20.4.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/73


DECISIONE (UE) 2018/612 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal

[notificata con il numero C(2018) 1978]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 23 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione definitiva (1) (nel prosieguo la «decisione definitiva»), nella quale concludeva che la Grecia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aveva applicato illegalmente misure di aiuto incompatibili a favore di Piraeus Container Terminal SA. («PCT») e della sua società madre e creditore, Cosco Pacific Limited («Cosco»), e intimava alla Grecia di annullare le misure in questione e di recuperare gli aiuti.

(2)

Il 2 giugno 2015 la Grecia ha impugnato la decisione della Commissione dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   La decisione definitiva

(3)

Nel 2009 sono pervenute alla Commissione denunce relative a determinate misure fiscali adottate, in virtù della legge 3755/2009 (nel prosieguo «la legge»), a favore del concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Cosco e la sua controllata PCT (2). Le esenzioni fiscali di cui trattasi si riferiscono al contratto di concessione iniziale del 2008. L'11 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale esprimendo dubbi in relazione alle esenzioni fiscali di cui trattasi («procedimento di indagine formale») (3). Il 23 marzo 2015 la Commissione ha chiuso il procedimento d'indagine formale relativo al caso in oggetto, concludendo che le misure indicate in appresso costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili (4):

esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;

diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60o giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;

riporto delle perdite senza limitazione temporale;

scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;

esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;

esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale compenso versato da Piraeus Port Authority («PPA») a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA;

tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.

(4)

Nella stessa decisione la Commissione è giunta alla conclusione che la Grecia non ha accordato aiuti di Stato esonerando Piraeus Container Terminal SA dalle norme in materia di espropriazione forzata (5).

2.2.   La misura oggetto di valutazione: esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT  (6)

(5)

Per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte di registro per gli indennizzi versati da PPA a PCT, nella decisione definitiva la Commissione è pervenuta alla conclusione che la misura in oggetto conferiva un vantaggio selettivo a PCT in quanto esonerava la società dal versamento dell'imposta di registro in caso di: a) indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione e b) altri tipi di indennizzi versati da PPA, come pure per danni correlati al contratto di concessione o per violazione degli obblighi contrattuali internazionali (7).

(6)

Per quanto riguarda più in particolare i casi di indennizzi versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale (ovvero il caso di cui alla lettera a) del considerando di cui sopra), la Commissione ha concluso che il vantaggio conferito a PCT consiste nell'esonerazione dal pagamento di un'imposta di registro fissa (8) in tali casi. Tale conclusione si basava sull'informazione secondo cui, ai sensi della legislazione d'applicazione generale, ovvero l'imposta di registro fissa (9) secondo l'interpretazione di cui alla circolare ministeriale n. 44/1987, l'attivazione di un accordo accessorio mediante contratto soggetto all'IVA è soggetta all'imposta di registro fissa (10).

(7)

Tuttavia, nel ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva, la Grecia ha sostenuto che le imposte di registro fisse erano state soppresse già nel 2001 (11), ovvero prima dell'adozione dell'esenzione concessa a PCT in virtù della legge 3755/2009.

3.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(8)

Durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione della decisione definitiva in nessun momento le autorità greche hanno segnalato alla Commissione il fatto che le imposte di registro fisse erano state soppresse dal 2001 in virtù dell'articolo 25 della legge 2873/2000. Le autorità greche non si sono richiamate a tale fatto nonostante la decisione della Commissione di avviare la procedura di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda l'esonerazione dal pagamento dell'imposta di registro in generale (ovvero l'imposta di registro fissa e proporzionata) concessa a PCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, della legge (12). Pertanto, sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento dell'adozione della decisione definitiva, la Commissione aveva il diritto di concludere che l'articolo 2, paragrafo 10, della legge garantiva PCT un aiuto di Stato incompatibile, in quanto esonerava la società dal pagamento dei due tipi di imposta di registro, quella fissa e quella proporzionata, in caso di versamento di un indennizzo alla stessa da parte di PPA nell'ambito del contratto di concessione (13).

(9)

Per quanto le autorità abbiano comunicato in ritardo (14) alla Commissione la soppressione generale delle imposte di registro fisse, la Commissione, agendo in nome del principio di buona amministrazione, e pur non essendo tenuta a farlo, intende tuttavia modificare la decisione definitiva per tenere pienamente conto della situazione attuale. Più in concreto, alla luce dell'articolo 25 della legge 2873/2000, la Commissione non ha più ragione di sostenere che l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 10 della legge, garantisca un vantaggio a PCT nel caso in cui le siano versati indennizzi da parte di PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Secondo le norme di applicazione generale per questo tipo di indennizzi, al momento dell'adozione della legge 3755/2009 l'imposta di registro non era dovuta. Pertanto, l'esenzione dall'imposta di registro di cui trattasi non conferisce un vantaggio selettivo a PCT e, di conseguenza, non si configura come aiuto di Stato.

(10)

Dal momento che la Commissione è venuta a conoscenza di tali informazioni soltanto dopo la pubblicazione della decisione definitiva relativa al caso di cui trattasi, decide ora, nello spirito della buona amministrazione pubblica, di modificare la decisione del 23 marzo 2015 per quanto riguarda il vantaggio specifico della misura. La decisione definitiva non viene in alcun caso modificata per quanto riguarda l'esenzione di PCT dall'imposta di registro (proporzionale) dovuta negli altri casi di pagamento di indennizzi da parte di PPA (ovvero nei casi di cui alla lettera b) del considerando (5) della presente decisione).

4.   CONCLUSIONE

(11)

In virtù di quanto precede la Commissione ha stabilito che la Grecia non ha concesso un aiuto di Stato a PCT in forma di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro sugli indennizzi eventualmente versati da PPA a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione. Essa modifica pertanto la propria decisione del 23 marzo 2015 per quanto concerne tale aspetto. Tutte le altre conclusioni della succitata decisione restano immutate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 7) della decisione relativa al caso SA. 28876 relativa a Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited (GU L 269 del 15.10.2015, pag. 93) è aggiunta la seconda frase seguente:

«la misura in questione non riguarda gli indennizzi concessi a PCT a seguito dell'attivazione della clausola penale del contratto di concessione, per i quali in ogni caso l'imposta di registro non è dovuta.»

Articolo 2

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 269 del 15.10.2015, pag. 93.

(2)  Cfr. i considerando da 10 a 19 della decisione definitiva della Commissione.

(3)  GU C 301 del 5.10.2012, pag. 55.

(4)  Cfr. articolo 1 della decisione definitiva.

(5)  Cfr. articolo 2 della decisione definitiva.

(6)  Articolo 2, paragrafo 10, della legge n. 3755/2009.

(7)  Cfr. i considerando da 195 a 209 della decisione definitiva, in particolare quelli da 202 a 205.

(8)  Cfr. i considerando da 201 a 203 della decisione definitiva della Commissione.

(9)  Decreto presidenziale del 28.7.1931, GU A239 1931.

(10)  Cfr. considerando 197 della decisione definitiva.

(11)  A norma dell'articolo 25 della legge 2873/2000.

(12)  Cfr. la sezione 4.2.3.8 (considerando da 194 a 203) della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

(13)  Cfr. anche la causa C-390/06, Nuova Agricast, EU:C:2008:224, paragrafo 54.

(14)  Per la prima volta in sede di ricorso presentato al Tribunale dell'Unione europea per l'annullamento della decisione definitiva.