20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 257/1


Nel solco del regolamento di procedura della Corte di giustizia (1), il presente testo ricorda le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale e gli elementi dei quali devono tener conto i giudici nazionali prima di adire la Corte, e fornisce nel contempo a tali giudici alcune indicazioni pratiche sulla forma e il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Poiché tale domanda, una volta tradotta, sarà notificata a tutti gli interessati di cui all’articolo 23 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e poiché, a sua volta, la decisione della Corte che conclude il giudizio sarà pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, occorre prestare grande attenzione alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, alla protezione dei dati personali delle persone fisiche in essa coinvolte.

RACCOMANDAZIONI

all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale

(2018/C 257/01)

Introduzione

1.

Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull’Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell’Unione europea. Esso mira a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi di tale diritto in seno all’Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l’interpretazione del diritto dell’Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

2.

Il procedimento pregiudiziale si basa su una stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Al fine di assicurare la piena efficacia di tale procedimento, appare necessario ricordarne le caratteristiche essenziali e fornire alcune precisazioni dirette a chiarire le disposizioni del regolamento di procedura per quanto riguarda, in particolare, l’autore e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché la forma e il contenuto di tale domanda. Dette precisazioni, applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale (I), sono completate da disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che necessitano di particolare celerità (II) e da un allegato riepilogativo degli elementi essenziali di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale.

I.   Disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale

L’autore della domanda di pronuncia pregiudiziale

3.

La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte. Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice — e a lui solo — valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

4.

La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell’Unione; a tale riguardo la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

5.

I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto (v. articolo 267, secondo comma, TFUE). Un rinvio pregiudiziale può, segnatamente, risultare particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito.

6.

Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (v. articolo 267, terzo comma, TFUE), salvo qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio.

7.

Peraltro, da una giurisprudenza costante discende che, mentre i giudici nazionali hanno la facoltà di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, spetta viceversa esclusivamente alla Corte dichiarare invalido tale atto. Allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, il giudice di uno Stato membro deve quindi rivolgersi alla Corte indicando i motivi per cui ritiene che detto atto possa essere viziato da invalidità.

L’oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale

8.

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell’ambito del procedimento principale.

9.

La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell’Unione è applicabile nel procedimento principale. A tale riguardo è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell’Unione siano applicabili nel caso di specie.

10.

Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre ricordare che in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell’Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per sé, tale competenza.

11.

Infine, se è vero che per rendere la propria decisione la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di diritto e di fatto della controversia principale, come definito dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, essa non applica direttamente il diritto dell’Unione a tale controversia. Quando si pronuncia sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, la Corte cerca di dare una risposta utile per la definizione della controversia principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale

12.

Un giudice nazionale può indirizzare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale non appena constati che una pronuncia relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione è necessaria ai fini della decisione che esso deve emanare. Detto giudice si trova, infatti, nella posizione migliore per valutare in quale fase del procedimento occorra formulare tale domanda.

13.

Dal momento che, tuttavia, tale domanda servirà da base per il procedimento che si svolgerà dinanzi alla Corte e che quest’ultima deve poter disporre di tutti gli elementi che le consentano sia di verificare la propria competenza a rispondere alle questioni poste, sia di fornire, in caso affermativo, una risposta utile a tali questioni, è necessario che la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia può anche risultare auspicabile che il rinvio venga effettuato in esito a un contraddittorio tra le parti.

La forma e il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

14.

La domanda di pronuncia pregiudiziale può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali, ma occorre tenere presente che tale domanda serve da base per il procedimento dinanzi alla Corte e che essa viene notificata a tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, in particolare, a tutti gli Stati membri, allo scopo di ricevere le loro eventuali osservazioni. La conseguente necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea richiede pertanto, da parte del giudice del rinvio, una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui. Come dimostra l’esperienza, una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre in maniera adeguata il contesto di diritto e di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

15.

