17.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/94 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2018
relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali. |
(2) |
Per rispondere a tali preoccupazioni, il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2021 (di seguito «il regolamento»). |
(3) |
Ai fini di detto regolamento le zone di conflitto o ad alto rischio sono definite come zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo. |
(4) |
L'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, deve predisporre orientamenti non vincolanti per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito «gli orientamenti»). |
(5) |
Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono basarsi sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio contenuta nel regolamento e tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale ambito, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni («red flags» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida. |
(6) |
Per essere efficaci gli orientamenti dovrebbero presentare il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali e metalli associati a zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi a tale proposito in relazione all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro. |
(7) |
È opportuno ricordare che le prescrizioni fissate dal regolamento per gli importatori dell'Unione non riguardano solo i metalli e i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, ma anche i rischi associati lungo la catena a monte per quanto riguarda, ad esempio, il commercio, il trattamento e l'esportazione. |
(8) |
Gli orientamenti dovrebbero inoltre illustrare i principi fondamentali per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio ai fini specifici dell'attuazione del regolamento, ma la definizione e la spiegazione di tali zone non pregiudicano la posizione dell'Unione su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio al di fuori del contesto del regolamento. |
(9) |
Un elemento fondamentale degli orientamenti dovrebbe essere il riferimento alle fonti di informazione aperte (open source) che gli operatori economici possono utilizzare per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, anche se è bene ricordare che le fonti pertinenti sono aggiornate con periodicità variabile e dovrebbero essere integrate, se opportuno, con altre fonti. |
(10) |
Negli orientamenti gli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che costituiscono indicatori di rischio dovrebbero riguardare i luoghi, i fornitori e le circostanze insolite a livello di operazioni commerciali e dovrebbero basarsi sui lavori svolti dall'OCSE in questo campo. |
(11) |
L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che la Commissione deve ricorrere a periti esterni che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Questo futuro elenco deve basarsi sull'analisi degli orientamenti realizzata dai periti esterni e delle altre informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. |
(12) |
Gli orientamenti non sono vincolanti e gli importatori dell'Unione continuano ad essere responsabili del rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti dal regolamento, mentre i servizi della Commissione garantiscono che gli orientamenti mantengano la loro pertinenza nel corso del tempo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
Gli importatori dell'Unione su cui incombono gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2017/821 dovrebbero seguire gli orientamenti non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti li aiuteranno ad individuare in modo adeguato le zone di conflitto o ad alto rischio come pure gli indicatori di rischio al fine di soddisfare correttamente le prescrizioni del regolamento quando queste si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2021. Gli orientamenti possono essere seguiti anche da altri soggetti che esercitano il dovere di diligenza nella loro catena di approvvigionamento minerario. |
2. |
La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
ALLEGATO
1. OBIETTIVO DEI PRESENTI ORIENTAMENTI
Il regolamento (UE) 2017/821 (di seguito «il regolamento») è entrato in vigore l'8 giugno 2017 e si applica agli importatori dell'Unione (1) (tra cui le fonderie e le raffinerie) a decorrere dal 1o gennaio 2021. Come indicato nel suo primo articolo, il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione in zone di conflitto o ad alto rischio.
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento la Commissione europea è incaricata di predisporre orientamenti non vincolanti sotto forma di manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (2) in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni (i cosiddetti «red flags» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.
Nei presenti orientamenti,
— |
la SEZIONE 2 presenta il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi associati all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, |
— |
la SEZIONE 3 illustra gli elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio ai fini del regolamento, |
— |
la SEZIONE 4 elenca le fonti di informazioni aperte (open source) che aiutano le imprese a individuare le zone di conflitto o ad alto rischio e altri rischi, |
— |
la SEZIONE 5 contiene informazioni su altri indicatori di rischi potenziali («red flags» o «indicatori di rischio») nella catena di approvvigionamento minerario relativi ai luoghi, ai fornitori e a circostanze insolite a livello di operazioni commerciali. |
I presenti orientamenti sono destinati ad aiutare gli importatori dell'UE ad esercitare il dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento. Essi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) 2017/821 e non sono giuridicamente vincolanti.
