4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/5


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. E6

del 19 ottobre 2017

relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2018/C 355/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,

visto l’articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 che stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui una domanda, una dichiarazione o un ricorso avrebbero dovuto essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro, ma sono stati invece presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro,

visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale «la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica […]» e «la commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati»,

visto l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale «se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione»,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario fissare una regola che determini il momento in cui un messaggio è considerato legalmente consegnato mediante l’EESSI al fine di stabilire i termini in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, in combinato disposto con il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

(2)

Le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 stabiliscono che un messaggio è considerato consegnato quando perviene all’istituzione competente, anche se non tratta direttamente il caso, o all’organismo di collegamento competente dello Stato membro di destinazione.

(3)

La struttura dell’EESSI, approvata dalla commissione amministrativa, prevede un meccanismo tecnico basato sull’impiego del protocollo di trasporto di dati telematici ebMS AS4, inteso a garantire che il mittente di un messaggio sia informato quando il messaggio è stato consegnato correttamente.

(4)

Il protocollo ebMS AS4 rende affidabile lo scambio dei messaggi: se un messaggio è inviato tramite questo protocollo, il mittente è informato della consegna corretta del messaggio all’endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI secondo il protocollo ebMS AS4 oppure della mancata consegna dello stesso.

(5)

L’endpoint del protocollo ebMS AS4 rappresenta l’equivalente telematico più vicino al concetto di messaggio che perviene all’istituzione competente o all’organismo di collegamento; negli scambi telematici tramite l’EESSI il messaggio sarà pertanto considerato legalmente consegnato quando perviene all’endpoint del protocollo ebMS AS4.

(6)

Gli Stati membri possono stabilire liberamente i dettagli della struttura nazionale e decidere se l’endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI secondo il protocollo ebMS AS4 coincide con un’applicazione nazionale dell’istituzione che tratta i casi oppure se sarà posto in un gateway nazionale ovvero presso un’entità che fornisce servizi di routing intelligente e che agisce per conto di un’istanza nazionale; nel secondo caso i messaggi viaggeranno oltre l’endpoint ebMS AS4 per raggiungere l’istituzione che tratta il caso. Rientra nella responsabilità nazionale garantire che i messaggi che vanno oltre l’endpoint ebMS AS4 pervengano tempestivamente a chi è incaricato del caso.

(7)

Gli Stati membri possono stabilire liberamente i dettagli della struttura nazionale, vale a dire se la trasmissione dei messaggi da un punto di accesso all’endpoint ebMS AS4 del sistema di scambio di messaggi EESSI avviene con tecniche di «push» ovvero di «pull». Serve pertanto una regola generale per garantire che i messaggi siano estratti dal punto di accesso e consegnati all’endpoint ebMS AS4 del sistema di scambio di messaggi EESSI su base regolare.

(8)

Chi è incaricato della gestione di un caso deve essere in grado di determinare la data di consegna del suo messaggio in caso di dubbi. La Commissione amministrativa definirà la procedura specifica intesa a consentire quanto sopra esposto.

(9)

Fino alla fine del periodo transitorio verso lo scambio di messaggi completamente elettronico, le modalità pratiche di una buona collaborazione tra le autorità nazionali, compresi i principi guida di pragmatismo e flessibilità, sono stabilite nella decisione E5 della commissione amministrativa, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

Deliberando secondo le modalità di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1.

Conformemente al principio generale delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009, in base al quale un messaggio è considerato consegnato quando perviene all’istituzione competente o all’organismo di collegamento competente dello Stato membro di destinazione, negli scambi telematici il concetto corrispondente del luogo dove un messaggio è considerato consegnato, è definito come l’endpoint del protocollo di trasporto di dati telematici ebMS AS4 nel sistema EESSI.

2.

Nel sistema EESSI, un messaggio è considerato legalmente consegnato alla data della conferma generata nell’endpoint ebMS, attestante la consegna di tale messaggio.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché i messaggi consegnati al loro punto di accesso nazionale siano estratti e consegnati all’endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI almeno una volta ogni 24 ore e la conferma della consegna o della mancata consegna del messaggio sia generata nell’endpoint ebMS non oltre il giorno successivo alla data in cui il messaggio è stato inviato.

4.

Gli Stati membri garantiscono che in caso di incertezza della data di consegna di un messaggio, gli incaricati saranno in grado di consultare la data di conferma della consegna o della mancata consegna del messaggio all’endpoint ebMS dello Stato membro ricevente. La Commissione amministrativa definisce i dettagli di tale procedura di consultazione.

5.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Agne NETTAN-SEPP


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(4)  GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3.