21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2047 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2018

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.

(2)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.

(3)

La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute equivalenti. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un dato paese terzo garantisce che una sede di negoziazione ivi autorizzata soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo. Ciò dovrebbe essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria. Il 30 luglio 2018 l'autorità tedesca di vigilanza dei mercati finanziari ha chiesto che la Commissione ripeta la propria valutazione del quadro giuridico e di vigilanza svizzero e che adotti una decisione di equivalenza per le borse svizzere.

(4)

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(5)

Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Svizzera alle borse valori ivi stabilite e autorizzate presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), e sottoposti al controllo di quest'ultima, siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e se siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.

(6)

L'articolo 26, lettera b), della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) definisce la borsa un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Una borsa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione matched principal. Inoltre una borsa è tenuta a offrire ai partecipanti un accesso imparziale e non discriminatorio ai propri mercati e servizi. A tal fine una borsa è tenuta a disporre di norme che prevedano i mezzi con cui i commercianti di valori mobiliari o altre parti sotto la vigilanza della FINMA nonché i partecipanti stranieri autorizzati dalla FINMA possono fare domanda per divenire partecipanti. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 4, della LInFi, in combinato disposto con l'articolo 25, capoverso 1, dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), la FINMA esamina e approva i regolamenti e le relative modifiche sull'ammissione, sui doveri e sull'esclusione dei partecipanti a una borsa. La borsa è tenuta a negare l'accesso ai partecipanti che non sono autorizzati dalla FINMA e può negare l'accesso a qualsiasi partecipante oggetto di esclusione ai sensi di legge.

(7)

Per poter stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza vigenti in un dato paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.

(8)

In base alla prima condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.

(9)

Una borsa deve essere autorizzata dalla FINMA prima d'iniziare la propria attività. In conformità agli articoli 4 e 5 della LInFi la FINMA rilascia l'autorizzazione se accerta che le condizioni e i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. I requisiti di autorizzazione sono stabiliti nella LInFi e nelle relative ordinanze, che hanno forza di legge. La LInFi richiede che una borsa disponga di misure per affrontare tutti i tipi di comportamento e di attività che un richiedente desideri esercitare. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 1, della LInFi, una borsa si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. Con l'approvazione della FINMA l'autodisciplina della borsa assume il valore di norma vincolante ed esecutiva. A norma dell'articolo 27 della LInFi in combinato disposto con l'articolo 24, capoverso 1, della OInFi, un organismo di autodisciplina e di sorveglianza adeguato richiede l'istituzione di un organo che svolga compiti di autodisciplina, di un organo di sorveglianza del commercio, di un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio e di un'autorità di ricorso. Tali organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della borsa sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. In seno all'organismo di autodisciplina e di sorveglianza i diversi organi competenti monitorano la conformità alle norme e ai regolamenti della borsa da parte dei partecipanti alla stessa e ne garantiscono il rispetto.

(10)

Inoltre l'articolo 18 della LInFi impone alle borse di concedere ai partecipanti e ai market maker un accesso non discriminatorio e aperto. La FINMA garantisce tanto durante il processo di autorizzazione quanto su base continuativa che le regole di negoziazione rispettino tale requisito (cfr. sezioni da 3 a 5 del regolamento di SIX Swiss Exchange in combinato disposto con la direttiva 1 di SIX Swiss Exchange e le sezioni da 3 a 5 del regolamento di BX Swiss). L'accesso può essere rifiutato soltanto per motivi di sicurezza e di efficienza e a seguito di una rigorosa verifica di proporzionalità (art. 18 della LInFi e art. 17 della OInFi). I richiedenti cui sia stato negato l'accesso possono presentare ricorso a un organo d'appello indipendente (sezione 8 del regolamento di SIX Swiss Exchange e sezione 15 del regolamento di BX Swiss). La conformità delle borse all'articolo 18 della LInFi e all'articolo 17 della OInFi è soggetta alla vigilanza della FINMA. L'adozione delle norme o delle relative modifiche richiede l'approvazione ex ante della FINMA il cui personale può controllarne l'attuazione mediante verifiche, richieste di informazioni o misure correttive ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA).

