29.12.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/15


REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dalle negoziazioni dei programmi ha dimostrato che è opportuno chiarire le norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.

(2)

Al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri, lo status di beneficiario nell'ambito di detta misura dovrebbe essere esteso a tali autorità, assicurando nel contempo che il prestatore del servizio sia scelto da un organismo funzionalmente indipendente da dette autorità e che siano effettuati controlli al livello del prestatore di servizi di consulenza o formazione.

(3)

Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano a tali regimi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno dovrebbero essere ammissibili per un periodo massimo di cinque anni, tenendo debitamente conto del momento della prima partecipazione al regime.

(4)

Per risultare sufficientemente attrattivi per il settore privato, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile e trasparente. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è altresì opportuno stabilire che l'aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere fornito anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che, laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'attuazione del principio del divieto di doppio finanziamento in relazione all'inverdimento, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare una detrazione media fissa a tutti i beneficiari interessati che effettuano il tipo di intervento o attuano la sottomisura in questione.

(6)

Attualmente gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo del reddito, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché il calo del reddito sia superiore a una soglia minima del 20 %. Al fine di assicurare che lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia efficace e adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter definire, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il reddito di cui tener conto per l'attivazione dello strumento, in maniera flessibile. Al tempo stesso e al fine di promuovere il ricorso all'assicurazione da parte degli agricoltori, la soglia relativa al calo della produzione applicabile per tale assicurazione dovrebbe essere ridotta al 20 %. Per monitorare la spesa effettuata nell'ambito sia dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore sia dell'assicurazione, è inoltre opportuno adeguare il contenuto del piano finanziario del programma.

(7)

L'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rientra già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della politica agricola comune (PAC), di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere soppresso.

(8)

Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sembra ostacolare il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto dovrebbe pertanto essere soppresso. È inoltre opportuno ampliare i settori che possono essere coperti da contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, in modo che i contributi possano integrare i versamenti annuali ai fondi, nonché coprire il capitale iniziale di questi ultimi.

(9)

Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per gli interventi di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura degli interventi, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.

(10)

L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100 % di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 un riferimento al tasso di partecipazione specifico introdotto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(11)

Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. Tale possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o un cambiamento brusco e significativo delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione.

(12)

A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo, sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Tuttavia, nei casi in cui l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di prevedere nei loro programmi che le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento siano ammissibili, al fine di garantire la loro reazione flessibile e tempestiva a tali eventi. Al fine di fornire un sostegno efficace alle operazioni emergenziali intraprese dagli Stati membri in risposta ad eventi avvenuti negli ultimi anni, tale possibilità dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(13)

Per aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario limitare le norme specifiche relative al FEASR stabilite all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 agli aiuti concessi conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), con riguardo al mancato guadagno e alle spese di manutenzione, nonché agli articoli da 28 a 31, all'articolo 33 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(14)

L'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 impone agli Stati membri di consultare il comitato di monitoraggio del programma di sviluppo rurale in merito ai criteri di selezione entro quattro mesi dall'approvazione del programma. Ne consegue un obbligo indiretto per gli Stati membri di definire tutti i criteri di selezione entro tale data anche in relazione agli inviti a presentare proposte che saranno avviati successivamente. Per ridurre gli oneri amministrativi superflui, assicurando al contempo che le risorse finanziarie siano utilizzate nel miglior modo possibile, gli Stati membri dovrebbero poter definire i criteri di selezione e richiedere il parere del comitato di monitoraggio in qualsiasi momento prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.

(15)

Allo scopo di aumentare il ricorso all'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nonché ai fondi di mutualizzazione e allo strumento di stabilizzazione del reddito, la percentuale massima del sostegno pubblico iniziale dovrebbe essere aumentata dal 65 % al 70 %.

(16)

La disciplina finanziaria è utilizzata per far sì che il bilancio del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sia conforme ai rispettivi massimali annuali del quadro finanziario pluriennale e per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo. Dato il carattere tecnico della fissazione del tasso di adattamento per i pagamenti diretti e dei suoi collegamenti intriseci con le stime di spesa della Commissione che figurano nel suo progetto annuale di bilancio, la procedura di fissazione del tasso di adattamento dovrebbe essere semplificata, autorizzando la Commissione ad adottarlo secondo la procedura consultiva.