Il contenuto di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale è stabilito dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ed è riepilogato nell’allegato del presente documento. Oltre al testo stesso delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:

un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali,

il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia, nonché

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

In assenza di uno o più degli elementi che precedono, la Corte può essere indotta a dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.

16.

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e indicare con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione o di cui è messa in discussione la validità. La domanda contiene, se del caso, una breve esposizione degli argomenti rilevanti delle parti del procedimento principale. In tale contesto è utile ricordare che viene tradotta soltanto la domanda di pronuncia pregiudiziale, e non gli eventuali allegati di tale domanda.

17.

Il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza.

18.

Infine, le questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all’inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.

19.

Per facilitarne la lettura, è essenziale che la domanda di pronuncia pregiudiziale giunga dattilografata alla Corte e che le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio siano numerati.

20.

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere datata e firmata, e successivamente trasmessa alla cancelleria della Corte, per via telematica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu) o postale (Cancelleria della Corte di giustizia, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg). Allorché è trasmessa per via telematica, la domanda di pronuncia pregiudiziale originale deve essere accompagnata, quanto più possibile, dall’invio telematico del testo di tale domanda in un formato modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice») per agevolare la trattazione della domanda da parte della Corte e, segnatamente, la sua traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

21.

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere accompagnata da tutti i documenti rilevanti e utili per la trattazione della causa da parte della Corte e, in particolare, dai recapiti precisi delle parti in causa nel procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, nonché dal fascicolo del procedimento principale o da una sua copia. Tale fascicolo (o la sua copia) — che può essere trasmesso per via telematica o postale — sarà conservato per tutta la durata del procedimento presso la cancelleria, ove, salvo contraria indicazione del giudice del rinvio, potrà essere consultato dagli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto.

22.

Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell’ambito della trattazione della causa da parte della Corte, della notifica della domanda agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e della ulteriore diffusione, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, della decisione che conclude il giudizio, è importante che il giudice del rinvio, che è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte, proceda esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, all’anonimizzazione dei nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché a occultare gli elementi che potrebbero consentire di identificarle. A causa dell’uso crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e, segnatamente, del ricorso ai motori di ricerca, è infatti ampiamente priva di utilità un’anonimizzazione effettuata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e, a fortiori, dopo la notifica di quest’ultima agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata.

L’interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale

23.

Sebbene il giudice nazionale rimanga competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell’ambito di un rinvio per esame di validità, il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta tuttavia la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

24.

Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest’ultima non venga ritirata, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all’effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Poiché il procedimento pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest’ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti, composizione amichevole della controversia o altro incidente che comporti l’estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte dell’eventuale adozione di una decisione resa nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

25.

Nell’interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l’effetto utile, occorre tuttavia che tali informazioni siano comunicate alla Corte nel più breve tempo possibile. Si richiama peraltro l’attenzione dei giudici nazionali sul fatto che il ritiro di una domanda di pronuncia pregiudiziale può incidere sulla gestione di procedimenti (o di serie di procedimenti) simili da parte del giudice del rinvio. Quando l’esito di più procedimenti pendenti dinanzi a quest’ultimo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni poste dal giudice del rinvio, è opportuno che esso riunisca tali procedimenti nella domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di consentire alla Corte di rispondere alle questioni poste nonostante l’eventuale estinzione di uno o più procedimenti.

Spese e gratuito patrocinio

26.

Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest’ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio; spetta a quest’ultimo statuire a tale riguardo.

27.

In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale, la Corte può accordarle il gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare per la rappresentanza, che essa sostiene dinanzi alla Corte. Esso potrà, tuttavia, essere accordato solo nel caso in cui la parte in causa non fruisca già di gratuito patrocinio a livello nazionale o nei limiti in cui quest’ultimo gratuito patrocinio non copra — o copra solo parzialmente — le spese sostenute dinanzi alla Corte.

Comunicazioni tra la Corte e il giudice nazionale

28.

