24.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/13


DECISIONE (UE) 2018/757 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2018

che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio (2) è stato concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»).

(2)

Uno degli obiettivi dell'APP UE-Comore è garantire l'efficacia delle misure per la conservazione e la gestione degli stock ittici e la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(3)

A norma dell'articolo 11 dell'APP UE-Comore, l'accordo si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore ed è rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia di una delle parti.

(4)

A norma dell'articolo 12 dell'APP UE-Comore, l'accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il mancato rispetto degli impegni assunti in materia di lotta contro la pesca INN. La parte interessata è tenuta a notificare all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni o di ogni periodo supplementare. L'invio di tale notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

(5)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (3) («regolamento INN»), la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

(6)

Con decisione adottata dalla Commissione il 1o ottobre 2015 (4) è stata notificata all'Unione delle Comore la possibilità di essere identificate dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN sulla base dei seguenti elementi: la politica di bandiere di comodo perseguita dalle autorità comoriane; la prova di attività di pesca illegali da parte della flotta comoriana; la scarsa o inesistente capacità di monitoraggio e di controllo delle autorità comoriane e l'obsoleto quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.

(7)

Con tale decisione la Commissione ha avviato con l'Unione delle Comore un dialogo che è stato condotto in conformità ai requisiti procedurali stabiliti all'articolo 32 del regolamento INN. L'Unione delle Comore non ha adottato le misure necessarie per ovviare alla situazione entro un termine ragionevole.

(8)

In considerazione delle reiterate inosservanze, da parte dell'Unione delle Comore, degli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e dell'obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, l'Unione delle Comore è stata identificata a norma dell'articolo 31 del regolamento INN come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione (5). L'Unione delle Comore non ha adottato le necessarie misure correttive neppure a seguito di tale identificazione.

(9)

A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, la decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio (6) ha aggiunto l'Unione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (7).

(10)

A norma dell'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a proporre la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca vigenti conclusi con paesi terzi non cooperanti ove tali accordi contemplino la denuncia in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti in relazione alla lotta contro la pesca INN.

(11)

È quindi opportuno denunciare l'APP UE-Comore.

(12)

La Commissione, a nome dell'Unione europea, dovrebbe notificare all'Unione delle Comore la denuncia.

(13)

La denuncia dovrebbe prendere effetto sei mesi dopo tale notifica.

(14)

Tuttavia, se il Consiglio dovesse ritirare l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia dovrebbe essere ritirata e la Commissione dovrebbe immediatamente notificare tale ritiro all'Unione delle Comore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»), entrato in vigore il 6 marzo 2008, è denunciato.

Articolo 2

1.   All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione, a nome dell'Unione europea, notifica all'Unione delle Comore la denuncia dell'APP UE-Comore.

2.   La denuncia prende effetto sei mesi dopo tale notifica.

3.   Nel caso in cui il Consiglio ritiri l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia è ritirata e la Commissione notifica immediatamente tale ritiro all'Unione delle Comore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Approvazione del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(4)  Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 37).

(7)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).