(17)

Per armonizzare le norme relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adeguare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sulle eccezioni al disimpegno di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle somme recuperate dalle riduzioni temporanee a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che tali recuperi siano inclusi nell'elenco delle fonti delle entrate con destinazione specifica, di cui all'articolo 43 del suddetto regolamento.

(19)

Ai fini della semplificazione amministrativa è opportuno aumentare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero dei pagamenti indebiti da 150 EUR a 250 EUR, purché lo Stato membro applichi una soglia pari o superiore per il mancato recupero dei crediti nazionali.

(20)

È opportuno assicurare che il rifiuto o il recupero dei pagamenti conseguenti a un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici rifletta la gravità dell'inosservanza e rispetti il principio di proporzionalità, espresso, ad esempio, nei pertinenti orientamenti elaborati dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in regime di gestione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tale inosservanza incide sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

(21)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo gravante sui piccoli agricoltori, è opportuno introdurre un'ulteriore deroga, con cui esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è fatta domanda di pagamento.

(22)

Tenuto conto delle difficoltà pratiche e specifiche generate dall'armonizzazione dei termini per i pagamenti per superficie tra il FEAGA e il FEASR, il periodo transitorio dovrebbe essere prorogato di un ulteriore anno. Tuttavia, riguardo alle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, al fine di mantenere i flussi di cassa degli agricoltori, dovrebbero continuare a essere possibili i versamenti di anticipi prima del 16 ottobre.

(23)

Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli nell'Unione, è appropriato consentire agli Stati membri di prendere in considerazione l'aratura, che è pertinente per gli aspetti agronomici e ambientali, come criterio da utilizzare per la classificazione dei prati permanenti.

(24)

Talune specie arbustive o arboree che non sono direttamente utilizzate per il pascolo degli animali possono nondimeno produrre foraggi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere tali specie arbustive o arboree nei prati permanenti qualora l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti in tutto il loro territorio o parte di esso.

(25)

Al fine di fare chiarezza sulla classificazione anteriore al 2018 dei terreni lasciati a riposo come seminativi, se in atto per cinque anni o più, e di dare certezza agli agricoltori interessati, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere tale classificazione come seminativi nel 2018.

(26)

I terreni che possono essere utilizzati per il pascolo, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominati o sono assenti e le pratiche di pascolo non sono di carattere tradizionale né sono importanti per la conservazione dei biotopi e degli habitat, possono nondimeno avere valore pertinente per il pascolo in certe aree. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a considerare tali superfici come prati permanenti in tutto il loro territorio o parte di esso.

(27)

L'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha dimostrato che alcuni Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie non hanno utilizzato integralmente l'importo dei fondi disponibili al di sotto dei massimali di bilancio stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione (9). Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base hanno già la possibilità, entro determinati limiti, di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore all'importo disponibile per i loro regimi di pagamento di base, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi. Anche agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbe essere data la possibilità, entro gli stessi limiti comuni e fatto salvo il rispetto dei massimali netti per i pagamenti diretti, di calcolare l'importo necessario di cui potrebbe essere incrementato il rispettivo massimale per il regime di pagamento unico per superficie.

(28)

Alcuni Stati membri tengono un registro fiscale o previdenziale nazionale in cui gli agricoltori sono iscritti per le loro attività agricole. Tali Stati membri dovrebbero poter escludere dall'ammissibilità ai pagamenti diretti gli agricoltori che non sono conformemente iscritti.

(29)

Poiché dall'esperienza maturata in passato è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha introdotto la clausola relativa agli agricoltori in attività. In base a tale clausola, gli Stati membri devono astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a taluni soggetti, a meno che questi possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Tuttavia, l'esperienza successiva dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base ai quali riconsiderare gli agricoltori in attività. Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei suddetti tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che solo uno o due di essi possano essere impiegati per dimostrare che un soggetto è un agricoltore attivo.

(30)

Inoltre, l'esperienza di alcuni Stati membri è che le difficoltà e i costi amministrativi dell'attuazione degli elementi previsti nell'elenco delle attività o delle imprese previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Se uno Stato membro ritiene che tale sia la situazione, dovrebbe poter sospendere l'applicazione del suddetto articolo 9 in relazione all'elenco delle attività o delle imprese.

(31)

È opportuno esplicitare che l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente agli Stati membri di rivedere, su base annua, le rispettive decisioni sulla riduzione della parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che eccede i 150 000 EUR, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

(32)

Per consentire agli Stati membri di adeguare il sostegno nell'ambito della PAC alle loro esigenze specifiche, è opportuno offrire loro adeguate possibilità di rivedere la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti ai loro programmi di sviluppo rurale e viceversa. È pertanto opportuno dar loro la possibilità di rivedere la loro decisione anche con effetto a decorrere dall'anno civile 2019, purché nessuna decisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.

(33)

Oltre a praticare una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per alimentare la riserva nazionale o le riserve regionali, al fine di agevolare la partecipazione al regime di sostegno dei giovani agricoltori e degli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero anche poter ricorrere allo stesso meccanismo allo scopo di finanziare le misure adottate per evitare che le terre siano abbandonate e per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici.

(34)

Per semplificare e rendere più coerenti le norme applicabili alle misure di inverdimento, l'esenzione dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico applicabile alle aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la coltivazione di leguminose come unica coltura o in combinazione con erba o altre piante erbacee da foraggio o lasciati a riposo a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere estesa all'obbligo di diversificare le colture.

(35)

Per assicurare la coerenza nel modo in cui sono considerati i vari tipi di colture, vista la loro notevole quota di superficie, in relazione al requisito della diversificazione delle colture, la flessibilità nell'applicazione delle norme in materia di diversificazione delle colture, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrebbe essere estesa alla coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale.

(36)

Al fine di semplificare le vigenti esenzioni dall'obbligo di diversificazione delle colture di cui all'articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, e ai fini della parità di trattamento di tutti gli agricoltori con le stesse percentuali di uso del suolo, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.

(37)

Per tener conto della sua specificità agronomica, è opportuno che il Triticum spelta sia considerato una coltura distinta ai fini dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(38)

Al fine di razionalizzare le vigenti esenzioni dall'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicabili ai terreni utilizzati prevalentemente per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investiti a colture di leguminose o a colture sommerse, ovvero prevalentemente lasciati a riposo o investiti a prato permanente, il limite massimo di 30 ettari di seminativi non dovrebbe più essere applicabile.

(39)

Dati i potenziali benefici ambientali indiretti per la biodiversità che potrebbero derivare da talune colture permanenti, l'elenco dei tipi di aree di interesse ecologico di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere esteso per comprendere il Miscanthus e il Silphium perfoliatum. Considerato che il tipo di vegetazione può incidere positivamente sul contributo alla biodiversità apportato dai terreni lasciati a riposo, i terreni a riposo con specie mellifere dovrebbero essere riconosciuti come un tipo distinto di area di interesse ecologico. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti fattori di ponderazione per Miscanthus, Silphium perfoliatum e terreni a riposo con specie mellifere che ne rispecchino la diversa importanza per la biodiversità. L'introduzione di altri tipi di aree di interesse ecologico richiede l'adattamento dei fattori di ponderazione esistenti per le superfici con colture azotofissatrici e le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, in modo tale da rispecchiare il nuovo equilibrio tra tutti i tipi di aree di interesse ecologico.

(40)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regime di sostegno per i giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ha dimostrato che, in alcuni casi, i giovani agricoltori non possono beneficiare dell'intero periodo di sostegno quinquennale. Sebbene tale sostegno rimanga focalizzato sulle nuove attività economiche di giovani che iniziano a esercitare l'attività agricola, gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso dei giovani agricoltori all'intero periodo quinquennale nel quale è concesso il pagamento per i giovani agricoltori, anche nel caso in cui i giovani agricoltori non abbiano presentato domanda di sostegno subito dopo l'insediamento.

