») aggiunto alla fine di una catena («chain»).

Supplemento al certificato: un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi - soprattutto in un altro paese - dei risultati di apprendimento ottenuti dal possessore del titolo, come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell’istruzione e della formazione completata e delle abilità acquisite.

Catalogo dell’offerta formativa: è descritto nella guida ECTS per l’utente (2015) come «[i]l Catalogo dell’offerta formativa [che] offre informazioni dettagliate, chiare ed aggiornate sull’ambiente di apprendimento di una data istituzione (informazioni generali sull’istituzione, le sue risorse e i suoi servizi, oltre alle informazioni accademiche sui corsi di studio e le singole unità formative). Tali informazioni devono essere messe a disposizione degli studenti già prima dell’iscrizione e poi durante il periodo di studio, per permettere loro di effettuare le scelte più appropriate e sfruttare efficacemente il tempo a loro disposizione. Il Catalogo dell’offerta formativa deve essere pubblicato sul sito web dell’istituzione, deve riportare le descrizioni dei corsi di studio e delle singole unità formative sia nella lingua nazionale (o lingua regionale, se rilevante) che in inglese, in maniera da rendere le informazioni facilmente accessibili a tutte le parti interessate. L’istituzione è libera di decidere sul formato del catalogo e la sequenza delle informazioni. Esso deve essere pubblicato con sufficiente anticipo per permettere ai potenziali studenti di effettuare le proprie scelte».

Autorità competente: persona o organizzazione che ha l’autorità, la capacità o il potere delegato o conferito dalla legge di svolgere una determinata funzione.

Valutatore di credenziali: persona che valuta i titoli di studio o decide in merito al loro riconoscimento.

Supplemento al diploma: un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi - soprattutto in un altro paese - dei risultati di apprendimento ottenuti dal possessore del titolo, come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell’istruzione e della formazione completata e delle abilità acquisite.

Approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti: approccio avallato dai ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore nel 2015 il cui obiettivo è migliorare l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti stabilendo standard ed eliminando gli ostacoli al loro riconoscimento.

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET): quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l’accumulazione dei risultati di apprendimento ai fini del conseguimento di un titolo. Il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale si basa sulla descrizione dei titoli in termini di unità di risultati di apprendimento, su processi di trasferimento, riconoscimento e accumulazione e su una serie di documenti integrativi quali protocolli d’intesa e contratti di apprendimento.

Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS): è descritto nella guida ECTS per l’utente (2015) come un «sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti, incentrato sullo studente e basato sul principio della trasparenza dei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto. Il suo obiettivo è facilitare sia la progettazione, erogazione e valutazione dei corsi di studio che la mobilità studentesca attraverso il riconoscimento dei risultati di apprendimento, dei titoli e dei periodi di studio».

Quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore (QF-EHEA): quadro generale dei titoli valido all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore costituito da 48 paesi. Comprende quattro cicli (ciclo breve, laurea, laurea magistrale, dottorato), inclusi, nei contesti nazionali, titoli intermedi, descrittori generici per ciascun ciclo basati su risultati di apprendimento e competenze e un numero flessibile di crediti nel primo e secondo ciclo.

Registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR): registro delle agenzie di certificazione della qualità che riporta l’elenco delle agenzie che hanno dimostrato di essere sostanzialmente conformi a un comune insieme di principi per la garanzia della qualità in Europa. Tali principi sono enunciati nelle norme e negli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG).

Garanzia europea della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET): comunità di pratiche che riunisce Stati membri, parti sociali e Commissione europea per sviluppare e migliorare la garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale.

Quadro europeo delle qualifiche (EQF): strumento di traduzione che aiuta la comunicazione e il confronto tra i sistemi delle qualifiche in Europa. I suoi otto livelli basati su un riferimento comune europeo sono descritti in termini di risultati di apprendimento: conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia. Ciò consente ai sistemi e quadri nazionali delle qualifiche, nonché ai titoli in Europa, di essere collegati ai livelli del quadro europeo delle qualifiche. Discenti, laureati, operatori e datori di lavoro possono utilizzare tali livelli per comprendere e comparare i titoli ottenuti in paesi diversi e rilasciati da sistemi d’istruzione e formazione diversi.

Contratto di apprendimento: nell’istruzione superiore, è definito in guida ECTS per l’utente (2015) come «[un] accordo formale stipulato dalle tre parti coinvolte nella mobilità – lo studente, l’istituzione di appartenenza e l’istituzione o organismo/impresa di accoglienza – per facilitare l’organizzazione della mobilità per crediti ed il relativo riconoscimento. Questo contratto deve essere sottoscritto dai tre firmatari prima dell’inizio del periodo di mobilità, con l’intento di confermare allo studente il riconoscimento dei crediti che saranno conseguiti durante il periodo di mobilità». Nell’istruzione e nella formazione di livello secondario superiore, un accordo stipulato dalle tre parti coinvolte nella mobilità - l’alunno/tirocinante, o la sua famiglia, l’istituzione di appartenenza e l’istituzione o organismo/impresa di accoglienza - per facilitare l’organizzazione del periodo di apprendimento ed il relativo riconoscimento. Le tre parti che sottoscrivono il contratto di apprendimento si impegnano a rispettare tutte le modalità concordate, garantendo così che l’alunno/tirocinante ottenga il riconoscimento del periodo di apprendimento o dei risultati di apprendimento senza ulteriori requisiti.

Risultati di apprendimento: descrizioni di quanto un individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento, definite in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Quadro nazionale delle qualifiche: strumento di classificazione delle qualifiche, basato su determinati criteri per specifici livelli di apprendimento raggiunti, che si propone di integrare e coordinare i sottosistemi nazionali dei titoli e di migliorare la trasparenza, l’accesso, la progressione e la qualità dei titoli in relazione al mercato del lavoro e alla società civile.

Istituto di istruzione superiore: qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto dalle autorità nazionali come facente parte del sistema di istruzione superiore.

Titolo di studio (o titolo o qualifica): il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto quando l’autorità o l’organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.

Riconoscimento della formazione precedente: riconoscimento dei risultati di apprendimento, nel quadro dell’istruzione o della formazione formale o dell’apprendimento non formale o informale, acquisiti prima della richiesta di convalida (1).

Norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG): insieme di norme e orientamenti per la garanzia interna ed esterna della qualità dell’istruzione superiore, sviluppati nell’ambito del processo di Bologna. Offrono orientamenti nelle aree dell’istruzione superiore che sono essenziali per garantire un’offerta formativa e ambienti di apprendimento di qualità. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore dovrebbero essere considerati in un contesto più ampio che comprende i quadri delle qualifiche, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e il supplemento al diploma, che contribuiscono tutti alla promozione della trasparenza e della fiducia reciproca all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore.

Certificato degli studi: è definito nella guida ECTS per l’utente (2015) come una «[r]egistrazione aggiornata dei progressi accademici degli studenti, che indica le unità formative svolte, oltre che il numero di crediti ECTS e i voti conseguiti. È un documento vitale che attesta i progressi compiuti e riconosce i risultati conseguiti anche nel corso della mobilità studentesca. La maggior parte delle istituzioni produce il certificato degli studi a partire dal proprio database istituzionale».


(1)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).