14.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1984 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

relativa al riconoscimento di «KZR INiG System» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 7 ter e quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)

Se i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)

La richiesta di riconoscere che «KZR INiG System» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione l'11 agosto 2017. Il sistema, che ha sede in ul. Lubicz 25 A, 31-503 Cracovia, Polonia, copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti, e l'intera catena di custodia.

(5)

Dall'esame di «KZR INiG System» la Commissione ha riscontrato che il sistema risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Dalla valutazione di «KZR INiG System» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

«KZR INiG System» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento l'11 agosto 2017, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento l'11 agosto 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere di abrogare la presente decisione, inter alia per uno dei motivi sottoelencati:

a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

c)

se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 3 gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.