Per tutta la durata del procedimento, la cancelleria della Corte resta in contatto con il giudice del rinvio, al quale trasmette copia di tutti gli atti di procedura nonché, eventualmente, le domande di precisazioni o di chiarimenti ritenuti necessari per rispondere in modo utile alle questioni poste da tale giudice.

29.

Al termine del procedimento la cancelleria trasmette la decisione della Corte al giudice del rinvio, che è pregato di informare la Corte del seguito riservato a tale decisione nel procedimento principale e di comunicarle la decisione che chiude quest’ultimo procedimento.

II.   Disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che richiedono particolare celerità

30.

Alle condizioni previste dall’articolo 23 bis dello Statuto nonché dagli articoli da 105 a 114 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere trattato, in presenza di determinate circostanze, con procedimento accelerato o con procedimento d’urgenza. L’attuazione di tali procedimenti è decisa dalla Corte su presentazione, da parte del giudice del rinvio, di una domanda debitamente motivata che espone le circostanze, di diritto o di fatto, che giustificano l’applicazione di tale/i procedimento/i oppure, a titolo eccezionale, d’ufficio, ove ciò appaia indispensabile in base alla natura o alle circostanze specifiche della causa.

Le condizioni di applicazione del procedimento accelerato e del procedimento d’urgenza

31.

Ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere dunque sottoposto a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento. Dato che questo procedimento impone vincoli rilevanti a tutti i partecipanti al medesimo e, in particolare, al complesso degli Stati membri invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini molto più brevi di quelli ordinari, la sua applicazione dev’essere richiesta solo in circostanze particolari, che giustifichino una rapida pronuncia della Corte sulle questioni proposte. Secondo una giurisprudenza costante, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato.

32.

Questo criterio deve valere a maggior ragione per il procedimento pregiudiziale d’urgenza, disciplinato dall’articolo 107 del regolamento di procedura. Tale procedimento, che si applica esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impone infatti vincoli ancora più rigidi ai partecipanti poiché limita il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, l’applicazione di questo procedimento dev’essere richiesta solo in circostanze in cui sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sulle questioni proposte dal giudice del rinvio nel più breve tempo possibile.

33.

Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente circostanze di tal genere, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme del diritto dell’Unione che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, può essere opportuno che un giudice nazionale decida di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza, ad esempio, nel caso, di cui all’articolo 267, quarto comma, TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la risposta data alla questione sollevata sia determinante per valutare la posizione giuridica di tale persona oppure in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli nella prima infanzia, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell’Unione dipenda dalla risposta data alla questione pregiudiziale.

La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza

34.

Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato o il procedimento pregiudiziale d’urgenza, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio deve inoltre precisare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte. Tale precisazione agevola infatti la presa di posizione delle parti del procedimento principale e degli altri interessati che partecipano al procedimento e contribuisce pertanto alla celerità del procedimento.

35.

La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza deve, in ogni caso, essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo richiede un trattamento specifico. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie e ad inserire nella sua domanda un richiamo al pertinente articolo del regolamento di procedura (l’articolo 105, sul procedimento accelerato, oppure l’articolo 107, sul procedimento d’urgenza). Questo richiamo deve comparire in un punto chiaramente identificabile della sua decisione di rinvio (ad esempio, nell’intestazione o con un atto giudiziario distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione di detta domanda.

36.

Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d’urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

Comunicazioni tra la Corte, il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale

37.

Il giudice che presenta una domanda di trattazione della causa con procedimento accelerato o procedimento d’urgenza è invitato a far pervenire la suddetta domanda e la decisione di rinvio — accompagnata dal testo di quest’ultima in un formato modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice») — con messaggio di posta elettronica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu).

38.

Per agevolare le ulteriori comunicazioni della Corte con il giudice del rinvio e con le parti del procedimento principale, il giudice del rinvio è pregato altresì di indicare l’indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il numero di telefax dell’organo giurisdizionale, utilizzabili dalla Corte, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di telefax, dei rappresentanti delle parti in causa.

