1.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea», definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale e descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione.

(2)

Nella sua comunicazione del 26 agosto 2010, dal titolo «Un'agenda digitale europea», la Commissione rammenta che la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, e ha ribadito l'obiettivo di fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni internet, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a internet con connessioni superiori a 100 Mbps.

(3)

Tra le misure a sostegno della visione della connettività internet attraverso l'Unione, la Commissione promuove, nella sua comunicazione del 14 settembre 2016, la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento delle future generazioni di tali reti, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. Tali punti di accesso dovrebbero potersi integrare in una rete dotata di un sistema unico diautenticazione valido su tutto il territorio dell'Unione al quale possano unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Tale sistema dovrebbe essere conforme ai requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati e al regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Nell'ambito del presente regolamento, per connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie si intende, per quanto riguarda l'aspetto della gratuità, una connettività fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali. Per quanto riguarda l'assenza di condizioni discriminatorie, si intende una connettività fornita facendo salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che sia conforme al diritto dell'Unione e soggetta alla necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, alla necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco.

(5)

Un mercato competitivo e un quadro legislativo che possa adeguarsi agli sviluppi e che incentivi la concorrenza, gli investimenti, l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità nonché le reti transeuropee e nuovi modelli commerciali sono importanti fattori per gli investimenti nelle reti ad alta e ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.

(6)

Alla luce della comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico. Tale sostegno non è attualmente contemplato dal regolamento (UE) n. 1316/2013 (5) o (UE) n. 283/2014 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

Tale sostegno dovrebbe incoraggiare gli enti pubblici, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a offrire connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le persone nelle comunità locali possano usufruire della banda larga ad alta velocità e abbiano la possibilità di migliorare le proprie competenze digitali nei centri della vita pubblica. Tali enti potrebbero includere i comuni, le associazioni di comuni e altri enti e istituzioni pubblici locali, biblioteche e ospedali.

(8)

La connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie potrebbe contribuire a colmare il divario digitale, soprattutto nelle comunità in ritardo in termini di alfabetizzazione digitale, comprese le zone rurali e remote.

(9)

Un migliore accesso alla banda larga ad alta e ad altissima velocità e, quindi, ai servizi online, specialmente nelle zone rurali e remote, potrebbe incrementare la qualità di vita agevolando l'accesso ai servizi, ad esempio la sanità elettronica e l'e-government, e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali.

(10)

Per garantire il successo del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e per promuovere l'azione dell'Unione in questo settore, la Commissione dovrebbe garantire che gli organismi che sviluppano progetti beneficiando dell'assistenza finanziaria dell'Unione disponibile a titolo del presente regolamento forniscano quante più informazioni possibili agli utenti finali sulla disponibilità dei servizi, e dovrebbe attirare l'attenzione sul fatto che l'Unione ha concesso il finanziamento. Tali informazioni potrebbero altresì fornire agli utenti finali un accesso agevole alle informazioni sull'Unione.

(11)

Tenuto conto del suo fine specifico e del fatto che essa risponde alle esigenze locali, la promozione della connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica, dovrebbe essere identificata come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

(12)

Per dotare di finanziamenti adeguati la promozione della connettività internet nelle comunità locali e per garantirne la corretta attuazione, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere incrementata di un importo pari a 25 000 000 EUR, che può essere incrementato a 50 000 000 EUR.

(13)

Data la natura non commerciale del sostegno da fornire a titolo del presente regolamento e le attese dimensioni ridotte dei singoli progetti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere proporzionati ai benefici attesi, tenendo conto della necessità di assunzione di responsabilità e di un adeguato equilibrio tra semplificazione e controllo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, ad esempio sotto forma di buoni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il sostegno da fornire a titolo del presente regolamento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe essere applicato il principio della sana gestione finanziaria.

(14)

Dato il volume limitato di dotazioni finanziarie in relazione al numero potenzialmente elevato di candidature, i procedimenti amministrativi dovrebbero essere semplificati in modo da poter adottare le decisioni in modo tempestivo. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 dovrebbe essere modificato in modo da permettere agli Stati membri di concordare le categorie di proposte secondo i criteri definiti nella sezione 4 dell'allegato al regolamento (UE) n. 283/2014 per evitare l'approvazione individuale delle candidature e garantire che la certificazione delle spese e l'informazione annuale della Commissione non siano obbligatorie per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria concesse a titolo del presente regolamento.

(15)

Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, il sostegno fornito a titolo del presente regolamento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private gratuite con caratteristiche analoghe già esistenti nello stesso spazio pubblico. Il presente regolamento non dovrebbe impedire la fissazione di limiti, nelle modalità e condizioni d'uso, quali la limitazione della connettività per un periodo di tempo o fino a un ragionevole consumo massimo di dati.

(16)

Un sostegno supplementare potrebbe contribuire a un effetto più significativo e pertanto non dovrebbe essere escluso. Tale sostegno supplementare potrebbe essere fornito da fonti di finanziamento pubbliche, come i fondi nazionali o dell'Unione, tra cui il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, o da fonti di finanziamento private.

(17)

Il bilancio disponibile dovrebbe essere assegnato ai progetti in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). Il meccanismo inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte adottati a norma di tale regolamento, se necessario, ad esempio consentendo una maggiore partecipazione dei richiedenti degli Stati membri nei quali l'utilizzo delle sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria è stato relativamente scarso.

(18)

Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero promuovere il progetto di interesse comune.

(19)

Il presente regolamento fa salvo il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, quali le norme nazionali volte a prevenire che i comuni forniscano direttamente connessioni senza fili gratuite, ma che consentano loro di fornire tale connettività attraverso persone giuridiche di diritto privato.

(20)

Date l'urgente necessità di assicurare la connettività internet nell'Unione e di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'Unione, comprese le zone rurali e remote, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga almeno ad alta velocità, e preferibilmente raggiungendo anche gli obiettivi della società dei Gigabit europea, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

(21)

Gli organismi beneficiari dovrebbero essere tenuti a offrire la connettività senza fili per un periodo non inferiore a tre anni.

(22)

Le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero utilizzare le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità, di facile accesso e adeguatamente protetta, gratuita e priva di condizioni discriminatorie.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il sostegno alla fornitura di una connettività senza fili di alta qualità nelle comunità locali nel territorio dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)   “progetto di interesse comune”: un progetto identificato nel regolamento (UE) n. 1315/2013, nel regolamento (UE) n. 347/2013 o nel regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).»;"

2)

all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel settore delle telecomunicazioni, l'MCE sostiene le azioni che perseguono gli obiettivi precisati nel regolamento (UE) n. 283/2014.»;

3)

all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;»;

4)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, nonché le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione, in particolare sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune e le azioni di sostegno al programma identificate nel regolamento (UE) n. 283/2014 e che soddisfano i criteri di ammissibilità e/o le condizioni stabiliti in conformità di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento come segue:

a)

i servizi generici, le piattaforme di servizi essenziali e le azioni di sostegno al programma sono finanziati mediante sovvenzioni e/o appalti;

b)

le azioni nel settore delle reti a banda larga sono finanziate mediante strumenti finanziari;

c)

le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziarie che non includono gli strumenti finanziari.»;

5)

all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro adottati conformemente all'articolo 17 del presente regolamento, senza indicare singoli richiedenti. Tale accordo elimina la necessità per gli Stati membri di approvare ogni singola richiesta.»;

6)

all'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione tale da coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.»;

7)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli strumenti finanziari istituiti in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di entità che realizzano azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune definiti nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, e al conseguimento dei relativi obiettivi. Tali strumenti finanziari si basano su valutazioni ex ante delle imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali e delle necessità di investimento. Le principali modalità, condizioni e procedure relative a ciascuno strumento finanziario sono esposte nella parte III dell'allegato I del presente regolamento.»;

8)

all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nell'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e dei programmi di lavoro annuali settoriali, la Commissione fissa i criteri di selezione e aggiudicazione coerentemente con gli obiettivi e le priorità stabiliti negli articoli 3 e 4 del presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014. Al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione la Commissione tiene conto degli orientamenti generali stabiliti nella parte V dell'allegato I del presente regolamento.»;

9)

all'articolo 22 sono aggiunti i commi seguenti:

«La certificazione delle spese di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.

L'obbligo di informare annualmente la Commissione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n.283/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«h)   “punto di accesso locale senza fili”: apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.»;

2)

all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

sostengono la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali.»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono sostenute da:

a)

sovvenzioni; e/o

b)

altre forme di assistenza finanziaria che non includono gli strumenti finanziari.»;

b)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;

4)

all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili, di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato per essere ammissibili al finanziamento.»;

5)

all'articolo 8, paragrafo 9, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

del numero di connessioni ai punti di accesso locali senza fili realizzati da azioni che attuano la sezione 4 dell'allegato.»;

6)

nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni devono essere finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, per poter beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini dell'accessibilità, tali azioni forniscono l'accesso ai servizi almeno nelle lingue pertinenti dello Stato membro interessato nonché, nella misura del possibile, in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) n. 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Le azioni intraprese per la fornitura di connettività locale senza fili sono ammesse a beneficiare del finanziamento se:

1)

sono attuate da un ente pubblico, quale indicato al secondo comma, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;

2)

si basano su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

a)

sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità; e

b)

agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

3)

utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;

4)

rispettino i principi di neutralità tecnologica al livello del backhaul, di uso efficiente del finanziamento pubblico e della capacità di adattamento dei progetti rispetto alle migliori offerte tecnologiche;

5)

si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.

Non sono ammissibili al finanziamento le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, esistenti nello stesso spazio pubblico. Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzitutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe.

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri ad azioni che soddisfano le condizioni esposte nella presente sezione alla luce del numero di proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). La dotazione complessiva dei fondi a norma di ciascun bando include tutti gli Stati membri da cui sono ricevute proposte ammissibili.

Le azioni finanziate nell'ambito della presente sezione sono operative e attentamente monitorate dalla Commissione per almeno tre anni. Successivamente al periodo operativo la Commissione continua a fornire una panoramica delle funzionalità di tali azioni ed eventualmente contribuire alle iniziative future.

(*2)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).»"

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 69.

(2)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

(4)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(6)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(7)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU dovrebbe avere un importante impatto e una significativa scalabilità. Osservano, a tal proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR.