5.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1892 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018
relativa a una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA
[notificata con il numero C(2018) 7656]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2014 la Lettonia ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia. |
(2) |
La Lettonia ha adottato detta misura il 3 dicembre 2013 ritenendo che il rasaerba non fosse conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, in quanto non conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010. |
(3) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione (2), la Commissione ha ritenuto che la misura adottata dalla Lettonia fosse giustificata. |
(4) |
Con la sentenza del 26 gennaio 2017 (3), il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 in quanto non fondata sulla dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42/CE, ma sulla mera non conformità del tagliaerba alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010, allorché la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 conferisse ancora allo stesso, nel corso del periodo di tempo pertinente (cioè dal 3 settembre 2012 al 31 agosto 2013), una presunzione di conformità ai citati requisiti (4). |
(5) |
Al fine di ottemperare all'obbligo prescritto all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. |
(6) |
A tal fine, la Commissione ha consultato le parti interessate. |
(7) |
Il fabbricante ha confermato che il rasaerba non è più stato fabbricato né immesso sul mercato in nessuno Stato membro dell'UE dal 1o settembre 2013. Il fabbricante ha confermato che il rasaerba è stato ritirato dai rivenditori e dai distributori in Lettonia all'inizio del 2014 e ha fornito informazioni indicanti che la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 era applicata correttamente. |
(8) |
La Lettonia ha fornito informazioni che indicano che la misura nazionale era ancora in vigore. Ha inoltre confermato che tale misura era basata sull'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e sulla valutazione effettuata esclusivamente ai sensi di detta norma armonizzata. Le informazioni supplementari fornite dalla Lettonia non erano sufficienti a dimostrare un'applicazione scorretta della norma armonizzata EN 60335-2-77:2006. |
(9) |
Alla luce di tutte le informazioni disponibili e rilevando, in particolare, che la misura lettone era basata sulla valutazione di conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 allorché risulta dalla sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2017 che, nel periodo in questione, era applicabile al prodotto la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006, la misura nazionale non può essere considerata giustificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, non è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 22).
(3) Causa T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2017:36.
(4) ECLI:EU:T:2017:36, punti 70 e 71.