21.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2154 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione, È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretti dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento.

(2)

Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti.

(3)

Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento.

(4)

La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione, pertanto, dovrebbe essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente.

(5)

Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra.

(6)

Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita.

(7)

Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti.

(8)

Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti.

(9)

Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaustivamente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto.

(10)

Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto.

(11)

Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti.

(12)

Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto.

(13)

Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto.

(14)

Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorveglino e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(15)

Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, si impone che le disposizioni del presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(16)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(17)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

a)   «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)   «cliente indiretto»: il cliente del cliente come definito alla lettera a);

c)   «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;

d)   «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto come definito alla lettera b);

e)   «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto come definito alla lettera d).

Articolo 2

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti

1.   Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

a)

il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione;

b)

il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi;

c)

il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

2.   Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

a)

i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta.

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.

3.   La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.

Articolo 3

Obblighi della CCP

1.   La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.

2.   La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3.   La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.

Articolo 4

Obblighi del partecipante diretto

1.   Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.

I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.

2.   Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:

a)

un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;

b)

un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.

3.   Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4.   Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:

a)

un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).

5.   Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.

6.   Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:

a)

provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;

b)

dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.

7.   Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:

a)

includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:

i)

i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;

ii)

i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;

iii)

una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;

b)

assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;

c)

garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;

d)

a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;

e)

qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.

8.   Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.

Articolo 5

Obblighi del cliente

1.   Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.

2.   Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.

3.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.

4.   Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.

5.   Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6.   Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.

7.   Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.

8.   Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.

9.   Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 6

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto

1.   Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:

a)

il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;

b)

il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

i)

i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

ii)

l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;

c)

le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.

2.   Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a)

il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;

b)

il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.

3.   Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a),

a)

l'articolo 4, parafgrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;

b)

l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

4.   Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b),

a)

l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;

b)

l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

Articolo 7

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto

1.   Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

a)

il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;

b)

il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;

c)

il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;

d)

il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

i)

i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

ii)

l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;

e)

le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.

2.   Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:

a)

l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;

b)

l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).