(41)

Alcuni Stati membri hanno valutato che il pagamento a favore dei giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sia sufficiente a rispondere in maniera adeguata alle sfide finanziarie poste dall'insediamento iniziale e dall'adeguamento strutturale delle aziende agricole avviate da giovani agricoltori. Per migliorare ulteriormente le prospettive di partecipazione dei giovani agricoltori al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di aumentare la percentuale applicata per calcolare l'importo del pagamento per i giovani agricoltori entro una forbice compresa tra il 25 % e il 50 % e indipendentemente dal metodo di calcolo applicato. Tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicato il limite del 2 % del massimale nazionale per i pagamenti diretti volti a finanziare il pagamento per i giovani agricoltori.

(42)

Per fare maggiore chiarezza sulle responsabilità degli Stati membri in ordine al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno riformulare l'articolo 52, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Poiché la riformulazione rispecchia la prassi corrente dal 1o gennaio 2015 per quanto riguarda le disposizioni in questione, è opportuno che essa si applichi a decorrere dall'anno di domanda 2015.

(43)

Per assicurare la massima coerenza possibile tra regimi dell'Unione rivolti a settori che, in determinati anni, sono caratterizzati da squilibri strutturali di mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che consentano agli Stati membri di decidere di continuare a erogare il sostegno accoppiato facoltativo fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali tale sostegno è stato concesso in un precedente periodo di riferimento.

(44)

Per accrescere la flessibilità in ordine al sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire che gli Stati membri effettuino il riesame annuale delle loro decisioni di sostegno con effetto a decorrere dall'anno di domanda 2019.

(45)

Uno dei principali ostacoli alla formazione di organizzazioni di produttori, soprattutto negli Stati membri in ritardo per quanto riguarda il grado di organizzazione, sembra essere la mancanza di fiducia reciproca e di esperienze passate. In questo contesto, un servizio di orientamento, in cui le organizzazioni di produttori attive indichino la via ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di ortofrutticoli, potrebbe ovviare a questo ostacolo e dovrebbe pertanto essere incluso tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

(46)

Oltre ai ritiri per la distribuzione gratuita, è opportuno fornire sostegno finanziario ad azioni di orientamento volte a incoraggiare i produttori a costituire organizzazioni che soddisfano i criteri che devono essere accertati per beneficiare del finanziamento integrale dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori esistenti.

(47)

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere estese per coprire la ricostituzione dei fondi di mutualizzazione - che potrebbero, quali nuovi strumenti, contribuire a combattere le crisi - nonché la promozione e la comunicazione, al fine di diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli.

(48)

Per semplificare la procedura attuale - che consiste, dapprima, nell'autorizzare gli Stati membri a concedere un aiuto finanziario nazionale supplementare alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il grado di organizzazione è particolarmente scarso e, successivamente, nel rimborsare parte di tale aiuto se sono rispettate ulteriori condizioni - dovrebbe essere istituito un nuovo regime per gli Stati membri nei quali il grado di organizzazione è notevolmente inferiore alla media dell'Unione. Al fine di garantire una transizione fluida dalla procedura attuale al nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di un anno. Il nuovo regime dovrebbe pertanto diventare applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(49)

Per assicurare la protezione delle acquaviti di vino a indicazione geografica contro i rischi di usurpazione della notorietà, gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme relative alle autorizzazioni per gli impianti viticoli idonei alla produzione di vini a indicazione geografica anche a vini atti alla produzione di acquaviti di vino a indicazione geografica.

(50)

L'uso di contratti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori e ad accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere maggiormente conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda, nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Al fine di incentivare l'uso di contratti di questo tipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come anche in altri settori, i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto, anche se lo Stato membro interessato non ha reso obbligatorio il ricorso a tali contratti.

(51)

Sebbene le parti dei contratti per la consegna di latte crudo siano libere di negoziare i termini di contratti di questo tipo, agli Stati membri che rendono obbligatorio il ricorso ai contratti è stata concessa l'opportunità di imporre determinate clausole contrattuali, in particolare la loro durata minima. Per consentire alle parti di conseguire chiarezza contrattuale sui prezzi e sui quantitativi consegnati, gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di imporre alle parti l'obbligo di concordare un rapporto tra un quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna.

(52)

Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori prassi e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare. Le loro attività, comprese le trattative contrattuali per l'offerta di prodotti agricoli da parte di tali organizzazioni di produttori e delle loro associazioni quando concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti, contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi della PAC enunciati nell'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento di detta filiera. La riforma della PAC nel 2013 ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori. In deroga all'articolo 101 TFUE la possibilità di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi, l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti e lo svolgimento delle trattative contrattuali dovrebbe pertanto essere esplicitamente disciplinata come un diritto delle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori per i quali il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) istituisce un'organizzazione comune dei mercati. Tale deroga dovrebbe contemplare unicamente le organizzazioni di produttori che effettivamente esercitano un'attività intesa all'integrazione economica e che concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti.Tuttavia, oltre all'applicazione dell'articolo 102 TFUE a tali organizzazioni di produttori, è opportuno prevedere garanzie per assicurare che tali attività non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le autorità garanti della concorrenza dovrebbero avere il diritto di intervenire in tali casi e decidere che tali attività siano in futuro modificate, interrotte o non abbiano affatto luogo. Fino all'adozione della decisione dell'autorità garante della concorrenza, le attività svolte dalle organizzazioni di produttori dovrebbero essere considerate lecite. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero potersi avvalere, per le attività che esse stesse svolgono, di detta deroga, nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per le organizzazioni di produttori.

(53)

Le organizzazioni di produttori sono riconosciute in un settore specifico che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni di produttori possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni di produttori ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione di produttori ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi l'organizzazione di produttori in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.

(54)

Tenuto conto del ruolo che le organizzazioni interprofessionali possono svolgere per migliorare il funzionamento della filiera alimentare, l'elenco dei possibili obiettivi che tali organizzazioni interprofessionali possono perseguire dovrebbe essere esteso per contemplare anche le misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

(55)

Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute in uno dei settori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, poiché le organizzazioni interprofessionali possono operare in più di un settore e con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi, mediante la previsione dell'obbligo di istituire varie organizzazioni interprofessionali ai fini del riconoscimento, dovrebbe essere possibile per un'organizzazione interprofessionale ottenere più di un riconoscimento. Tuttavia, in tali casi, l'organizzazione interprofessionale in questione dovrebbe soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.

(56)

Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra i prezzi alla produzione e il valore aggiunto lungo tutta la filiera, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero poter concordare con il loro primo acquirente clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato. Poiché le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante nel permettere il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovere le migliori prassi e la trasparenza del mercato, esse dovrebbero poter stabilire clausole standard di ripartizione del valore. Tuttavia, il ricorso a clausole di ripartizione del valore da parte degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori e del loro primo acquirente dovrebbe restare facoltativo.

(57)

L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per la gestione di processi matematici semplici collegati alle modalità di assegnazione dei contingenti è gravoso e oneroso, e non offre alcun vantaggio specifico. In realtà, la Commissione non ha alcun margine discrezionale in questo ambito, poiché la relativa formula è già fissata dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11). Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che la Commissione renda noti i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari attraverso un'idonea pubblicazione sul web. Inoltre, è opportuno includere una disposizione specifica secondo la quale gli Stati membri potranno rilasciare i titoli soltanto dopo la pubblicazione dei risultati dell'assegnazione da parte della Commissione.

(58)

Al fine di assicurare un uso efficace dell'articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da parte delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni, è opportuno introdurre la possibilità di chiedere il parere della Commissione sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate delle organizzazioni di agricoltori o di produttori o delle loro associazioni con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

(59)

Per garantire che possano essere attuate con efficacia e tempestività le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che consentono a decisioni e contratti collettivi di stabilizzare temporaneamente i settori interessati in periodi di gravi squilibri nei mercati, le possibilità di siffatte azioni collettive dovrebbero essere estese agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori. Inoltre, tali misure temporanee non dovrebbero più essere autorizzate come strumento di ultima istanza, ma potrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico, dell'ammasso privato e di misure eccezionali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(60)

Poiché è opportuno continuare a sostenere il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella sua transizione conseguente alla fine del sistema delle quote e incoraggiarlo a rispondere con maggiore efficacia alle fluttuazioni del mercato e dei prezzi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 che rafforzano gli accordi contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non dovrebbero più recare una data conclusiva.

