14.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2064 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2017
che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»). |
(2) |
Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una entità nell'elenco. |
(3) |
È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150. (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 3).
ALLEGATO
L'entità seguente è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:
II. GRUPPI ED ENTITÀ
«18. |
“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).» |