(11)

Per quanto riguarda la vigilanza effettiva la LFINMA, la Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) e la LInFi costituiscono i principali provvedimenti della legislazione primaria che definisce un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli in Svizzera. La LIFINMA, la LBVM e la LInFi concedono alla FINMA un'ampia autorità su tutti gli aspetti del settore dei titoli, compreso il potere di autorizzare e vigilare su operatori in titoli, controparti centrali, depositari centrali di titoli, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento. La LInFi e la OInFi individuano e vietano inoltre alcuni tipi di comportamento sui mercati e concedono alla FINMA poteri disciplinari sui soggetti regolamentati e sulle persone ad essi associate. L'articolo 29 della LFINMA concede alla FINMA un accesso completo a tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi assoggettato alla vigilanza, le rispettive società di audit e i rispettivi uffici di revisione. Il quadro svizzero prevede che le borse siano le principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro partecipanti e della vigilanza sulle modalità con cui sono svolte tali attività. La FINMA vigila direttamente sui regolamenti delle borse per garantire che siano conformi al quadro giuridico. Tutti i regolamenti e le relative modifiche devono essere sottoposti per approvazione alla FINMA (articolo 27, capoverso 4, della LInFi). La FINMA avvia indagini sulla base della segnalazione di potenziali violazioni della legge che le proviene dalle borse o sulla base dei propri sospetti.

(12)

Una volta che una borsa è stata autorizzata, la FINMA vigila su base continuativa sull'osservanza delle condizioni e degli obblighi connessi all'autorizzazione (art. 83 della LInFi). Una borsa è giuridicamente tenuta a comunicare alla FINMA qualsiasi modifica delle circostanze su cui si fondava in origine la propria autorizzazione o la propria approvazione. Se le modifiche sono sostanziali, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere preventivamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (articolo 7 della LInFi). I requisiti fondamentali sono la conformità ai requisiti organizzativi, l'esistenza e l'efficacia del sistema di controllo interno, l'adeguatezza dei sistemi informatici e un corretto comportamento professionale. La vigilanza della FINMA si estende a tutti gli organi di una borsa, comprese le funzioni di sorveglianza delle negoziazioni e di applicazione delle sanzioni. Ai sensi degli articoli 24 e 24a della LFINMA, la FINMA può effettuare verifiche direttamente o indirettamente per il tramite di società di audit incaricate, in loco ed extra loco. Gli articoli 27, 30 e 34 della LInFi prescrivono che tutte le borse autorizzate devono essere in grado di assicurare il rispetto delle disposizioni della LInFi e della OInFi, degli atti e dei regolamenti ad esse connessi e delle proprie norme e dei propri regolamenti da parte degli emittenti, dei partecipanti e delle persone associate ai propri partecipanti. Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili da parte dei propri membri, le borse hanno la responsabilità di svolgere indagini e di perseguire qualsiasi violazione.

(13)

Per quanto riguarda l'applicazione efficace, la FINMA dispone di una serie di meccanismi amministrativi per far valere i propri poteri e la propria autorità. In caso di violazioni della legge o irregolarità, la FINMA adotta le misure correttive necessarie che possono prevedere la procedura di esecuzione amministrativa. Nel rispetto del principio della proporzionalità la FINMA impone le misure che ritiene più appropriate per assicurare il rispetto della legge. Le misure disponibili comprendono l'ammonimento, istruzioni specifiche per ripristinare il rispetto della legge, l'interdizione dalla professione per i privati, l'interdizione dalle attività per i commercianti e la revoca delle licenze. La FINMA può anche confiscare utili conseguiti illegalmente o perdite evitate illegalmente e può ordinare la pubblicazione di una decisione definitiva e vincolante. Affinché una borsa si conformi nuovamente alle disposizioni applicabili, la FINMA può ricorrere ai propri poteri amministrativi anche per rimuovere membri del consiglio di amministrazione o membri del personale di cui sia messa in dubbio l'attività irreprensibile. I meccanismi amministrativi della FINMA sono affiancati da disposizioni che dispongono sanzioni penali per i reati descritti nel capitolo 4 della LFINMA. Disposizioni che dispongono sanzioni penali sono previste anche dagli articoli 147 e seguenti della LInFi e dagli articoli 42a e 43 della LBVM. La FINMA passa tali casi alle autorità preposte all'azione penale competenti. La FINMA e l'autorità preposta all'azione penale competente coordinano le indagini, se possibile e necessario. In generale i servizi giuridici del Dipartimento federale delle finanze perseguono e decidono in merito alle violazioni delle disposizioni penali della FINMASA e delle leggi sui mercati finanziari. Tuttavia il Ministero pubblico della Confederazione è competente dell'azione penale nei casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione dei corsi a norma della LInFi.

(14)

Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.

(15)

In base alla seconda condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(16)

La legge svizzera prevede che le borse emanino regolamenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione (articoli 35 e 36 della LInFi). Tali regolamenti devono essere approvati dalla FINMA. I regolamenti devono tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale e in particolare deve prevedere disposizioni concernenti la negoziabilità dei titoli; la pubblicazione delle informazioni per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente; i doveri dell'emittente, dei suoi rappresentanti e dei terzi per l'intera durata della quotazione o dell'ammissione dei titoli alla negoziazione; l'obbligo relativo all'ammissione dei titoli di partecipazione per soddisfare il disposto degli articoli 7 e 81 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. L'ammissione alla negoziazione dei titoli e la quotazione (una forma qualificata di ammissione alla negoziazione) dei titoli in borsa sono disciplinate principalmente dai regolamenti di quotazione e dai regolamenti aggiuntivi di quotazione e di ammissione alla negoziazione. La borsa esamina la domanda presentata dall'emittente per ciascun titolo e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti. Per ciascuna domanda la borsa emette una decisione scritta. Le informazioni sulla decisione di ammissione sono pubbliche. Dopo la quotazione di un titolo l'emittente è soggetto, per il mantenimento della quotazione, a obblighi di rendicontazione periodica, relativi, ad esempio, alla rendicontazione finanziaria e al governo societario, ma anche a obblighi di rendicontazione legati al verificarsi di eventi, quali gli obblighi di rendicontazione regolare, la divulgazione delle operazioni della gestione e la pubblicità ad hoc. Ai sensi dell'articolo 35, capoverso 3, della LInFi la borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. Ai sensi dell'articolo 33, capoverso 1, della OInFi, la borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. Per quanto riguarda i titoli di partecipazione, i regolamenti di quotazione stabiliscono i requisiti per la libera negoziazione per garantire che i titoli possano essere negoziati efficacemente. Gli organi indipendenti della borsa possono sospendere temporaneamente la negoziazione dei titoli se tale sospensione è opportuna a causa di circostanze anomale, e in particolare della violazione di importanti obblighi di divulgazione da parte dell'emittente. Essi possono annullare la quotazione dei titoli se la solvibilità dell'emittente è messa seriamente in dubbio o se è stata avviata una procedura di insolvenza o di fallimento. La FINMA può inoltre obbligare una borsa a sospendere la negoziazione di un dato titolo, ricorrendo ai poteri conferitile dall'articolo 31 della LFINMA, al fine di ripristinare il rispetto delle disposizioni della LInFi o di porre rimedio ad altre irregolarità.

(17)

Il quadro normativo svizzero comprende obblighi di fornire informazioni pre-negoziazione ai partecipanti al mercato. La trasparenza pre-negoziazione ha la base giuridica nell'articolo 29, capoverso 1, della LInFi che stabilisce che la borsa pubblichi i cinque migliori corsi correnti di acquisto e di vendita di ciascuna azione e di altri valori mobiliari in tempo reale, nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi. Lo stesso si applica anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione (articolo 27, capoverso 3, della OInFi). Sono previste deroghe per i sistemi di corsi di riferimento, i sistemi che formalizzano esclusivamente operazioni già negoziate, gli ordini conservati in un sistema di gestione della borsa in attesa della loro divulgazione e gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato. Il quadro normativo svizzero comprende anche prescrizioni per fornire informazioni post-negoziazione. La trasparenza post-negoziazione ha la sua base nell'articolo 29, capoverso 2, della LInFi che dispone che per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio la borsa pubblica senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno e quelle effettuate al di fuori. Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. Alla trasparenza post-negoziazione si applicano le stesse esenzioni della trasparenza pre-negoziazione. Le informazioni relative a determinate operazioni atipiche saranno inoltre oggetto di pubblicazione differita. I servizi di dati pre- e post-negoziazione della borsa sono pienamente trasparenti e offerti a tutti i partecipanti su base non discriminatoria. I dati differiti sono accessibili a tutti gli utenti a titolo gratuito.

(18)

Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(19)

In base alla terza condizione gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori

(20)

I regolamenti delle borse sull'ammissione alla negoziazione devono stabilire le informazioni da pubblicare per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie. L'emittente è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet i bilanci d'esercizio. I titoli ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera possono essere negoziati anche in un'altra sede. L'obbligo di rendicontazione applicabile agli emittenti si applica indipendentemente dalla sede in cui avviene la negoziazione. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e di garantire agli investitori una trasparenza adeguata mediante un flusso regolare di informazioni.

