16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/994 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2) («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (3), è entrato in vigore il 1o luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (4).

(2)

Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.

(3)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1o dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

(4)

La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.

(5)

Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

(6)

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

(7)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo,

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'atto elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto elettorale è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.

2.   Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3.   L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.

2.   Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio (*1).

(*1)  Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;"

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

5)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;

6)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 9 ter

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*2) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(*2)  Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).»"

Articolo 2

1.   La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 (5).

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(3)  Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(5)  La data di entrata in vigore della decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.