È opportuno inoltre ricordare che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento la Commissione europea ricorrerà in un secondo tempo a periti esterni che forniranno un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Questo elenco si baserà sull'analisi degli orientamenti realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dai governi, dalle organizzazioni internazionali, dalle università e dai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.
2. DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO MINERARIO — CONCETTO GENERALE E FASI
2.1. Il concetto di dovere di diligenza basato sul rischio
Nelle zone di conflitto o ad alto rischio le imprese che operano nell'estrazione, nella trasformazione e nel commercio di minerali possono generare reddito, crescita e prosperità, fornire mezzi di sostentamento e stimolare lo sviluppo locale, ma rischiano anche di contribuire o essere associate a effetti negativi significativi derivanti dalle loro attività o dalle loro decisioni in materia di approvvigionamento, tra cui conflitti armati e gravi violazioni dei diritti umani. In quest'ottica, per evitare di contribuire intenzionalmente o involontariamente a tali effetti negativi o di esservi associate (oppure di continuare ad esserlo), le imprese dovrebbero esercitare il dovere di diligenza basato sul rischio nel quadro di un processo costante, proattivo e reattivo, saldamente integrato nel loro sistema di gestione.
In generale, il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali nella loro catena di approvvigionamento minerario al fine di evitare di contribuire agli effetti negativi legati all'estrazione, alla produzione, al commercio, alla trasformazione, alla movimentazione e all'esportazione di minerali associati a zone di conflitto o ad alto rischio o di ridurre tali effetti. I rischi sono definiti in relazione agli effetti potenzialmente negativi delle operazioni di una determinata impresa, derivanti dalle attività proprie dell'impresa o direttamente collegati a operazioni, prodotti o servizi nel quadro delle sue relazioni commerciali con terzi, compresi i fornitori e altri soggetti della catena di approvvigionamento. Gli effetti negativi possono includere i danni alle persone (effetti esterni), i danni alla reputazione dell'impresa o la responsabilità legale per l'impresa (effetti interni), o entrambi.
Le imprese possono essere esposte a rischi nelle loro catene di approvvigionamento minerario in quanto le circostanze relative all'estrazione, alla produzione, al commercio, alla movimentazione o all'esportazione comportano, per loro stessa natura, un rischio più elevato di produrre effetti negativi significativi, ad esempio di finanziare conflitti o di alimentare, favorire o esacerbare le condizioni di conflitto, come illustrato nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e relativi supplementi.
Data l'esistenza di tali rischi, le imprese dovrebbero adoperarsi in buona fede per individuare e valutare i rischi legati ai luoghi, ai fornitori o alle circostanze e predisporre misure per l'esercizio del dovere di diligenza che siano adeguate alle caratteristiche specifiche di tali rischi. L'esercizio del dovere di diligenza può anche essere utile alle imprese per assicurare il rispetto del diritto internazionale e la conformità alle leggi nazionali, comprese quelle riguardanti il commercio illecito di minerali, nonché le sanzioni delle Nazioni Unite e le decisioni UE basate sul trattato sull'Unione europea (TUE) e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare le misure restrittive ai sensi dell'articolo 215 del TFUE.
L'obiettivo generale del regolamento, basato sui principi esposti nelle Linee guida dell'OCSE, è quello di consentire lo sviluppo di catene di approvvigionamento di minerali sicure, trasparenti e verificabili come pure di garantire, agevolare e promuovere l'importazione responsabile nell'UE di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio senza contribuire ai conflitti armati né alle connesse violazioni dei diritti umani, sostenendo in tal modo lo sviluppo economico e i mezzi di sussistenza delle comunità locali.
2.2. Dovere di diligenza - Quadro in cinque fasi
L'esercizio del dovere di diligenza basato sul rischio, come raccomandato dalle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, si articola nelle seguenti cinque fasi, previste anche dal regolamento.
Le imprese della catena di approvvigionamento dovrebbero:
— |
predisporre sistemi di gestione efficaci e adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia in materia di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Ciò comprende l'identificazione delle circostanze concrete legate all'estrazione, al trasporto, alla movimentazione, al commercio, alla trasformazione, alla fusione, alla raffinazione e formazione di lega, alla fabbricazione o alla vendita di prodotti che contengono minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (articolo 4 del regolamento), |
— |
individuare e valutare i rischi effettivi o potenziali nella catena di approvvigionamento (3) [articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento], |
— |
ideare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati, destinata a prevenirli o a ridurli grazie all'adozione e all'attuazione di un piano di gestione del rischio. Ciò può tradursi nella decisione di proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio, di sospendere temporaneamente gli scambi commerciali mentre vengono attuate misure di riduzione del rischio, o di risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio o qualora il fornitore stia commettendo gravi violazioni dei diritti umani (ad es. peggiori forme di lavoro minorile, lavoro forzato, tortura) o fornisca sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali [Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento], |
— |
eseguire o ottenere un audit da parte di soggetti terzi indipendenti sulle attività dell'impresa nonché sui processi e sui sistemi da questa utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in determinati punti di tale catena, in particolare per quanto riguarda le pratiche relative al dovere di diligenza delle fonderie e delle raffinerie (articolo 6 del regolamento), |
— |
fornire informazioni pubbliche sulle strategie e pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure adottate dalle imprese (articolo 7 del regolamento). |
3. CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO
La definizione di zone di conflitto o ad alto rischio che figura nel regolamento è in linea con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per quanto riguarda le caratteristiche di tali zone e non pregiudica la posizione dell'UE su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio al di fuori del contesto del regolamento. Tale definizione è fornita esclusivamente ai fini del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei metalli e dei minerali nell'ambito di applicazione del regolamento ed è formulata in modo da essere pratica, completa e facilmente comprensibile per le imprese.
Definizione di zone di conflitto o ad alto rischio che figura nel regolamento [articolo 2, lettera f)]:
«zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, [e] da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.»
Questa definizione segue alcuni principi chiave enunciati nel diritto internazionale, tra cui quelli di zone «teatro di conflitti armati», zone «fragili in quanto reduci da conflitti» e «Stato in dissesto». Tali principi sono illustrati e spiegati più approfonditamente nel seguito per agevolarne la comprensione pratica nel quadro della gestione responsabile della catena di approvvigionamento da parte delle imprese.
Questi principi chiave dovrebbero inoltre permettere un facile raffronto con le informazioni da fonti aperte in merito alla situazione sul campo nelle zone di conflitto o ad alto rischio e aiutare le imprese a determinare in modo più generale i rischi nella loro catena di approvvigionamento e l'impatto potenziale delle loro operazioni (cfr. la sezione 4).
È opportuno ricordare che il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento previsto dal regolamento, come pure nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi di effetti negativi di determinate operazioni e relazioni commerciali riguardanti metalli e minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio (che possono anche essere subnazionali) o che transitano attraverso tali zone. Informazioni relative al paese possono fornire il contesto utile per determinare il livello generale di diligenza necessaria.