(21)

Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi in una borsa svizzera sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(22)

In base alla quarta condizione il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(23)

Gli articoli 142 e 143 della LInFi vietano a chiunque lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Inoltre, a norma delle condizioni previste dagli articoli 154 e 155 della LInFi, lo sfruttamento o il tentativo di sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione dei corsi costituiscono reato. La borsa è tenuta a emettere regolamenti sulla divulgazione di informazioni privilegiate da parte degli emittenti. A norma dei regolamenti di quotazione di una borsa l'emittente ha l'obbligo di informare il mercato, non appena ne viene a conoscenza, degli eventuali fatti che possono influire sui prezzi verificatisi o in procinto di verificarsi nella sua sfera di attività. I fatti che possono influire sui prezzi sono i fatti in grado di determinare un cambiamento considerevole dei prezzi di mercato. La divulgazione è necessaria al fine di assicurare il pari trattamento di tutti i partecipanti al mercato. Inoltre l'articolo 31, capoverso 1, della LInFi impone alle borse svizzere di monitorare la formazione dei corsi e le transazioni effettuate nella borsa al fine di accertare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tal fine la borsa analizza anche le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo (articolo 31, capoverso 1, della LInFi). Tale compito di vigilanza deve essere effettuato da un organo indipendente della borsa. Gli emittenti devono, in virtù dell'obbligo di fornire informazioni, essere in grado di fornire alla FINMA, su richiesta, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, e tutte le informazioni e i documenti supplementari di cui necessita la FINMA per svolgere i propri compiti (articolo 29, capoverso 1, della LFINMA in combinato disposto con l'articolo 145 della LInFi). Una borsa deve comunicare alla FINMA qualsiasi sospetto di violazione della legge o qualsiasi altra irregolarità. Se le violazioni hanno rilevanza penale, la borsa è tenuta a informare immediatamente la competente autorità di perseguimento penale (art. 31, capoverso 2, della LInFi). La FINMA conduce indagini sulla base delle informazioni relative alle violazioni della legge ricevute dalle borse e sulla base delle proprie attività di vigilanza sul mercato, al fine di applicare le disposizioni di legge in materia di vigilanza che vietano gli abusi di mercato.

(24)

Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(25)

Si può concludere quindi che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le borse di cui all'allegato della presente decisione applicato in Svizzera sotto il controllo della FINMA è conforme alle quattro condizioni delle disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.

(26)

Dato che un numero considerevole di azioni che sono emesse e ammesse alla negoziazione in Svizzera sono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'Unione, è opportuno assicurare che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare in azioni ammesse alla negoziazione nelle borse svizzere in cui hanno la loro liquidità primaria. Poiché la liquidità primaria delle azioni ammesse alla negoziazione presso le borse svizzere è in tali borse, il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera consentirebbe alle imprese di investimento di negoziare azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera nelle borse svizzere e di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.

(27)

Le negoziazioni condotte nell'intera UE in un gran numero di azioni ammesse nelle borse svizzere hanno una frequenza tale da escludere le imprese di investimento nell'Unione dall'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero considerevole di azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera.

(28)

La presente decisione sarà inoltre completata da accordi di cooperazione per assicurare lo scambio efficace di informazioni e il coordinamento delle attività di supervisione tra le autorità nazionali competenti e la FINMA.

(29)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse svizzere al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse svizzere e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(30)

La presente decisione tiene conto anche delle conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 secondo le quali un presupposto per l'ulteriore sviluppo dell'approccio settoriale con la Svizzera rimane l'istituzione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Al momento di decidere in merito alla proroga dell'applicabilità della presente decisione, la Commissione ha tenuto conto degli attuale stato dei progressi compiuti verso il raggiungimento di un accodo che istituisce un quadro istituzionale comune. I negoziatori dell'UE e della Svizzera hanno concordato un progetto dell'intero accordo. Il Consiglio federale svizzero ha preso atto di tale accordo e ha deciso di avviare una fase di consultazioni interne che durerà fino alla primavera 2019.

(31)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse in Svizzera. I riesami periodici lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico anteriormente in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.

(32)

Per assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione alla luce, in particolari dei progressi fatti verso l'istituzione di un quadro istituzionale comune attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre i propri effetti il 30 giugno 2019.

(33)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione (5) che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018. È pertanto necessario che la presente decisione entri in vigore con urgenza e che si applichi dal 1o gennaio 2019.

(34)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse in Svizzera di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).


ALLEGATO

Borse valori in Svizzera considerate equivalenti a mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG