29.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/29


DECISIONE (UE) 2018/1867 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50, 53, 62 e 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0051: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).»;

ii)

sono aggiunti gli adattamenti seguenti:

«k)

i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

l)

all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 77 septies, paragrafo 1, le parole, “all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA”, sono inserite dopo le parole “al Consiglio”;

m)

all'articolo 65 bis, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, accordate di conseguenza, sono inserite dopo l'acronimo “EIOPA”;

n)

all'articolo 70, i riferimenti alle “banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC)” e alle “banche centrali del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

o)

all'articolo 138, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “EIOPA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “riconosciute dall'EIOPA” leggasi “riconosciute dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di progetti elaborati dall'EIOPA”;

p)

le informazioni provenienti dagli Stati EFTA non vengono scambiate dall'EIOPA nel quadro di disposizioni per la cooperazione sottoscritte con paesi terzi o con le rispettive autorità a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 260, paragrafo 5, lettera e), senza l'accordo esplicito delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente ai fini per i quali dette autorità hanno dato il proprio accordo;

q)

all'articolo 308 ter, paragrafo 15, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al 23 maggio 2014” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.».

2)

Ai punti 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0051: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).».

3)

Al punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 L 0051: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/51/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]