Elemento chiave della definizione |
Spiegazione |
Zone teatro di conflitti armati |
Zone caratterizzate dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone, come descritto nel diritto internazionale umanitario che regola la condotta dei conflitti armati da parte dei combattenti. I conflitti armati possono assumere varie forme: può trattarsi ad esempio di conflitti di tipo internazionale o non internazionale, che possono coinvolgere due o più Stati, oppure di guerre di liberazione, insurrezioni, guerre civili ecc. Nelle convenzioni di Ginevra del 1949 figurano orientamenti specifici per quanto riguarda i conflitti armati, che comprendono tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato scoppiato fra due o più Parti, anche qualora una di questa non riconosca lo stato di guerra, nonché tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Parte, anche in assenza di resistenza armata. A norma del protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 1949 (protocollo II, 1977), il concetto di conflitto armato non si applica alle situazioni di tensioni e disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi. |
Zone fragili in quanto reduci da conflitti Zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, e da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo |
Le zone fragili in quanto reduci da conflitti sono zone in cui le ostilità attive sono cessate e che si trovano in una situazione di fragilità: ciò significa che la regione o lo Stato ha una scarsa capacità di svolgere le funzioni essenziali di governance e non è in grado di sviluppare relazioni reciprocamente costruttive all'interno della società a causa della precedente situazione di conflitto. Tali zone sono maggiormente vulnerabili agli shock interni o esterni, come le crisi economiche o le calamità naturali. In questi casi, come in quelli descritti nel seguito della definizione (ossia, zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti), gli operatori economici devono accertare la debolezza delle istituzioni o la mancanza di governance e violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale e violazioni dei diritti dell'uomo per stabilire che si tratti di una zona di conflitto o ad alto rischio. L'esistenza di violazioni del diritto internazionale è dunque una condizione che si aggiunge alle condizioni di zone fragili in quanto reduci da conflitti e di zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti. In merito a quest'ultimo aspetto, l'assenza di una procedura formale per la concessione di licenze di estrazione potrebbe essere, ad esempio, una prova della mancanza di governance. |
Stato in dissesto |
Uno «Stato in dissesto» è l'illustrazione di una situazione di estrema debolezza istituzionale. Uno Stato in dissesto è caratterizzato dall'implosione delle strutture di potere e autorità, dal collasso dell'ordine pubblico e dall'assenza di istituzioni in grado di rappresentare lo Stato. |
4. FONTI DI INFORMAZIONE APERTE (OPEN SOURCE) PER INDIVIDUARE LE ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO
La presente sezione comprende un elenco indicativo e non esaustivo delle pertinenti fonti di informazione open source che possono aiutare le imprese a individuare le zone di conflitto o ad alto rischio. Grazie alla comprensione del contesto nazionale e regionale delle loro zone di attività o approvvigionamento, come pure dei rischi potenziali di tali zone, le imprese saranno in grado di adeguare meglio le loro misure per l'esercizio del dovere di diligenza. Tali informazioni più generali specifiche per paese possono risultare utili anche per valutare la plausibilità delle accuse di condotta scorretta.
Le fonti di informazione open source elencate nel seguito sono raggruppate in funzione degli elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio (cfr. sezione 3):
— |
CONFLITTI — per valutare se una zona sia «teatro di conflitti armati» o sia una zona «fragile in quanto reduce da conflitti». |
— |
GOVERNANCE — per valutare in che misura le zone siano caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti. |
— |
DIRITTI DELL'UOMO — per valutare se una zona sia caratterizzata da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse violazioni dei diritti dell'uomo (4). |
L'elenco di cui alla sezione 4.2 comprende anche fonti di informazione sulle risorse minerali, utili a fini di contesto.
4.1. Come utilizzare al meglio le fonti di informazione
Le fonti di informazione elencate non sono di tipo commerciale e quindi non richiedono una quota di abbonamento né alcun contributo finanziario. Nell'utilizzarle le imprese dovrebbero valutare se tali fonti forniscono informazioni aggiornate. Il regolamento stabilisce che la Commissione europea, oltre a predisporre i presenti orientamenti, deve ricorrere a periti esterni che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. I servizi della Commissione europea, in collaborazione con tali esperti esterni, provvederanno ad aggiornare l'elenco delle fonti di informazione, se opportuno, al fine di garantire che resti pertinente.
Tra le altre fonti di natura più generale che può essere utile consultare (alcune delle quali non citate esplicitamente nell'elenco che segue) figurano gli istituti di geologia, che forniscono informazioni sulle risorse minerali (British Geological Survey e U.S. Geological Survey), il sistema di informazione della Commissione europea sulle materie prime (RMIS), i siti Internet di organizzazioni leader in questo campo, come le relazioni per paese del Dipartimento di Stato USA (governance e diritti dell'uomo), le relazioni pubblicate dalle diverse agenzie dell'ONU (tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, UNHCR, OHCHR, UNICEF, UNDP, OIL e OIM) e altre organizzazioni pertinenti della società civile, ad esempio Amnesty International, Global Witness, Human Rights Watch e IMPACT (ex Partnership Africa Canada). Le imprese possono anche consultare i siti Internet di altre organizzazioni e d'informazione come il Comitato internazionale della Croce Rossa, Natural Resource Governance Index, Global Peace Index, ecc. per ottenere informazioni più attuali.
Può anche essere utile consultare fonti nazionali o regionali, che, pur essendo talvolta di più difficile accesso, consentono un'analisi più approfondita della situazione in una zona specifica rispetto alle informazioni aggregate per paese.
Le imprese che consultano queste fonti possono procedere come segue.
1. |
In base alle informazioni sulla catena di approvvigionamento che figurano nel proprio sistema di gestione (fase 1 del quadro in cinque fasi, cfr. sezione 2), le imprese dovrebbero innanzitutto cercare di individuare le zone geografiche in cui effettuano l'approvvigionamento, il commercio, la movimentazione e il trasporto di minerali al fine di comprendere il contesto in cui si svolgono le attività di estrazione e commercio e determinare i rischi connessi. |
2. |
A tal fine le imprese possono consultare le fonti aperte (fonti analitiche, mappe/tavole, notizie) elencate nel seguito, che coprono i tre elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio (ossia conflitti, governance e diritti dell'uomo), per comprendere il contesto politico e di sicurezza e per individuare e valutare i rischi potenziali di effetti negativi nella propria catena di approvvigionamento sulla base della propria strategia in materia, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE, e gli «indicatori di rischio» (red flags) contenuti nei suoi supplementi. |
3. |
Qualora le fonti elencate nel seguito contengano informazioni contraddittorie o non conclusive, le imprese dovrebbero procedere con cautela prima di escludere una zona dall'applicazione di procedure rafforzate per l'esercizio del dovere di diligenza. Occorre sottolineare ancora una volta che il dovere di diligenza comporta la responsabilità di individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o ridurre gli effetti negativi delle operazioni, derivanti in particolare dall'approvvigionamento, dal commercio e dalle relazioni commerciali, come pure di altre circostanze associate alle attività delle imprese e non solo al paese o alla zona di origine dei minerali. |
4. |
Le fonti elencate nel seguito sono aggiornate con periodicità variabile ed è possibile che, pur essendo pertinenti, non risultino sempre del tutto esatte. Dovrebbero quindi essere utilizzate, se del caso, in combinazione con fonti complementari e in aggiunta ad esse. Quando i periti esterni avranno reso disponibile l'elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio menzionato sopra, tale elenco costituirà un'ulteriore fonte di informazioni. |
4.2. Elenco delle fonti di informazione open source
Aspetto da valutare |
Copertura |
Fonti di informazione open source |
Contenuto delle fonti |
CONFLITTI |
Mondiale |
Fonti analitiche |
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Heidelberg Conflict Barometer http://www.hiik.de/?lang=en/ |
Analisi dei più recenti conflitti nel mondo sotto forma di testi e grafici; capitoli distinti dedicati a regioni e singoli paesi. |
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Progetto dell'Accademia di Ginevra «Rule of Law in Armed Conflicts» (Stato di diritto nei conflitti armati) http://www.rulac.org/ |
Base di dati e relazioni di analisi sull'attuazione del diritto internazionale nei conflitti armati in tutto il mondo (copertura mondiale e brevi presentazioni). |
||
Assessment Capacities Project – Global Emergency Overview (Progetto di valutazione delle capacità - Panoramica delle emergenze mondiali) https://www.acaps.org/countries/ |
Mappa mondiale e analisi specifiche per paese che forniscono una panoramica e un'analisi dei paesi che si trovano in una situazione preoccupante (situation of concern) o che sono colpiti da una crisi umanitaria (humanitarian crisis) o da una grave crisi umanitaria (severe humanitarian crisis). |
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Mappe o tavole |
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Uppsala Conflict Data Programme – Georeferenced Event Dataset http://www.ucdp.uu.se/ged/ |
Mappa interattiva di episodi di violenza organizzata, sulla base di fonti di notizie. Indica il numero delle vittime e il tipo di violenza (statale, non statale, unilaterale). L'utente può ampliare la mappa a livello di singolo episodio. |
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CrisisWatch http://www.crisisgroup.org |
Stato attuale delle principali situazioni di conflitto o di potenziale conflitto in tutto il mondo; mappa interattiva e base di dati che permettono di valutare la situazione in determinati paesi nel periodo 2003-2018. |
||
Global Peace Index (Indice della pace globale) http://www.visionofhumanity.org |
Mappa interattiva che misura la pace globale in base ad indicatori qualitativi e quantitativi (agenti di sicurezza e polizia, instabilità politica, conflitti organizzati, personale militare ecc.). |
||
Major Episodes of Political Violence (Principali episodi di violenza politica) http://www.systemicpeace.org |
Mappe e tavole che elencano gli episodi di conflitti armati (comprese le vittime) nel mondo dal 1946 al 2017. |
||
Regionale |
Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) http://www.acleddata.com/ |
Relazioni e analisi sulle tendenze dei conflitti, con aggiornamenti mensili sulla violenza politica in Africa, Medio Oriente e Asia sulla base di dati in tempo reale, e analisi delle dinamiche attuali e storiche in paesi specifici. |
|
International Peace Information Service – Conflict Mapping (Servizio internazionale di informazione sulla pace - Mappatura dei conflitti) http://ipisresearch.be/ |
Mappe della Repubblica democratica del Congo (conflitti/minerali dei conflitti), della Repubblica centrafricana, del Sudan - Sud Sudan (zone contese, incidenti, risorse naturali, istruzione, violenza nelle comunità, violenza negli Stati e tra gli Stati); è fornita un'analisi delle mappe. |
||
International Tin Association (Associazione internazionale dello stagno) https://www.internationaltin.org/ http://www.itsci.org/ |
L'iniziativa sulla catena di approvvigionamento dello stagno (Tin Supply Chain Initiative - iTSCi) fornisce relazioni di valutazione della situazione relativa alla sicurezza nelle miniere in Ruanda, nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo, in Burundi e in Uganda. |
||
Conflitti minerari in America latina http://ejatlas.org/featured/mining-latam |
L'atlante della giustizia ambientale documenta e classifica i conflitti sociali su questioni ambientali e offre informazioni contestuali. |
||
GOVERNANCE |
Mondiale |
Indicatori mondiali della governance http://info.worldbank.org/governance/wgi |
Insieme di dati su indicatori di governance, aggregati e individuali, aggiornati per paesi specifici, in base a sei dimensioni di governance; relazioni per paese sintetizzano gli indicatori per ciascun paese. |
Fragile States Index (Indice degli Stati fragili) http://ffp.statesindex.org |
Indice che si concentra sugli indicatori di rischio, sulla base di articoli e relazioni. |
||
Corruption Perception Index (Indice di percezione della corruzione) http://www.transparency.org/research/cpi/overview |
L'indice della corruzione percepita nei paesi. |
||
National Resource Governance Institute https://resourcegovernance.org/ |
Informazioni specifiche per paese e analisi comparative su questioni relative alla governance delle risorse naturali. |
||
DIRITTI DELL'UOMO |
Mondiale |
Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions |
Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite forniscono, su base annuale, un'utile descrizione della situazione politica e di sicurezza in paesi oggetto di preoccupazione. |
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx |
Analisi periodiche, universali. |
||
Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx |
Informazioni specifiche per paese su questioni relative ai diritti umani. |
||
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo — Indicatori internazionali dello sviluppo umano — Profili per paese http://hdr.undp.org/en/countries |
Relazioni annuali per paese sulle pratiche in materia di diritti umani, copertura mondiale. |
||
Amnesty International https://www.amnesty.org/en/countries/ |
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||
Global Witness https://www.globalwitness.org/en-gb/ |
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||
Human Rights Watch https://www.hrw.org/ |
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Mines and Communities http://www.minesandcommunities.org/ |
Articoli e analisi sulle attività estrattive a livello mondiale e sul loro impatto; classificazione per tema, paese, impresa, minerali. |
||
RISORSE MINERALI E PRODUZIONE |
Mondiale |
British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html |
Relazioni per paese su statistiche e informazioni riguardanti i minerali a livello internazionale. |
U.S. Geological Survey http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ |
Relazioni per paese su statistiche e informazioni riguardanti i minerali a livello internazionale. |
||
Sistema di informazione dell'UE sulle materie prime http://rmis.jrc.ec.europa.eu/ |
Informazioni sulla produzione, sui flussi commerciali e sulle politiche riguardanti le materie prime. |
In aggiunta alle fonti di informazione open source indicate sopra, l'OCSE fornirà ulteriori informazioni pertinenti per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio (http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm). Anche i rischi connessi alle catastrofi e alle crisi umanitarie possono fornire informazioni contestuali e indicare le zone in cui possono nascere conflitti armati. A tale riguardo, una fonte utile è INFORM (un progetto in collaborazione tra il Comitato permanente inter-agenzie e la Commissione europea; http://www.inform-index.org). Un altro strumento utile a questo proposito è l'indice di rischio globale dei conflitti (una base di dati open source che può assistere nel processo decisionale per quanto riguarda i rischi di conflitti a lungo termine, elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/).
La Commissione europea offrirà inoltre un sostegno alle PMI per predisporre ed attuare strategie in materia di approvvigionamento responsabile di minerali nel quadro del programma COSME, che dovrebbe in parte contribuire all'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2017/821.
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO MINERARIO — «INDICATORI DI RISCHIO» PER UN ESERCIZIO RAFFORZATO DEL DOVERE DI DILIGENZA
5.1. Introduzione agli indicatori di rischio e considerazioni generali
Il processo relativo al dovere di diligenza presentato dal regolamento e dalle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza non si limita all'individuazione e alla riduzione dei rischi associati all'origine e al trasporto di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE le imprese devono infatti valutare e fornire informazioni sui rischi associati al commercio, alla movimentazione e all'esportazione di minerali lungo la catena di approvvigionamento a monte come pure a circostanze insolite.
A tal fine i supplementi delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza forniscono un elenco dei cosiddetti «indicatori di rischio» (red flags) che indicano la necessità di applicare procedure rafforzate in materia di dovere di diligenza, compresa la raccolta di informazioni supplementari tramite il sistema di gestione dell'impresa, in particolare nelle seguenti situazioni:
A. |
Indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali
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B. |
Indicatori di rischio relativi ai fornitori
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C. |
Circostanze che costituiscono indicatori di rischio
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5.2. Individuare gli indicatori di rischio specifici ed esercitare adeguatamente il dovere di diligenza
Dopo avere individuato gli indicatori di rischio di cui alla sezione 5.1 nel quadro della loro valutazione del rischio, le imprese dovrebbero procedere ad un'analisi approfondita del contesto relativo a tutti questi indicatori raccogliendo informazioni supplementari mediante il proprio sistema di gestione e assicurandosi che i rischi corrispondenti siano debitamente presi in considerazione.
Come evidenziato nelle Linee guida dell'OCSE, il dovere di diligenza segue un approccio progressivo basato sul rischio grazie al quale le imprese devono predisporre processi e sistemi di gestione adeguati, tracciare un quadro delle circostanze concrete lungo la catena di approvvigionamento e individuare i rischi che possono spingerli ad applicare procedure rafforzate per esercitare il dovere di diligenza.
Gli orientamenti che seguono dovrebbero aiutare le imprese ad ottenere informazioni pertinenti sulle situazioni che costituiscono indicatori di rischio e ad adeguare di conseguenza il modo in cui esercitano il dovere di diligenza. Le fonti di informazione elencate nel seguito sono aggiornate con periodicità variabile ed è possibile che, pur essendo pertinenti, non risultino sempre del tutto esatte. Dovrebbero quindi essere utilizzate, se del caso, in combinazione con fonti complementari e in aggiunta ad esse.
A. |
Indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali
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B. |
Indicatori di rischio relativi ai fornitori
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C. |
Circostanze che costituiscono indicatori di rischio
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(1) Come indicato all'articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2017/821 per «importatore dell'Unione» si intende la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(2) Le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013) costituiscono il quadro per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del regolamento (UE) 2017/821.
(3) Rischi indicati nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, compresi quelli che costituiscono indicatori di rischio come definiti nei relativi supplementi.
(4) Per la definizione di diritti dell'uomo, cfr. la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
(5) Le informazioni dovrebbero essere aggiornate periodicamente, come opportuno.
(6) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
(7) http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/rba/rba-dpms-eng.asp