(1)  GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale

1.   Il giudice del rinvio

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’indicazione precisa del giudice del rinvio e, eventualmente, della sezione o del collegio giudicante all’origine del rinvio e menzionare le coordinate complete di tale organo giurisdizionale, al fine di agevolare i successivi contatti tra quest’ultimo e la Corte di giustizia.

2.   Le parti del procedimento principale e i loro rappresentanti

L’indicazione del giudice del rinvio è seguita da quella delle parti del procedimento principale e, se del caso, delle persone che le rappresentano dinanzi al giudice. Allorché ciò sia necessario per proteggere i dati personali, il giudice del rinvio procede all’anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e, a tal fine, occulta i nomi delle persone fisiche menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché tutti i dati che potrebbero consentirne l’identificazione.

Nei limiti in cui ne disponga, il giudice del rinvio comunica alla Corte le due versioni della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ossia la versione nominativa di tale domanda, che contiene i nomi e i recapiti completi delle parti nel procedimento principale, e la versione anonimizzata della domanda. È quest’ultima la versione che, una volta tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, sarà notificata agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e sarà alla base della diffusione e delle ulteriori pubblicazioni riguardanti la causa.

3.   L’oggetto del procedimento principale e i fatti pertinenti

Il giudice del rinvio descrive sinteticamente l’oggetto del procedimento principale nonché i fatti pertinenti, come accertati o riconosciuti da tale giudice.

4.   Le disposizioni giuridiche pertinenti

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare, in maniera precisa, le disposizioni nazionali applicabili ai fatti del procedimento principale, ivi comprese, se del caso, le pertinenti decisioni giurisprudenziali, nonché le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si richiede l’interpretazione o di cui si contesta la validità. Tali menzioni devono essere complete e contenere il titolo e i riferimenti esatti delle disposizioni di cui trattasi, nonché i relativi estremi di pubblicazione. Per quanto possibile, le citazioni della giurisprudenza, nazionale o europea, riporteranno inoltre il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione interessata.

5.   La motivazione del rinvio

La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell’Unione è applicabile al procedimento principale. Il giudice del rinvio deve pertanto esporre i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione e il collegamento che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Se lo ritiene utile alla comprensione della causa, il giudice del rinvio può riportare in questa sede gli argomenti delle parti a tale riguardo.

6.   Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio espone, in maniera chiara e distinta, le questioni che sottopone alla Corte in via pregiudiziale. Tali questioni devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa inoltre sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte in via pregiudiziale.

7.   Eventuale necessità di un trattamento specifico

Da ultimo, qualora il giudice del rinvio ritenga che la domanda che sottopone alla Corte richieda un trattamento specifico, sia per quanto riguarda la necessità di mantenere l’anonimato delle persone interessate dal procedimento principale sia per quanto concerne l’eventuale celerità con la quale la domanda dev’essere trattata dalla Corte, le ragioni che depongono a favore di tale trattamento devono essere esposte in maniera circostanziata nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, nella lettera che l’accompagna.

Gli aspetti formali della domanda di pronuncia pregiudiziale

Le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere presentate in modo tale da agevolarne il successivo trattamento elettronico da parte della Corte e, in particolare, in modo tale da consentirne la scansione e praticare il riconoscimento ottico dei caratteri. A tal fine:

le domande sono dattilografate, su carta bianca, senza righe, di formato A 4,

i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courrier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le eventuali note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina), e

tutte le pagine della domanda, nonché i paragrafi che essa contiene, sono numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente.

La domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere datata e firmata. Essa è trasmessa alla Corte, con il fascicolo del procedimento principale, per via telematica (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu), oppure mediante plico raccomandato indirizzato alla cancelleria della Corte di giustizia (rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg). Qualora sia trasmessa per via telematica, la domanda di pronuncia pregiudiziale originale è accompagnata dall’invio telematico del testo di tale domanda in un formato modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice»).

In caso di domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d’urgenza, si raccomanda di dare preferenza alla modalità telematica per l’invio della domanda di pronuncia pregiudiziale originale nonché della sua versione modificabile.