26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1945 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire moduli, modelli e procedure standard al fine di assicurare un meccanismo uniforme con cui le autorità competenti degli Stati membri esercitino efficacemente le proprie competenze relativamente all'autorizzazione delle imprese per la prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e, se del caso, di servizi accessori.

(2)

Al fine di agevolare la comunicazione tra un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un apposito punto di contatto ai fini del procedimento di domanda e pubblicare le informazioni sul punto di contatto nel proprio sito Internet.

(3)

Al fine di consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione dell'impresa possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente dell'impresa e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, si dovrebbero definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.

(4)

Le imprese dovrebbero tuttavia essere esentate dall'obbligo di presentare informazioni sulle modifiche relative all'organo di gestione prima che queste siano efficaci, se tali modifiche sono dovute a fattori che esulano dal controllo dell'impresa, quali il decesso di un membro dell'organo di gestione. In tali circostanze le imprese dovrebbero essere autorizzate a comunicare all'autorità competente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla stessa.

(5)

Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Presentazione della domanda

1.   Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta domanda all'autorità competente compilando il modello di cui all'allegato I.

2.   Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modello di cui all'allegato II.

Articolo 3

Ricevimento del modulo di domanda e avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente invia al richiedente un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richiesta di informazioni supplementari

Se sono necessarie informazioni supplementari per procedere alla valutazione della domanda, l'autorità competente invia una richiesta al richiedente indicando le informazioni da fornire.

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche dei membri dell'organo di gestione

1.   Un'impresa di investimento comunica all'autorità competente tutte le modifiche relative ai membri dell'organo di gestione prima che esse siano efficaci.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile effettuarla prima che la modifica sia efficace, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2.   L'impresa di investimento presenta le informazioni sulla modifica di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell'allegato III.

Articolo 6

Comunicazione della decisione

L'autorità competente informa il richiedente, in forma cartacea, elettronica o in entrambe, della decisione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo di domanda di autorizzazione in qualità di impresa di investimento

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ALLEGATO II

Elenco dei membri dell'organo di gestione

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ALLEGATO III

Comunicazione delle informazioni sulle modifiche dei membri dell'organo di gestione

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