27.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/29


DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2018

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1).

(2)

Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.

(3)

In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari.

(4)

È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.

(5)

Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC.

(7)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1)

è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1:

«CAPO I

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretta o indiretta, di tutti i prodotti e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1) per uso militare in Myanmar/Birmania, destinati a utilizzatori finali militari o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali prodotti o tecnologie originari o non di detto territorio.

2.   Sono vietati:

a)

la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali prodotti e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque utilizzatore finale militare o alla polizia di frontiera del Myanmar/Birmania o per uso militare in Myanmar/Birmania.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 27 aprile 2018 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

(*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;"

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna o di prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;

c)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L'articolo 1 e l'articolo 1 bis non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;

4)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del governo del Myanmar/Birmania, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Myanmar/Birmania, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali attrezzature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica connessa di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che attrezzature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Myanmar/Birmania, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal suo rilascio.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5)

sono inseriti i seguenti articoli e capi:

«CAPO II

RESTRIZIONI ALLA FORMAZIONE E ALLA COOPERAZIONE MILITARI

Articolo 4

1.   Sono vietate la fornitura di formazione militare, alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera nonché la cooperazione militare con esse.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla formazione o alla cooperazione volte a rafforzare i principi democratici, lo stato di diritto o il rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, in Myanmar/Birmania.

CAPO III

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

b)

delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;

c)

delle persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani, o

d)

delle persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a), b) e c),

elencate nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nel Myanmar/Birmania.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

b)

persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi; o

c)

persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o presunti gravi abusi dei diritti umani; o

d)

persone fisiche e giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere a), b) e c),

elencate nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi elencati, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 7

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 8

1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1.

2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 10

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

Articolo 11

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

6)

gli articoli 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente come articoli 13 e 14;

7)

é aggiunto l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1».