19.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1576 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli impiegati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli utilizzati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli.

(2)

A seguito dell'adozione, in occasione della 168a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), svoltasi fra l'8 e l'11 marzo 2016, del regolamento UN 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, andrebbe rivisto l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 al fine di precisare meglio le prescrizioni relative agli AVAS riguardo al tipo e al volume del suono emesso, al metodo di generazione del suono, all'interruttore di pausa e al livello sonoro a veicolo fermo.

(3)

La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile e l'addendum al certificato di omologazione UE dovrebbero essere aggiornati in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.

(4)

Inoltre, per consentire l'omologazione dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici dotati di AVAS, è opportuno introdurre prescrizioni per le prove dei livelli minimi delle emissioni sonore degli AVAS a marcia in avanti e a marcia indietro, nonché sullo spostamento della frequenza sonora.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.

(6)

Dato che il regolamento (UE) n. 540/2014, divenuto applicabile il 1o luglio 2016, non può essere pienamente applicato senza le modifiche dell'allegato VIII di cui al presente atto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 540/2014

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nell'appendice 1 è aggiunto il seguente punto 12.8:

«12.8.   AVAS

12.8.1.

Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (1)

oppure

12.8.2.

Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 (1)»;

b)

nell'appendice 2, l'addendum è modificato come segue:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

AVAS installato: sì/no (1)»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Osservazioni ….»;

2)

l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO VIII

MISURE RELATIVE AL SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO PER VEICOLI (ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM — AVAS)

SEZIONE I

Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici.

I.1.   In deroga al punto 2, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto a) omologato prima del 1o luglio 2021.

I.2.   Le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019, se il costruttore opta per questa possibilità;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto a);

c)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1o luglio 2019 o successivamente a tale data;

d)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui al punto c);

e)

su qualsiasi veicolo nuovo omologato il 1o luglio 2021 o successivamente a tale data.

SEZIONE II

II.1.   Prestazioni del sistema

L'AVAS installato su un veicolo deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti II.2 e II.3.

II.2.   Condizioni di funzionamento

a)

Metodo di generazione del suono

L'AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in moto e si muove a una velocità fino 20 km/h circa, anche in retromarcia. Se il veicolo ha un motore a combustione interna che funziona entro l'intervallo di velocità del veicolo di cui sopra, l'AVAS non deve produrre suoni.

Nel caso dei veicoli muniti di dispositivo di allarme sonoro in retromarcia, non è necessario che l'AVAS produca un suono durante la retromarcia.

b)

Interruttore

L'AVAS deve essere munito di un interruttore, facilmente accessibile al conducente del veicolo, che ne consenta l'attivazione e la disattivazione. Al riavvio del veicolo, l'AVAS deve ritornare automaticamente alla posizione di attivazione.

c)

Attenuazione

Il livello sonoro dell'AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo è in funzione.

II.3.   Tipo e volume del suono

a)

Il suono prodotto dall'AVAS deve essere continuo e segnalare ai pedoni e agli altri utenti della strada la presenza di un veicolo in movimento. Il suono dovrebbe dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo ed essere simile al suono di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna.

b)

Il suono prodotto dall'AVAS deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, per esempio modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo.

c)

Il livello sonoro prodotto dall'AVAS non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M1 dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni.

SEZIONE III

III.1.   Prestazioni del sistema

L'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti da III.2 a III.6.

III.2.   Condizioni di funzionamento

a)

Metodo di generazione del suono

L'AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si mette in moto e si muove a una velocità fino 20 km/h circa, anche in retromarcia. Se il veicolo ha un motore a combustione interna che funziona entro tale intervallo di velocità del veicolo, l'AVAS non deve produrre suoni.

Per i veicoli con livelli sonori complessivi conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138 (1), con una tolleranza di + 3 dB(A), l'installazione di un AVAS non è obbligatoria. Le prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138 per le bande in terzi di ottava e quelle di cui al punto 6.2.3 del regolamento UNECE n. 138 per la variazione di frequenza, quale definita al punto 2.4 (“variazione di frequenza”) del medesimo regolamento UNECE, non si applicano a tali veicoli.

Nel caso dei veicoli che dispongono di un dispositivo di allarme sonoro in retromarcia non occorre che l'AVAS produca un suono quando il veicolo si muove in retromarcia, a condizione che il suono prodotto in retromarcia dal dispositivo di allarme sia conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2, secondo sottopunto, e al punto 6.2.2 del regolamento UNECE n. 138.

Il suono prodotto dal tipo di veicolo presentato per l'omologazione deve essere misurato con i metodi indicati nell'allegato 3 e ai sottopunti 6.2.1.3 e 6.2.2.2 del regolamento UNECE n. 138.

b)

Interruttore

L'AVAS può disporre di un interruttore munito di un meccanismo in grado di consentire al conducente di interromperne il funzionamento (“funzione pausa”). Tale interruttore deve essere facilmente accessibile al conducente del veicolo, in modo da permettergli di attivare e disattivare il dispositivo. Se dispone della “funzione pausa”, l'AVAS deve ritornare automaticamente alla posizione di attivazione una volta che il veicolo viene riavviato.

La “funzione pausa” deve inoltre essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138.

c)

Attenuazione

Il livello sonoro dell'AVAS deve poter essere attenuato quando il veicolo è in funzione. In tali casi, il livello sonoro dell'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138.

III.3.   Tipo e volume del suono

a)

Il suono prodotto dall'AVAS deve essere continuo e segnalare ai pedoni e agli altri utenti della strada la presenza di un veicolo in movimento. Il suono deve dare un'indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, per esempio modificando automaticamente il livello sonoro o le sue caratteristiche a seconda della velocità del veicolo. Il suono deve essere simile a quello di un veicolo appartenente alla stessa categoria dotato di motore a combustione interna.

Si applicano le seguenti disposizioni:

i)

quando è prodotto a veicolo in movimento, il suono dell'AVAS deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 e 6.2.3 del regolamento UNECE n. 138, a seconda del caso;

ii)

il veicolo può emettere un suono quando è fermo, come indicato al punto 6.2.4 del regolamento UNECE n. 138.

b)

Il costruttore del veicolo può prevedere la possibilità per il conducente di scegliere fra vari suoni, che devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.5 del regolamento UNECE n. 138.

c)

Il livello sonoro prodotto dall'AVAS non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M1 dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni. Si applicano inoltre le prescrizioni di cui al punto 6.2.7 del regolamento UNECE n. 138.

d)

Il livello sonoro complessivo emesso da un veicolo conforme alle prescrizioni del punto 2, lettera a), secondo sottopunto, non deve superare il livello sonoro approssimativo di un veicolo appartenente alla categoria M1 dotato di motore a combustione interna che funzioni alle stesse condizioni.

III.4.   Prescrizioni relative alla pista di prova

Fino al 30 giugno 2019 può essere applicata la norma ISO 10844:1994 in alternativa alla norma ISO 10844:2014 per la verifica della conformità della pista di prova secondo la descrizione di cui all'allegato 3, punto 2.1.2, del regolamento UNECE n. 138.

III.5.   Scheda di omologazione

Il costruttore del veicolo deve allegare alla scheda di omologazione UE uno dei seguenti documenti:

a)

la notifica di cui al punto 5.3 del regolamento UNECE n. 138 mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 di tale regolamento;

b)

i risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS misurati in conformità al presente regolamento.

III.6.   Marcature

Ciascun componente dell'AVAS deve recare le seguenti marcature:

a)

il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante;

b)

uno o più numeri di identificazione appositi.

Le marcature devono essere indelebili e ben leggibili.

»

(1)  GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33.