6.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/110 |
DECISIONE (UE) 2018/547 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 marzo 2018
che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/11)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (ECB/2018/10) (2), in particolare l'articolo 2,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere i propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. |
(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega. |
(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
(4) |
Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di fondi propri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate in materia di fondi propri
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2018/546 (ECB/2018/10) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
a) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; |
b) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o |
c) |
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, 27 marzo 2018.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.
(2) Cfr. pagina 105 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.