(61)

I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate.

(62)

L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'allegato VIII, parte II, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per l'approvazione di aumenti moderati dei limiti di arricchimento del vino, che sono per natura tecnici e non controversi, è gravoso e oneroso e non offre alcun vantaggio specifico. Per ridurre l'onere amministrativo correlato e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale deroga comunichino alla Commissione le eventuali decisioni in tal senso.

(63)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) prevede la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio in rate annuali solo in caso di approvazione dei programmi pluriennali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi, per i programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi e per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, tale possibilità dovrebbe essere estesa alle altre azioni previste da tale regolamento.

(64)

Per consentire l'applicazione delle modifiche previste nel presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(65)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)   “giovane agricoltore”: una persona di età non superiore a 40anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«s)   “data di insediamento”: la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n).»;

2)

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;»;

3)

all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.»;

4)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l'autorità di gestione. Se il beneficiario è l'autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.»;

5)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

6)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.»;

7)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.»;

8)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

9)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»;

10)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.»;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.»;

11)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

12)

all'articolo 30, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui al primo comma, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.»;

13)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.»;

14)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

15)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.»;

d)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

16)

all'articolo 37, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.»;

17)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c)

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d)

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.»

ii)

il terzo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 3, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 3, lettere c) e d).»;

18)

l'articolo 39 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

c)

le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d)

il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno di cui al paragrafo 4, lettera b), tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito a norma del paragrafo 4, lettere c) e d).»;

19)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita di reddito dell'agricoltore nell'anno. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2.   Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.»;

20)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

21)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

3.   I beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica, sociale e ambientale.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.»;

22)

all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«h)

al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.»;

23)

l'articolo 60 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 diverse da quelle di cui alla sua lettera a).»;

24)

all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.»;

25)

all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

26)

all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;»;

27)

l'allegato II è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 26 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4.   Fino al 1o dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»;

2)

all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.»;

3)

all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli importi che, in applicazione degli articoli 40, 52 e 54 e, per quanto riguarda le spese del FEAGA, dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 51, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;»;

4)

all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.»;

5)

all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.»;

6)

all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che:

a)

le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, a condizione che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

b)

gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.»;

7)

all'articolo 75, paragrafo 1, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono:

a)

anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti;

b)

anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano in relazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2019.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)   “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

i)

il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

ii)

il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).»;

b)

al paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Gli Stati membri possono decidere che:

a)

siano considerati prato permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;

b)

i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

c)

siano considerati prato permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.»;

2)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.»;

3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 2, 3 e 3 bis non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis. In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare più il paragrafo 2 a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.»;

4)

all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1o agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1o agosto 2018.»;

5)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.»;

6)

all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;»;

7)

all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3 % del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione ne tiene conto nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione.»;

8)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.»;

b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.»;

9)

l'articolo 46 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico».

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

superfici con Miscanthus;»;

«l)

superfici con Silphium perfoliatum;»;

«m)

terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

c)

al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.»;

10)

l'articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.»;

b)

al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b)

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;

d)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.»;

e)

al paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«10.   Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.»;

11)

l'articolo 52 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è soppresso;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.»;

12)

all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:

a)

lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b)

modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c)

porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Entro la data di cui al primo comma gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni.»;

13)

l'articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafi 9 e 10, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l'allegato X è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è così modificato:

i)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi;

d)

sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«i)

fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.»;

c)

al paragrafo 5, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»;

2)

all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

a)

ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi:

i)

distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii)

distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b)

azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, o di singoli produttori.»;

3)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Aiuto finanziario nazionale

1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

3.   Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.»;

4)

all'articolo 37, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e i);»;

5)

all'articolo 38, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

le misure di promozione, comunicazione, formazione e orientamento in caso di prevenzione e gestione delle crisi;»;

6)

all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

7)

l'articolo 64 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, secondo comma, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.»;

8)

l'articolo 148 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).»;

d)

al paragrafo 4, la parte introduttiva e la lettera a) del secondo comma sono sostituite dalle seguenti:

«In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i)

un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii)

una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;»;

9)

all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.»;

10)

l'articolo 152 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i)

trasformazione comune;

ii)

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii)

condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv)

organizzazione comune del controllo di qualità;

v)

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi)

gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii)

appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii)

qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b)

purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

c)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d)

purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e)

purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

ter.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

quater.   L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

l'articolo 154 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3.   Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.»;

12)

l'articolo 157 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

«xv)

stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xvi)

attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.»;

c)

al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i punti seguenti:

«xii)

stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xiii)

attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.»;

13)

all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente:

(non riguarda la versione italiana);

14)

l'articolo 161 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«1.   Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

a)

sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii)

concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.»;

15)

l'articolo 168 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.»;

b)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).»;

16)

gli articoli 169, 170 e 171 sono soppressi;

17)

è inserita la sezione seguente:

«Sezione 5 bis

Clausole di ripartizione del valore

Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.»;

18)

all'articolo 184, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma dell'articolo 187 del presente regolamento.»;

19)

l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Articolo 188

Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari

1.   La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su Internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.

2.   Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.

3.   Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e titoli di esportazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione e i contingenti tariffari di esportazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1.»;

20)

l'articolo 209 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.»;

b)

al paragrafo 2, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

«Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.»;

21)

l'articolo 222 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:»

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

22)

all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;

23)

gli allegati VII e VIII sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è soppresso;

3)

all'articolo 22, il paragrafo 5 è soppresso;

4)

all'articolo 27, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Tuttavia:

a)

l'articolo 3, punto 11, lettere a) e b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015;

b)

l'articolo 1, punto 23, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016; e

c)

l'articolo 4, punto 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

(2)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.

(3)  GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2017.

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(8)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1089 della Commissione, del 6 luglio 2015, che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 29).

(10)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(11)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).»;


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, Oggetto: Investimento in immobilizzazioni materiali, settore agricolo, Importo massimo in EUR o aliquota del 40 %, alla quarta colonna, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

i giovani agricoltori per un periodo massimo di cinque anni dalla data di insediamento di cui al programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4;»;

2)

alla riga concernente l'articolo 17, paragrafo 3, oggetto: Investimenti in immobilizzazioni materiali, «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, Importo massimo in EUR o aliquota: 40 %», la quarta colonna è sostituita dalla seguente:

«del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o le operazioni collegate a una fusione di organizzazioni di produttori»;

3)

le righe concernenti l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5 e l'articolo 39, paragrafo 5, sono sostituite dalle seguenti:

«37, paragrafo 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

70 %

premio assicurativo dovuto

38, paragrafo 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

70 %

costi ammissibili

39, paragrafo 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

70 %

costi ammissibili».


ALLEGATO II

Nell'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, la tabella «Fattori di conversione e ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3» è così modificata:

1)

la riga «Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m2)

n.a.

0,5

0,5 m2»;

2)

la riga «Superfici con colture azotofissatrici» è sostituita dalla seguente:

«Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m2)

n.a.

1

1 m2»;

3)

sono aggiunte le righe seguenti:

«Superfici con Miscanthus

n.a.

0,7

0,7 m2

Superfici con Silphium perfoliatum

n.a.

0,7

0,7 m2

Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare

n.a.

1,5

1,5 m2».


ALLEGATO III

Gli allegati VII e VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono così modificati:

1)

nell'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, o arricchiti solo tramite processi di concentrazione parziale elencati nell'allegato VIII, parte I, sezione B, punto 1, purché il disciplinare di produzione nel fascicolo tecnico della denominazione di origine protetta in questione preveda tale possibilità;»;

2)

nell'allegato VIII, parte I, sezione A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, per le regioni interessate gli Stati membri possono, a titolo di eccezione, innalzare dello 0,5 % il limite o i limiti di cui al punto 2. Gli Stati membri notificano tale aumento alla Commissione.».


Dichiarazioni della Commissione

Articolo 1 - Sviluppo rurale

—   Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

—   Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

—   Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 - Regolamento orizzontale

—   Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

—   Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 - Pagamenti diretti

—   Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una «strategia europea per le proteine vegetali», al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 - OCM

—   Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

—   Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

—   Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

—   Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta «Omnibus», che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.