1.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/1978 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2017

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Esso dispone, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato prodotti di origine animale soltanto se sono stati preparati e trattati esclusivamente in stabilimenti che rispettano determinati requisiti, compresi i requisiti pertinenti di cui all'allegato III.

(2)

L'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 specifica che tale sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi e, fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione, anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Esso precisa inoltre che requisiti specifici sono applicabili ai pettinidi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori raccolti al di fuori dalle zone di produzione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone che gli Stati membri assicurino che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto nell'allegato II. L'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che le zone di produzione siano classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microrganismi che rappresentano un rischio per la salute pubblica.

(4)

Gli echinodermi non sono generalmente animali filtratori. Di conseguenza il rischio che tali animali accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è esiguo. Non è stato inoltre rilevato alcun dato epidemiologico che consenta di stabilire una correlazione tra le disposizioni per la classificazione delle zone di produzione fissate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 e i rischi per la salute pubblica associati agli echinodermi che non sono filtratori. Per questo motivo è opportuno escludere tali echinodermi dalle disposizioni sulla classificazione delle zone di produzione fissate nell'allegato III, sezione VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(5)

L'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre requisiti specifici per i pettinidi e i gastropodi marini vivi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Tali requisiti dovrebbero essere applicati anche agli echinodermi che non sono filtratori.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).


ALLEGATO

L'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

nella parte introduttiva, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione, essa si applica anche agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Le disposizioni relative alla classificazione delle zone di produzione di cui al capitolo II, parte A, della stessa sezione non si applicano ai gasteropodi marini e agli echinodermi che non sono filtratori.»;

2)

il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO IX:   REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI, I GASTEROPODI MARINI E GLI ECHINODERMI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini e/o echinodermi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.

i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B, e se soddisfano le norme fissate al capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo;

2.

in aggiunta al punto 1, se i dati risultanti dai programmi di controllo ufficiali consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi;

3.

i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un'asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano pettinidi e/o gasteropodi marini e/o echinodermi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare l'autorità competente e, per quanto concerne i centri di spedizione, rispettare le prescrizioni pertinenti dei capitoli III e IV;

4.

gli operatori del settore alimentare che trattano pettinidi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi che non sono filtratori devono conformarsi:

a)

ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi e/o i gasteropodi marini vivi e/o gli echinodermi vivi sono stati raccolti; o

b)

ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi spediti per la vendita al dettaglio e ai requisiti di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.».