29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2454 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce le norme relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).

(2)

L'estensione, dal 1o gennaio 2021, di tali regimi speciali alle vendite a distanza di beni e ai servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica comporta la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle norme del presente regolamento relative alla comunicazione di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e gli Stati membri di consumo.

(3)

Data l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi speciali per includervi anche le vendite a distanza di beni e tutti i servizi, il numero di operazioni da registrare nella dichiarazione IVA aumenterà considerevolmente. Per far sì che lo Stato membro di identificazione disponga di tempo sufficiente per trattare le dichiarazioni IVA presentate da soggetti passivi nell'ambito del regime speciale, è opportuno che il termine per trasferire le informazioni della dichiarazione IVA e l'importo dell'IVA versata a ogni Stato membro di consumo sia prorogato di dieci giorni.

(4)

L'estensione dei regimi speciali alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi presuppone che l'autorità doganale dello Stato membro di importazione possa individuare le importazioni di beni in piccole spedizioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata mediante uno dei regimi speciali. Il numero di identificazione con il quale l'IVA è versata dovrebbe pertanto essere preventivamente comunicato alle autorità doganali in modo da consentire loro di verificarne la validità all'atto dell'importazione dei beni.

(5)

I soggetti passivi che si avvalgono di tali regimi speciali possono ricevere richieste di documentazione e essere oggetto di indagini amministrative da parte dello Stato membro di identificazione e di tutti gli Stati membri di consumo in cui i beni o i servizi sono forniti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, per le imprese e per le amministrazioni fiscali, derivanti dalle molteplici richieste di documentazione e dalle indagini amministrative nonché per evitare la duplicazione delle attività, tali richieste e indagini dovrebbero per quanto possibile essere coordinate dallo Stato membro di identificazione.

(6)

Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a estrarre le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate, come il numero dei diversi tipi di messaggi elettronici scambiati fra gli Stati membri, relative ai regimi speciali, a eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi.

(7)

Le informazioni che il soggetto passivo deve presentare e che gli Stati membri devono trasmettersi per l'applicazione dei regimi speciali, nonché le modalità tecniche, compresi i messaggi elettronici comuni, per la presentazione di tali informazioni da parte del soggetto passivo o per la trasmissione di tali informazioni tra Stati membri, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato di cui al presente regolamento.

(8)

Tenuto conto del tempo richiesto per predisporre le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento e per consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA, nonché per tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.

(9)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE ai fini di ogni regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.»;

3)

all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE.»;

4)

all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«e)

i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis) durante ogni mese.»;

5)

all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

7)

il capo XI è così modificato:

a)

Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020»;

b)

è aggiunta la seguente sezione:

«SEZIONE 3

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2021

Sottosezione 1

Disposizione generale

Articolo 47 bis

Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Sottosezione 2

Scambio di informazioni

Articolo 47 ter

1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 361 della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Dettagli analoghi per l'identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 quater della stessa direttiva sono presentati con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 361, paragrafo 2, e dell'articolo 369 quater della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d'identificazione IVA di cui a dette sezioni 2 e 3.

3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale.

Articolo 47 quater

1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni fornite dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o dal suo intermediario, allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafi 1, 2 e 2 bis, della stessa direttiva siano presentate con mezzi elettronici. Anche eventuali modifiche di tali informazioni comunicate a norma dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o, se del caso, del suo intermediario. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri il numero individuale d'identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime speciale in questione.

3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri se il soggetto passivo che si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, il suo intermediario è escluso dal registro d'identificazione.

Articolo 47 quinquies

1.   Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE sia trasmessa con mezzi elettronici.

2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici all'autorità competente dello Stato membro di consumo interessato entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione.

Lo Stato membro di identificazione trasmette anche le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascun altro Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati e le informazioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE all'autorità competente di ciascuno Stato membro di stabilimento interessato.

Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione IVA sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 47 sexies

Lo Stato membro di identificazione trasmette senza indugio con mezzi elettronici allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione IVA.

Articolo 47 septies

1.   Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo versato dal soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, dal suo intermediario, sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento.

Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Il trasferimento avviene entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

2.   Se il soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, o se del caso il suo intermediario, non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa con mezzi elettronici le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

Articolo 47 octies

Gli Stati membri notificano con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati in conformità dell'articolo 47 septies.

Gli Stati membri notificano senza indugio con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica delle aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi assoggettate ai regimi speciali.

Sottosezione 3

Controllo delle operazioni e dei soggetti passivi

Articolo 47 nonies

Al momento dell'importazione di beni sui quali l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri effettuano una verifica elettronica della validità del numero individuale d'identificazione IVA attribuito in conformità dell'articolo 369 octodecies di detta direttiva e comunicato al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.

Articolo 47 decies

1.   Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.

2.   Lo Stato membro di identificazione che riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 la trasmette con mezzi elettronici e senza indugio al soggetto passivo o al suo intermediario.

3.   Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo o il suo intermediario trasmettano con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri accettano che la documentazione possa essere presentata mediante un formulario tipo.

4.   Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente la documentazione ottenuta.

5.   Se lo Stato membro di consumo richiedente non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.

Articolo 47 undecies

1.   Se lo Stato membro di identificazione decide di effettuare sul suo territorio un'indagine amministrativa su un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE o, se del caso, su un intermediario, ne informa preventivamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Il primo comma si applica solo nel caso di un'indagine amministrativa riguardante i regimi speciali.

2.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consulta dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.

Se gli Stati membri in questione convengono sulla necessità di un'indagine amministrativa, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri Stati membri.

Ciò non impedisce agli Stati membri di agire in conformità della rispettiva legislazione nazionale.

3.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i dati dell'autorità competente responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno.

Sottosezione 4

Informazioni statistiche

Articolo 47 duodecies

Gli Stati membri autorizzano la Commissione a estrarre direttamente le informazioni dai messaggi generati dal sistema informatizzato di cui all'articolo 53 per fini statistici aggregati e diagnostici a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e). Tali informazioni non contengono dati riguardanti i singoli soggetti passivi.

Sottosezione 5

Conferimento di competenze di esecuzione

Articolo 47 terdecies

Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure seguenti secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2:

a)

le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quater, paragrafo 1, e all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e il formulario tipo di cui all'articolo 47 decies, paragrafo 3;

b)

le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3, all'articolo 47 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 47 sexies, all'articolo 47 septies, paragrafo 2, all'articolo 47 decies, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 47 undecies, paragrafi 1, 2 e 4, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni;

c)

le modalità tecniche per la trasmissione tra Stati membri delle informazioni di cui all'articolo 47 octies;

d)

le modalità tecniche relative alla verifica delle informazioni di cui all'articolo 47 nonies da parte dello Stato membro di importazione;

e)

le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate di cui all'articolo 47 duodecies che la Commissione deve estrarre nonché i mezzi tecnici per l'estrazione di tali informazioni.»;

8)

nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

vendite a distanza (articolo 33 della direttiva 2006/112/CE);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Parere del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 79.

(3)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).