12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/37


DECISIONE (UE) 2018/51 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)

Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(3)

Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilizzare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure del caso.

(4)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa), risulta necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 275 000 000 EUR oltre i massimali della rubrica 4 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(5)

Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere assegnati esclusivamente al 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l'importo di 275 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento nella rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per provvedere alla dotazione del fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità saranno pari a 275 000 000 EUR nel 2017. L'importo è autorizzato conformemente alla procedura di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).