31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/12


REGOLAMENTO (UE) 2017/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (3).

(2)

Al fine di ottimizzare l'acquis e ridurne il volume è necessario analizzarlo regolarmente per identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione della legislazione obsoleta permette di mantenere il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso i settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada.

(3)

Nel 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89 (4). Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999 (5) per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Il regolamento (CE) n. 718/1999 ha lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogarlo.

(4)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (6), dal 1o gennaio 2005 tutti i veicoli conformi alle norme tecniche di cui alla direttiva 96/53/CE del Consiglio (7) sono stati esentati da ogni regime di contingenti o autorizzazioni. Il regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera dovrebbe pertanto essere ritenuto obsoleto.

(5)

In seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non è più necessario in quanto i suddetti Stati membri non sono più tenuti a ottenere autorizzazioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

(6)

Di conseguenza, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1101/89, (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

(3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(4)  Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25).

(5)  Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

(6)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(7)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(8)  Regolamento (CE) n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 9).

(9)  Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1).